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Atto:LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1990, n. 57
Titolo:Norme per l'agricoltura biologica.
Pubblicazione:(B.u.r. 20 dicembre 1990, n. 150)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Prodotti e produttori agricoli - Produzione animale e vegetale
Note:Abrogata dall'art. 21, l.r. 4 settembre 1992, n. 44.

Sommario





1. La Regione promuove e favorisce l'imprenditorialità delle aziende agricole che praticano colture biologiche.
2. Si definisce agricoltura biologica il sistema di produzione che, nel rispetto delle norme di coltivazione internazionale IFOAM (Federazione Internazionale di Agricoltura Organica) di agricoltura biologica:
a) esclude l'uso di fertilizzanti, pesticidi, regolatori di crescita e additivi zootecnici e chimici prodotti sinteticamente;
b) riduce al minimo l'uso di energia fossile;
c) mantiene una buona fertilità del terreno attraverso un adeguato tasso di sostanza organica evitando metodi di eccessiva forzatura dei cicli biologici vegetali ed animali;
d) manitiene un assetto ecologico del territorio ricco e diversificato nelle sue componenti biologiche, botaniche e zoologiche.

3. Le tecniche ammesse e vietate, ai fini della presente legge, sono descritte nell'allegata tabella A.
4. Le aziende agricole, affinchè possano essere definite "biologiche" devono aver realizzato almeno 2 anni di poduzione (terzo raccolto) con i metodi sopra definiti su tutta la superficie relativa alle specifiche colture destinate alla conduzione "biologica", osservando la distanza minima di sicurezza di 25 m. lineari fra i singoli appezzamenti destinati alle colture biologiche e convenzionali e dimostrare, attraverso l'analisi dei terreni e dei prodotti prevista dai commi 3 e 4 dell'articolo 8, la loro conformità alle norme di coltivazione della presente legge.
5. Nel periodo di trasformazione, le aziende che avviano le pratiche di agricoltura biologica nel rispetto delle tecniche agricole descritte nell'allegata tabella A s'intentono anziende in conversione ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 7 e dell'accesso ai contributi di cui all'articolo 11.
6. L'azienda in conversione può essere definita biologica allorchè una appropriata analisi dei terreni e dei prodotti dimostri la loro sanità ai sensi dell'articolo 8.
7. Le aziende di cui al presente articolo debbono essere condotte da imprenditori agricoli a titolo principale, come definiti dalla vigente normativa o comunque assistite da un esperto agricolo abilitato all'esercizio della professione o da un consulente alla gestione aziendale di cui alla L.R. 20/85.


1. L'ente di sviluppo agricolo nelle Marche esercita le funzioni tecnico-scientifiche e operative previste dalla presente legge nell'ambito dell'attività fitosanitaria integrata regionale.
2. La Regione, attraverso l'ente di sviluppo agricolo e con le modalità stabilite dall'articolo 7, provvede al rilascio di apposita certificazione attestante il possesso della qualifica di azienda agricola biologica alle imprese agricole che applicano le tecniche di cui alla presente legge.


1. Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge è istituito presso l'ente di sviluppo agricolo un comitato tecnico permanente nominato con decreto del presidente della giunta regionale presieduto dal dirigente del servizio regionale agricoltura e foreste o un suo delegato e composto da:
a) il direttore dell'ESAM o suo delegato esperto del settore;
b) il dirigente del servizio regionale sanità o suo delegato esperto del settore;
c) il dirigente del servizio regionale tutela e risanamento ambientale o suo delegato esperto del settore;
d) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
e) due rappresentanti designati dalle associazioni dei produttori agricoli a livello regionale;
f) due rappresentanti dell'associazione marchigiana per l'agricoltura biologica, di cui uno in rappresentanza dei produttori biologici e uno in rappresentanza dei produttori in conversione;
g) due rappresentanti designati dalle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, esperti del settore.

2. Svolge le funzioni di segretario del comitato un funzionario dell'ESAM della prima qualifica dirigenziale.
3. Il comitato resta in carica tre anni e deve essere convocato dal presidente entro trenta giorni dalla nomina.


1. Il comitato di cui all'articolo 3 provvede in particolare a:
a) proporre l'aggiornamento delle tabelle A e B allegate alla presente legge in base agli sviluppi ed evoluzioni tecnico-scientifiche e legislative del settore;
b) vigilare sull'intera materia oggetto della presente legge;
c) verificare annualmente l'attività svolta relazionando alla giunta regionale ed alla commissione consiliare competente;
d) proporre alla giunta regionale variazioni o integrazioni sui programmi in via di attuazione;
e) esprime il parere sull'iscrizione all'albo di cui all'articolo 7.

2. Il comitato è anche strumento tecnico-consultivo della giunta regionale in materia di disciplina di agricoltura biologica.


1. L'ente di sviluppo agricolo provvede a:
a) effettuare studi e indagini volti a evidenziare le conseguenze derivanti dall'applicazione delle tecniche agricole sull'ambiente; in particolare nelle aree a più intenso sfruttamento agricolo, al fine di analizzare gli effetti delle tecniche medesime sul suolo e sulle acque superficiali e di falda;
b) effettuare sperimentazioni di tecniche di agricoltura biologica a basso consumo energetico e che non contemplino l'uso di prodotti chimici di sintesi, in particolare nella fertilizzazione, nella lotta antiparassitaria e nel diserbo;
c) procedere alla raccolta dei dati relativi alle tecniche agricole biologiche, sia in campo agronomico che zootecnico;
d) effettuare una analisi comparata dei fattori "costi e ricavi" delle produzioni agricole e biologiche, rapportandoli a produzioni simili ma con metodi agronomici convenzionali;
e) informare gli agricoltori sui vantaggi derivanti dall'uso di prodotti biologici anche attraverso l'organizzazione di convegni e seminari di studio, nonchè campagne specifiche presso gli organi di stampa radiotelevisivi;
f) favorire l'inserimento delle tecniche di agricoltura biologica nei programmi di formazione professionale e di assistenza tecnica;
g) collaborare, con gli imprenditori agricoli che ne facciano richiesta, alla predisposizione di progetti aziendali di agricoltura biologica.

2. A tal fine l'ente di sviluppo agricolo predispone entro il 30 settembre programmi annuali di attività, da sottoporre all'approvazione della giunta regionale.


1. I prodotti delle imprese aventi la qualifica di azienda biologica possono essere messi in commercio, purchè ottenuti nel rispetto delle norme di coltivazione biologica contenute nell'allegata tabella A, in confezioni sulla cui etichetta risultino in modo evidente, oltre la dicitura "proveniente da coltivazione biologica", le indicazioni relative alla ditta produttrice, al suo numero d'iscrizione nell'albo di cui al comma 1 dell'articolo 7, alla data o periodo di produzione, alla data di confezionamento e alla data entro la quale è preferibile il consumo.
2. L'indicazione di prodotto proveniente da "agricoltura biologica" è apposta esclusivamente dal produttore che è tenuto a presentare alla Regione, presso i competenti uffici dell'ente di sviluppo agricolo, una dichiarazione dalla quale risultino:
a) i prodotti ottenuti mediante coltivazione biologica;
b) l'esercizio della vendita diretta al pubblico tramite altre strutture commerciali.

3. La dichiarazione non rispondente al vero comporta la decadenza per un triennio dal diritto di apporre analoga indicazione sui prodotti dell'azienda agricola.


1. Presso l'ESAM è istituito un albo regionale in cui devono essere registrate, in sezioni distinte, tutte le aziende biologiche e in conversione.
2. I produttori singoli o associati che vogliono indicare la provenienza del prodotto da coltivazioni biologiche devono presentare domanda di iscrizione all'albo di cui al comma 1.
3. Alla domanda deve esser allegata una scheda aziendale, secondo il modello riportato nell'allegata tabella B, contenente le indicazioni atte a identificare le tipologie colturali e produttive e le tecniche di coltivazione adottate dall'impresa.
4. L'istanza è presentata alla giunta regionale e per conoscenza all'ente di sviluppo agricolo nelle Marche, il quale provvede altresì all'istruttoria, ai fini del rilascio della relativa certificazione da parte della Regione.
5. Alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo di cui al comma 1 provvede l'ente di sviluppo. A tale fine il servizio agricoltura dà comunicazione all'ente di sviluppo delle certificazioni rilasciate.
6. L'iscrizione all'albo e alle sue sezioni è condizione necessaria per accedere alle agevolazioni previste dalla presente legge.


1. La giunta regionale, attraverso l'ente di sviluppo e i propri uffici, provvede ad effettuare il sopralluogo nell'azienda almeno quarantacinque giorni prima della raccolta del primo prodotto. L'esito del controllo è comunicato al comitato tecnico ai fini dell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il sopralluogo, obbligatorio il primo anno, viene effettuato per campione negli anni successivi. Possono essere effettuati altri sopralluoghi periodici sia nelle aziende agricole sia in quelle di trasformazione e manipolazione, al fine di verificare le tecniche produttive.
3. Fermi restando i controlli sanitari previsti dalle leggi in vigore, prodotti agro-alimentari per i quali viene chiesta la qualifica di "biologo" ed i terreni nei quali vengono coltivate le materie prime sono sottoposti ad analisi previo campionamento ufficiale. Dalle analisi dovrà risultare con evidente certezza che non sono state usate per le coltivazioni, per l'allevamento zootecnico o per la manipolazione dei prodotti, sostanze chimiche non previste dall'allegata tabella A e che comunque non vi sono residui di sostanze non presenti naturalmente in qualità superiori al 10% del limite massimo ammesso dalla normativa vigente.
4. Qualora dalle analisi vengano riscontrati residui o tracce di alimenti o composti difformi dalle norme della presente legge l'azienda produttrice, previa contestazione del'addebito e presentazione delle controdeduzioni entro i trenta giorni successivi, è cancellata dall'albo salvo che si tratti di presenze accertate come indipendenti dalla volontà dell'imprenditore. In tal caso l'azienda è sospesa dall'albo per il periodo necessario all'eliminazione delle presenze stesse nel ciclo produttivo.
5. I provvedimenti di cui al comma 1 vengono assunti dalla giunta regionale su parere del comitato di cui all'articolo 3, fatte salve le sanzioni anche penali, previste dalle leggi in vigore.
6. A fine di documentazione scientifica, ogni anno sono fatte analisi a campione almeno su un quinto delle aziende individuate a sorteggio. I risultati delle analisi sono pubblici.


1. L'azienda iscritta all'albo è tenuta a compilare un quaderno di campagna consegnato ad essa dall'ente di sviluppo, nonché ad aggiornarlo costantemente usufruendo, se necessario, dell'assistenza dell'ente medesimo. Nel quaderno sono elencati tutti i materiali e le attrezzature acquistate.
2. Al quaderno di campagna è assegnato dall'ente un numero di registrazione progressivo. Il quaderno deve essere sempre a disposizione per eventuali controlli da parte del personale della Regione e dei competenti organi previsti dalla legislazione vigente.
3. L'azienda biologica che in un'annata agraria non applichi le norme di coltivazione di cui all'allegata tabella A è tenuta a darne tempestiva comunicazione alla giunta regionale che provvede a sospenderla dall'albo per il perriodo di cui al comma 4 dell'articolo 8.


1. Al fine di favorire l'uso di strategie di lotta biologica contro i parassiti delle colture agrarie, agli imprenditori agricoli a titolo principale, a coltivatori diretti ed alle cooperative agricole di gestione di terreni che usano tecniche biologiche di cui all'allegata tabella A e iscritte albo di cui all'articolo 7, viene concesso dalla giunta regionale, sentito il parere del comitato di cui all'articolo 3, un contributo fino al 50% della spesa annua sostenuta per l'attuazione di sistemi di lotta biologica basati sull'uso di trappole e sull'emissione nell'ambiente di nemici dei parassiti delle colture agrarie, nonchè di metodi biotecnici e di autocidio, oltre che per l'impianto di strutture di rifugio e riproduzione di fauna minore utile alla lotta biologica quali: siepi, boschetti e filari di piante ospiti non direttamente produttive.


1. Alle aziende singole o associate riconosciute quali aziende agricole biologiche vengono concessi i seguenti contributi annui:
a) lire 150.000 per ettaro per le colture erbacee;
b) lire 300.000 per ettaro per erbai intercalari da sovescio;
c) lire 300.000 per ettaro per le colture arboree e da frutto;
d) lire 300.000 per ettaro per le colture orticole;
e) lire 300.000 per unità di bestiame adulto. Per la linea latte il contributi è risotto del 50%.

2. Per le aziende in conversione di cui al comma 6 dell'articolo 1, i contributi vengono ridotti del 20%.


1. La giunta regionale, al fine di valorizzare i prodotti provenienti dall'agricoltura biologica, provvede ad indire una campagna pubblicitaria e di sensibilizzazione nel rispetto dei criteri fissati nella regolamentazione CEE degli aiuti nazionali a favore della pubblicità dei prodotti agricoli (87/C302/06). La giunta regionale è inoltre autorizzata a concedere contributi alle associazioni dei produttori biologici operanti nelle Marche, per la partecipazione a mostre o altre manifestazioni.


1. Per le aziende che, nel quadro della pratica dell'agricoltura biologica, presentano un piano aziendale e interaziendale di risparmio energetico o di produzione di energie alternative, la giunta regionale previo parere favorevole del comitato di cui all'articolo 3, concede contributi in conto capitale fino al 90% della spesa ammissibile.
2. Le provvidenze previste dal comma 1 sono cumulabili con quelle previste dalla L.R. 7 novembre 1984, n. 35 e successive modificazioni e integrazioni, fino alla concorrenza del 75% della spesa ammissibile.


1. Trascorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, non possono essere posti in commercio prodotti agro-alimentari con la denominazione "biologico" o con termine equivalente, che non siano conformi alla presente legge, ad eccezione dei prodotti garantiti come biologici da leggi della Repubblica italiana, dalle Regioni a statuto ordinario o speciali, dalle province autonome di Trento e Bolzano, oppure da marchi internazionali riconosciuti dalla CEE o dallo Stato italiano.


1. La Regione nell'ambito delle attività di cui alla presente legge:
a) promuove corsi di informazione sulle tecniche biologiche per produttori agricoli, operatori commerciali e consumatori;
b) promuove, anche in collaborazione con le associazioni che ne facciano richiesta, l'informazione dei consumatori sulla qualità e le caratteristiche dei prodotti biologici, anche mediante l'utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa;
c) favorisce lo sviluppo del mercato dei prodotti provenienti da coltivazioni biologiche, anche concedendo la propria assistenza per la realizzazione di esposizioni, mostre e fiere, siano esse rivolte al pubblico dei consumatori o alle necessità informative e operative dei produttori;
d) promuove l'acquisto dei prodotti agroalimentari biologici per il confezionamento dei pasti negli ospedali, nelle scuole materne e nelle mense scolastiche in genere.



1. Per l'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge, sono autorizzate, per l'anno 1990 le seguenti spese:
a) contributi a soggetti di cui all'articolo 10 per attuazione di tecniche particolari di lotta biologica, lire 50 milioni;
b) contributi alle aziende riconosciute aziende agricole biologiche, lire 700 milioni;
c) spese per la campagna pubblicitaria di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura biologica e per contributi alle associazioni dei produttori biologici, lire 50 milioni;
d) contributi alle aziende agricole per redazione di piani volti al risparmio energetico e produzione energie alternative, lire 200 milioni;
per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

2. Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma 1 si provvede nel modo che segue:
a) per l'onere di lire 1.000 milioni relativo all'anno 1990, mediante utilizzo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, della quota di pari importo rimasta inutilizzata al 31 dicembre 1989, sul fondo globale di cui al capitolo 5100204 del bilancio per l'anno 1989, partita 1 dell'elenco 6;
b) agli oneri relativi agli anni successivi, mediante impiego di quota parte dell'assegnazione dei fondi spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della L.R. 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte:
a) per l'anno 1990 a carico degli appositi capitoli che la giunta regionale è autorizzata ad istituire nel bilancio di detto anno con le seguenti denominazioni ed i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:
a1) "Contributi agli imprenditori agricoli a titolo principale, a coltivatori diretti ed alle cooperative agricole di gestione di terreni che usano tecniche biologiche per l'attuazione di sistemi di lotta biologica", lire 50 milioni;
a2) "Contributi alle aziende agricole singole e associate riconosciute aziende biologiche per colture, erbai e bestiame", lire 700 milioni;
a3) "Spese per campagna pubblicitaria di valorizzazione prodotti biologici nonchè contributi alle associazioni produttori biologici per partecipazione a mostre e manifestazioni", lire 50 milioni;
a4) "Contributi alle aziende per piani di risparmio energetico e produzione di energie alternative", lire 200 milioni;
b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.


Allegati

Tecniche colturali ammesse e vietate

ai fini della coltivazione biologica



Allo scopo di classificare le aziende agricole che si riconoscono come biologiche e quelle da considerarsi in conversione, si indicano di seguito le norme che consentono di definire biologica una conduzione colturale.

1. TECNICHE COLTURALI


Irrigazione

L'acqua irrigua deve essere conforme alle norme vigenti nazionali e locali.


Pacciamatura

È proibito l'uso di films plastici.


Avvicendamenti

È proibita la monosuccessione.


Diserbo

È proibito l'uso di erbicidi chimici.


Disinfezione e disinfestazione del terreno

È vietata la disinfezione e disinfestazione del terreno.


Lavorazioni del terreno

È vietato l'uso di macchinari ed attrezzi che provocano costipamenti e mescolamenti fra strato attivo e strato inerte del suolo agrario.


Concimazioni organiche

La concimazione organica è alla base della fertilità del terreno e le pratiche colturali devono essere finalizzate al mantenimento e/o incremento del contenuto di humus.

La sostanza organica deve essere maturata o compostata in ambiente aerobico.

I liquami possono essere usati previo trattamento aerobico in modo appropriato.

È ammesso l'uso di prodotti organici commerciali per i quali sia riconosciuta l'assenza di residui tossici (antibiotici, metalli pesanti).

Nel sovescio l'interramento dovrà essere superficiale ed avvenire solo alcuni giorni dopo lo sfalcio o la trinciatura.


Fertilizzanti minerali ammendanti e correttivi

È ammesso l'uso di sostanze minerali sul terreno, sulla lettiera e durante il compostaggio in relazione ai risultati dell'analisi chimica del suolo ed alle osservazioni fatte in aziende (flora, raccolta, malattia, salute del bestiame, ecc.). Rocce macinate non trattate chimicamente. Farina di ossa, farina di alghe, cenere di legna, argille, boraca.

Sono vietati i chelati.


Materiale di propagazione

È vietato l'impianto di portinnesti nanizzanti in frutticoltura.

Sono vietate le colture senza suolo.


Cure fitosanitarie

1) Interventi indiretti

Sono da preferire metodi di difesa indiretta e preventiva:

a) difesa agronomica (fertilizzazione equilibrata, inerbimenti, irrigazione ridotta, lavorazioni del suolo, tecniche di potatura opportune);

b) difesa genetica (scelta di specie e varietà resistenti);

c) controllo biologico naturale (favorire le condizioni idonee alla riproduzione dei limitatori naturali).

2) Interventi diretti

Gli interventi diretti devono essere giustificati dalla presenza di un pericolo o danno tale da compromettere il risultato economico della coltura.

Sono vietati gli antiparassitari ed i fitoregolatori chimici di sintesi puri o miscelati con prodotti ammessi dalla presente normativa.


Coltivazione biologica

Essenze aromatiche macerati e decotti vegetali.

Piretro, rotenone, legno quassio e relativi preparati commerciali.

Preparati omeopatici e propoli.

Prodotti minerali naturali (bentonite, farina di roccia, polveri di diatomee, zolfo, farina di alghe).

Polisolfuro di calcio.

Silicato di sodio.

Prodotti rameici (ossicloruro di rame, idrossido di rame, poltiglie bordolese).

Saponi naturali.

Bioinsetticidi (bacillus thuringiensis).

Ferormoni per:

a) lotta confusionale;

b) monitoraggio;

c) catture di massa.

Trappole cromotropiche per il ciliegio, olivo e aleurodidi.

Trappole luminose, trappole alimentari.

Lotta biologica.

Bagnanti (saponi naturali, cenere di legna).


Potatura e sistemi di allevamento

Sono vietati gli interventi di modificazione della forma della pianta con mezzi chimici.


2. SERRE, TUNNEL, CASSONI


È ammessa la coltivazione in coltura protetta a condizione che:

a) le serre non siano riscaldate;

b) la copertura sia fatta ad un solo strato, in vetro o con altro materiale ad esclusione del PVC;

c) venga prevista una adeguata rotazione fra le colture includendovi ogni due anni una concimazione verde;

d) non sono ammessi nuovi impianti di serre fisse;

e) i prodotti provenienti da coltivazioni protette devono essere commercializzati con la dicitura "prodotto in serra con tecniche biologiche" o "prodotto in serra con tecniche in conversione".


3. TECNICHE DI MATURAZIONE E CONSERVAZIONE


È vietato l'uso di sostanze chimiche di sintesi per anticipare la maturazione, per le conservazioni ed i trattamenti post-raccolta nonché l'adozione di radiazioni utilizzate a scopo conservativo.


Altre tecniche

L'imbianchimento degli ortaggi deve avvenire con mezzi naturali, è escluso l'uso di mezzi ormonali o prodotti di sintesi.

È escluso anche l'uso di ormoni, fitoregolatori e prodotti vari di sintesi per altre operazioni colturali.

Aziende in conversione: come sopra.


4. TECNICHE DI ALLEVAMENTO E DI STABULAZIONE


Gli allevamenti devono aver luogo in ambienti idonei, spaziosi ed areati, integrando con pascoli e alpeggi stagionali.

Gli animali devono potersi muovere liberamente, anche se all'interno di box; per l'avicoltura è proibito l'allevamento in gabbia, consentito solo per i conigli, ma in gabbie igienicamente idonee ed in locali spaziosi ed areati.

Per l'apicoltura sono ammessi solo alveari e telaini mobili, è consentito il nomadismo, la consistenza di un apiario non deve superare le 50 unità, elevabili a 100 nel periodo invernale e a 200 per i nuclei di fecondazione e gli sciami fino a 5 telaini.

La consistenza dell'allevamento deve essere proporzionale alle dimensioni delle aziende ed alle capacità produttive delle colture foraggere e dei pascoli. Per gli allevamenti bovini viene indicato come valore massimo da non superare quello di 12 quintali ad ettaro di peso vivo, valore che viene dimezzato per i suini, anche tenendo conto del carico delle deiezioni. Aziende in conversione: viene ammesso un carico di bestiame superiore del 20 per cento a quello sopra indicato.


5. ALIMENTAZIONE DEL BESTIAME


Foraggi, mangimi e pascoli aziendali o di altre aziende biologiche.

Sono ammessi quali integratori soltanto prodotti naturali, quali sale marino o di roccia, lieviti, calce di alghe, mistura di verdure e preparati biologici.

L'allattamento deve essere effettuato esclusivamente con latte naturale.

L'acquisto di alimenti al di fuori dell'azienda deve rappresentare solo un'integrazione per casi particolari.

Aziende in conversione: quando sia difficoltoso reperire alimenti da fonti biologiche, può essere autorizzato l'acquisto di parte del cibo da aziende tradizionali. Non è comunque ammesso l'uso di additivi di sintesi e di farmaci nei mangimi.


6. MEDICINA VETERINARIA


Si fa normalmente uso di rimedi omeopatici e di fitoterapia, in caso di emergenza è possibile l'uso di antibiotico e di altri farmaci, solo per brevi periodi e dandone comunicazione all'organo di controllo.

Aziende in conversione: come sopra.


7. SELEZIONE E RIPRODUZIONE DEL BESTIAME


Vanno utilizzate specie e razze addette all'ambiente.

La selezione viene fatta a livello aziendale o interaziendale usando come fondamentali criteri: l'utilizzo alimentare massimo delle sostanze grezze, lo stato di salute con particolare riguardo alla longevità ed alla fertilità, la produzione.

La riproduzione viene fatta fra capi di aziende biologiche.

Azienda in conversione: la riproduzione può avvenire, qualora manchino allevamenti biologici anche utilizzando capi allevati o provenienti da aziende tradizionali.



Allegati

scheda aziendale (Articolo 7)

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