Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 26 aprile 1990, n. 43
Titolo:Contributo annuale alla fondazione e al Centro Studi "Romolo Murri".
Pubblicazione:( B.U. 30 aprile 1990, n. 59 )
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Adesione a enti, fondazioni associazioni e organismi vari
Note:Abrogata dall'art. 36, l.r. 28 aprile 2017, n. 15.

Sommario




Art. 1

1. La Regione Marche, in attuazione delle finalità stabilite dall'articolo 5 dello Statuto, concede contributi annuali alla Fondazione Romolo Murri di Urbino e al Centro Studi di Romolo Murri di Gualdo.
2. Detti contributi regionali sono concessi alla Fondazione per la promozione dello studio, della figura e dell'opera di Romolo Murri, della sua azione nel contesto sociale e culturale delle Marche, del suo ruolo sul piano nazionale e, più in generale, del riformismo religioso nell'età contemporanea; per la promozione e la cura della pubblicazione dell'opera omnia di Romolo Murri; per l'incremento della biblioteca e dell'archivio della Fondazione di materiale documentario e manoscritto; per la promozione di pubblicazioni e per lo sviluppo degli scambi culturali nazionali e internazionali che contribuiscono al progresso degli studi scientifici sull'opera di Romolo Murri.
3. Al Centro Studi sono concessi contributi, in particolare, per approfondire la conoscenza e per la divulgazione del pensiero murriano attraverso pubblicazioni, borse di studio, premi, iniziative culturali, commemorazioni ed ogni altra attività che rientri nelle finalità statutarie del centro stesso.

Art. 2

1. I contributi regionali per l'anno 1990, sono determinati in lire 50 milioni per la Fondazione ed in lire 20 milioni per il Centro Studi; per gli anni successivi l'entità dei contributi è stabilita dalla legge di bilancio, a norma dell'articolo 22 della L.R. 25/80.
2. Sull'utilizzo dei contributi regionali la Fondazione ed il Centro Studi sono tenuti a presentare annualmente una dettagliata relazione.

Art. 3

1. Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire 70 milioni; per gli anni successivi la misura del contributo sarà stabilita annualmente con legge di approvazione del relativo bilancio.
2. Alla copertura degli oneri derivante dalla autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si provvede nel modo che segue:
a) per l'onere di lire 70 milioni, relativo all'anno 1990, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno all'uopo utilizzando quota parte dell'apposito accantonamento di cui alla partita 8 dell'elenco n. 1;
b) agli oneri relativi agli anni successivi, mediante impiego di quota parte dell'assegnazione dei fondi spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1, sono iscritte:
a) per l'anno 1990 a carico di apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno con la denominazione "Contributo annuale alla Fondazione Romolo Murri di Urbino e al Centro Studi Romolo Murri di Gualdo" e con stanziamenti di competenza e di cassa di lire 70 milioni;
b) per gli anni successive a carico dei capitoli corripondenti.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1990 sono ridotti di lire 70 milioni.