Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 26 aprile 1990, n. 33
Titolo:Conservazione e ripristino del patrimonio edilizio rurale.
Pubblicazione:( B.U. 30 aprile 1990, n. 59 )
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:EDILIZIA
Materia:Edilizia abitativa
Note:Abrogata dall'art. 36, l.r. 28 aprile 2017, n. 15.

Sommario





1. La Regione concede contributi per il recupero degli edifici rurali aventi valore storico e architettonico situati nelle zone agricole e non più utilizzati a fini agricoli.
2. Ai fini della presente legge sono considerati edifici rurali di carattere storico e architettonico quelli inclusi nell'elenco del comma 2 dell'articolo 15 della L.R. 8 marzo 1990, n. 13 "Norme edilizie per il territorio agricolo" e, fino alla sua redazione da parte dei comuni, quelli inclusi nella carta IGM 1892-1895, il cui valore architettonico sia attestato, con perizia giurata, dal tecnico progettista.
3. Sono zone agricole quelle individuate dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della L.R. 13/90.
4. La non utilizzazione a fini agricoli degli edifici rurali è attestata dal servizio agricoltura competente per territorio.
5. Tale non utilizzazione, per quanto attiene agli edifici residenziali, deve essere anteriore ad almeno un anno dalla data della domanda di contributo.


1. Sono ammessi ai contributi di cui alla presente legge gli interventi di recupero previsto dal comma 1 dell'articolo 6 della L.R. 13/90, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell'edificio.
2. Si applica altresì quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 15 della L.R.13/90.
3. In sede di progettazione degli interventi si deve prevedere anche il recupero ambientale dell'area di pertinenza dell'edificio, individuabile sulla base delle mappe catastali, con la eventuale posa a dimora di piante autoctone.


1. Gli edifici sottoposti ad interventi di recupero ai sensi della presente legge debbono essere destinati ad uso abitativo, eventualmente mediante locazione a terzi, anche a fini turistici.


1. Per gli interventi di recupero edilizio previsti dalla presente legge sono concessi contributi in conto capitale fino al 30% della spesa riconosciuta ammissibile e comunque non oltre l'importo massimo di lire 25 milioni per ogni edificio rurale compresi i relativi annessi.


1. Possono ottenere i contributi di cui alla presente legge i soggetti attuatori degli interventi di recupero che siano proprietari o aventi titolo ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, anche se non in possesso della qualifica di imprenditore agricolo.
2. I soggetti diversi dal proprietario devono a tale scopo allegare alla domanda di contributo di cui al successivo articolo 7 una apposita dichiarazione sottoscritta dal proprietario da cui risulti il sui assenso alla realizzazione dell'intervento di recupero.


1. La domanda di contributo è inviata al presidente della giunta regionale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il 31 marzo di ogni anno.
2. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) attestazione comunale dell'inclusione dell'edificio rurale nell'elenco del comma 2 dell'articolo 15 della L.R. 13/90 o, alternativamente, documentazione relativa alla sua inclusione nella carta IGM 1892-1895 e relativa perizia giurata del tecnico progettista di cui al comma 2 dell'articolo 1;
b) perizia giurata del tecnico progettista contenente relazione illustrativa dell'intervento di recupero, ivi commpreso quello relativo all'area di pertinenza, con indicazione dei tempi necessari per la completa esecuzione; preventivo di spesa dell'intervento di recupero edilizio redatto sotto forma di computo metrico estimativo completo di prezzi unitari e complessivi;
c) planimetria stralcio del PRG o del PdF vigente, con l'esatta individuazione dell'area oggetto dell'intervento e dell'ubicazione dell'edificio nell'area stessa;
d) norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico vigente previste per la zona interessata;
e) estratto di mappa catastale contenente la particella su cui insiste l'edificio da recuperare;
f) documentazione fotografica dell'insieme e dei particolari dell'edificio;
g) elaborati grafici relativi allo stato dell'immobile da recuperare prima e dopo gli interventi edilizi;
h) attestato del servizio decentrato agricoltura competente per territorio circa la non utilizzazione a fini agricoli dell'edificio;
i) copia conforme della concessione o dell'autorizzazione edilizia.

3. Copia della domanda deve essere inviata al sindaco del comune competente per territorio.


1. La giunta regionale delibera in ordine alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge dando priorità agli interventi relativi ad edifici situati, nell'ordine, nelle aree A, B, V e C di cui all'articolo 20 delle NTA del piano paesistico ambientale regionale approvato dal consiglio regionale con deliberazione 3 novembre 1989, n. 197.
2. Con il provvedimento di concessione viene stabilito il termine entro il quale l'intervento edilizio deve essere ultimato.
3. Nei casi di documentata impossibilità di eseguire l'intervento entro il termine prefissato, questo può essere prorogato. Trascorso inutilmente il periodo di proroga, la giunta regionale dichiara la decadenza del contributo e provvede al suo recupero.


1. La giunta regionale eroga i contributi in conto capitale previsti dalla presente legge in unica soluzione alla conclusione dei lavori previa presentazione del certificato di ultimazione dei lavori e in conformità degli stessi al progetto approvato, rilasciato dal sindaco del comune competente per territorio.
2. La Regione si riserva il controllo a campione sulla corrispondenza degli interventi eseguiti alle norme contenute nella presente legge.


1. Il contributo è ridotto quando si accerti, in sede di verifica delle spese sostenute, dopo l'ultimazione dei lavori, che queste sono state inferiori a quelle previste nell'atto di concessione.
2. Il contributo è revocato quando l'intervento non venga realizzato in conformità al progetto presentato e finanziato.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la giunta regionale provvede al recupero del contributo erogato, maggiorato degli interessi calcolati in base al tasso ufficiale di sconto.


1. Per la concessione dei contributi previsti all'articolo 5 è autorizzata per l'anno 1990 la spesa di lire 400 milioni; per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di cui al comma 1, si fa fronte:
a) per l'anno 1990 mediante riduzione delle somme stanziate a carico del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento di cui alla partita 7 dell'elenco 3;
b) per gli anni successivi, mediante impiego di quota parte delle somme spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi di cui al comma 1 sono iscritte:
a) per l'anno 1990 a carico dell'apposito capitolo che la giunta regionale è autorizzata ad istituire nel bilancio del detto anno con la seguente denominazione ed il controindicato stanziamento di competenza e di cassa "Contributo in capitale per il recupero edilizio di edifici rurali aventi valore storico e architettonico", lire 400 milioni;
b) per gli anni successivi a carico del capitolo corrispondente.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1990 sono ridotti di lire 400 milioni.