Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 27 marzo 1990, n. 17
Titolo:Ulteriori modificazioni della L.R. 26 dicembre 1983, n. 41 recante "Norme di attuazione della Legge 2 maggio 1983, n. 156 concernente: 'Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982' ".
Pubblicazione:(B.u.r. 30 marzo 1990, n. 43)
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:PROTEZIONE CIVILE
Materia:Eventi calamitosi

Sommario




Art. 1

1. Alla fine del comma ottavo dell'articolo 3 della L.R. 27 dicembre 1983, n. 41 sono aggiunte le seguenti parole: "nonchè il disposto dell'articolo 7 del D.L. 28 febbraio 1984, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 1984, n. 80".

Art. 2

1. Dopo il comma nono dell'articolo 3 della L.R. 26 dicembre 1983, n. 41 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:
"Per gli edifici situati entro il perimetro della zona della frana di cui all'articolo 1, commi terzo e quarto, della presente legge, il parere dell'amministrazione competente alla tutela del vincolo di inedificabilità conseguente all'evento franoso è richiesto al servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo di Ancona.
Resta ferma la competenza della Regione, a mezzo del servizio decentrato agricoltura, foreste e alimentazione, per quanto riguarda il vincolo idrogeologico."


Art. 3

1. Dopo il comma terzo dell'articolo 5 della L.R. 26 dicembre 1983, n. 41 è aggiunto il seguente comma:
"Per i discendenti in linea retta e gli eredi dei proprietari delle unità immobiliari danneggiate dalla frana si applica, ove più favorevole, il disposto dell'articolo 7 del D.L. 28 febbraio 1984, n. 19, convertito con modificazioni della legge 18 aprile 1984, n. 80."


Art. 4

1. Il primo comma dell'articolo 9 della L.R. 26 dicembre 1983, n. 41 è sostituito dal seguente:
"I contributi pluriennali costanti di cui all'articolo 5 della legge 2 maggio 1983, n. 156, sono concessi con decorrenza dall'anno 1983 ed erogati direttamente ai beneficiari dall'inizio dei lavori dichiarato dall'interessato ed accertato dal sindaco o dalla stipulazione del contratto di compravendita".