Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 26 aprile 1990, n. 36
Titolo:Interventi regionali straordinari per il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione agro-alimentare.
Pubblicazione:(B.u.r. 30 aprile 1990, n. 59)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COOPERAZIONE
Materia:Cooperazione agricola
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 12 maggio 2003, n. 7.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 7/2003, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi fino al completamento dei relativi procedimenti amministrativi.

Sommario





1. La presente legge ha lo scopo di promuovere il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione agricola alimentare, integra le misure previste dalla L.R. 23 gennaio 1975, n. 5 e L.R. 29 maggio 1980, n. 43 ed attua le misure della legge 1° luglio 1977, n. 403.


1. I destinatari degli aiuti regionali straordinari previsti dalla presente legge sono quelli specificati nei successivi punti:
a) le cooperative agricole e loro consorzi;
b) le cooperative agricole e/o i consorzi di cooperative agricole che abbiano incorporato od intendono avviare procedure di fusione mediante incorporazione di altre cooperative agricole, nonchè per l'acquisizione di impianti;
c) le società a capitale misto tra cooperative ed aziende private e pubbliche, il cui capitale sia sottoscritto per almeno il 51% da cooperative agricole e loro consorzi di lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettera c), devono essere per base sociale e/o volume di attività almeno di rilevanza regionale.


1. Gli aiuti vengono concessi per interventi specifici inseriti in un organico progetto di consolidamento e sviluppo presentato con l'assistenza delle sezioni regionali delle organizzazioni delle cooperative agricole a livello nazionale riconosciute.
2. Il progetto di consolidamento e di sviluppo, riguardante operazioni di aggregazione e di integrazione, dovrà dimostrare sotto il profilo tecnico-economico e finanziario l'idoneità a conseguire, in un periodo massimo di cinque anni, una migliore valorizzazione commerciale delle produzioni conferite dai soci ed in particolare:
a) il razionale ed economico utilizzo delle strutture associate con interventi di specializzazione ed integrazione produttiva;
b) il raggiungimento di economie di scala anche mediante interventi di concetrazione;
c) l'impiego di personale qualificato e specializzato per l'attuazione di servizi ad elevato contenuto di innovazione tecnologica;
d) l'acquisizione di strutture, impianti, marchi e reti commerciali, nonchè partecipazioni societarie che permettano il controllo delle società acquisite anche nei termini previsti secondo il disposto della lettera c) dell'articolo 2.



1. Gli aiuti regionali riguardano gli interventi di consolidamento e di sviluppo con l'obbligo della partecipazione finanziaria diretta dei soci persone fisiche o giuridiche:
a) interventi di consolidamento e capitalizzazione
Ai fini di rendere possibile un equilibrato rapporto tra mezzi propri e capitali investiti, ai soggetti di cui al precedente articolo 2, lettere a) e b), può essere concesso, per l'aumento del capitale sociale un contributo in conto capitale fino al 70% dell'incremento del capitale sociale effettivamente sottoscritto e versato dai soci, alle cooperative agricole, può essere concesso un contributo negli interessi fino al 70% del prestito finalizzato all'aumento del capitale per favorire i soci nella sottoscrizione delle rispettive quote;
b) interventi di sviluppo
Ad integrazione della L.R. 43/80, per gli investimenti di sviluppo inseriti nel progetto possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 70% della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisizione, la ristrutturazione e ammodernamento di impianti da parte di cooperative.
Gli interventi possono riguardare le strutture, gli impianti, la rete commerciale, marchi, partecipazioni societarie ed ogni altra iniziativa ritenuta necessaria per l'attuazione del progetto.



1. Agli enti di emanazione delle associazioni regionali delle centrali cooperative giuridicamente riconosciute a livello nazionale, può essere concesso un finanziamento, per l'assistenza progettuale, marchi, formazione manageriale, ricerche, studi, analisi aziendale, volti all'innovazione tecnologica, al marketing, a favore delle cooperative e dei loro consorzi che intendono fruire degli interventi della presente legge e/o altre leggi regionali, nazionali e comunitarie.


1. I richiedenti, dovranno presentare il progetto di consolidamento e di sviluppo e la relazione dell'attività svolta negli esercizi precedenti la presentazione della domanda.
2. I richienti di cui all'articolo 2, lettera b) debbono documentare altresì l'avvenuta incorporazione per fusione realizzata da non più di due anni dalle presentazioni della domanda di una o più cooperative o presentare un piano di incorporazione comprensivo delle deliberazioni dei consigli di amministrazione, da perfezionarsi dopo la presentazione della domanda e/o documentazione probante l'acquisizione di impianti.
3. Alla domanda deve essere allegata inoltre la seguente documentazione:
a) certificato di revisione biennale;
b) la documentazione prevista per i progetti presentati ai sensi della L.R. 43/80.

4. Il progetto allegato alla domanda deve essere adottato dal consiglio di amministrazione e dopo il provvedimento di impegno da parte della Regione deve essere approvato dall'assemblea dei soci.
5. Dopo la concessione del finanziamento regionale i titolari del progetto di consolidamento e di sviluppo sono tenuti fino alla completa realizzazione del progetto a presentare alle scadenze prescritte i bilanci revisionati dalle rispettive organizzazioni cooperativistiche riconosciute a livello nazionale, nonchè lo stato di attuazione del progetto stesso allegando la documentazione comprovante le fasi attuate.
6. La giunta regionale annualmente riferisce alla competente commissione consiliare sullo stato di attuazione della legge.


1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sono autorizzate, per l'anno 1990, le seguenti spese:
a) per la concessione dei contributi in capitale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), lire 1.400 milioni;
b) per la concessione dei contributi in capitale per l'acquisizione, la ristrutturazione, l'ammodernamento di impianti, di cui all'articolo 4, lettera b), lire 500 milioni;
c) per la concessione dei contributi in capitale per l'assistenza progettuale, studi e ricerche per favorire il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione nel settore agro alimentare di cui all'articolo 5, lire 100 milioni.
L'entità delle singole autorizzazioni di spesa per l'anno 1991 sarà stabilita con la legge di approvazione del bilancio del detto anno fermo restando che l'ammontare complessivo non potrà superare l'importo di lire 1.000 milioni.

2. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1 si provvede nel modo che segue:
a) per l'onere di lire 2.000 milioni: quanto a lire 1.000 milioni mediante utilizzo, a sensi dell'articolo 59, secondo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, della somma di pari importo, rimasta inutilizzata al 31 dicembre 1989, sul fondo globale di cui al capitolo 5100102 del bilancio dell'anno 1989, partita n. 4 dell'elenco n. 2 e, quanto a lire 1.000 milioni, mediante riduzione, per pari importo dello stanziamento del capitolo 5100102 del bilancio per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita n. 4;
b) per l'anno 1991, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale, a carico dello stesso capitolo 5100102, all'uopo utilizzando la proiezione, per il detto anno, del medesimo accantonamento di cui alla partita n. 4.

3. Le somme occorrenti per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 sono iscritte:
a) per l'anno 1990 a carico dei seguenti capitoli che la giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, con le seguenti denominazioni e i contrindicati stanziamenti di competenza e di cassa:
a1) "contributi in capitale alle cooperative agricole per l'aumento del capitale sociale", lire 1.400 milioni;
a2) "contributi in capitale alle cooperative agricole per l'acquisizione, la ristrutturaione, l'ammmodernamento di impianti, la rete commerciale, marchi e partecipazioni societarie", lire 500 milioni;
a3) "contributi agli enti di emanazione delle associazioni regionali delle centrali cooperative giuridicamente riconosciute a livello nazionale per l'assistenza progettuale, marchi, formazione manageriale e ricerche, volti all'innovazione tecnologica e al marketing a favore delle cooperative e dei loro consorzi", lire 100 milioni;
b) per l'anno 1991, a carico dei capitoli corrispondenti.