Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1990, n. 60
Titolo:Provvidenze a favore dei pescatori in conseguenza della sospensione cautelare della raccolta dei mitili nella stagione estiva 1990.
Pubblicazione:(B.u.r. 29 dicembre 1990, n. 152 - bis)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA
Materia:Pesca - Acquacoltura
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario





1. La Regione, al fine di salvaguardare l'attività di pesca dei mitili e mantenere l'occupazione nel settore, in considerazione dell'emanazione del decreto del presidente della giunta regionale 12 giugno 1990, n. 3843 che sospende temporaneamente la raccolta e la commercializzazione dei mitili nella zona di mare antistante il territorio delle province di Pesaro e Ancona e in attesa di un progetto di parziale riconversione per le attività connesse alla piccola pesca, attua per il 1990 un sistema di provvidenze in armonia con le norme dello Stato e della Comunità Economica Europea e in conformità al piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41.


1. Gli interventi sono rivolti a favore dei pescatori singoli o associati, residenti nella regione Marche, regolarmente iscritti negli appositi registri della capitaneria di porto, e delle cooperative e loro consorzi con sede legale nella regione Marche che esercitano l'allevamento e/o la raccolta dei mitili nelle acque marine antistanti il territorio delle province di Pesaro e Ancona, per la mancata raccolta dei mitili e relativa commercializzazione.
2. Gli interventi sono altresì rivolti a soggetti privati iscritti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle province di Ancona e Pesaro che esercitano in via esclusiva la lavorazione e/o la commercializzazione dei mitili.


1. La giunta regionale condece ed eroga un contributo nella misura massima del 50% del danno accertato e ammesso a risarcimento su parere del comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 4 della L.R. 12 settembre 1989, n. 23. Ai componenti del predetto comitato, esterni all'amministrazione regionale, sono corrisposte le indennità previste dalla L.R. 2 agosto 1984, n. 20.
2. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con contributi aventi le stesse finalità previste da altre leggi e saranno recuperati sulle provvidenze che dovessero essere disposte dallo Stato per analoghe finalità. Essi sono inoltre ridotti proporzionalmente dell'importo del contributo eventualmente percepito per il fermo biologico di pesca e, in caso di revoca del D.P.G.R. n. 3843/90, in relazione al periodo di mancata efficacia dello stesso decreto.


1. Le domande di contributi devono essere presentate al presidente della giunta regionale entro e non oltre venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e devono contenere:
a) le generalità complete (o la ragione sociale) e la sede dell'impresa;
b) l'indicazione dell'ammontare del danno subito;
c) la o le zone di pesca, di allevamento o di raccolta.

2. Alle domande devono essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
a) per i pescatori singoli o associati:
a1) certificato di iscrizione nel registro delle imprese di pesca;
a2) copia autentica della licenza di pesca o dell'attestazione provvisoria;
a3) copia autentica dell'autorizzazione alla pesca dei mitili;
a4) certificato del tribunale dal quale risulti che a carico del richiedente non è in corso procedura fallimentare o di concordato preventivo;
a5) copia autentica del ruolino di equipaggio;
a6) dichiarazione dei redditi dell'impresa di pesca riferita agli anni 1987 - 1988 - 1989;
b) per le cooperative e loro consorzi che esercitano la raccolta e/o allevamento dei mitili:
b1) certificato di iscrizione nel registro delle imprese di pesca;
b2) certificato di iscrizione nel registro prefettizio;
b3) certificato del tribunale dal quale risulti che a carico dell'impresa richiedente non è in corso procedura fallimentare o di concordato preventivo;
b4) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b5) dichiarazione dei redditi riferita agli anni 1987-1988 e 1989;
c) per gli operatori di cui al comma 2 dell'articolo 2:
c1) certificato del tribunale dal quale risulti che a carico dell'impresa richiedente non è in corso procedura fallimentare o di concordato preventivo;
c2) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
c3) dichiarazione dei redditi riferita agli anni 1987-1988 e 1989;
c4) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'esercizio in via esclusiva di lavorazione e/o commercializzazione di mitili.

3. Le cooperative e loro consorzi che esercitano la raccolta dei mitili devono presentare oltre alla documentazione di cui alla lettera b) del comma 2, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la quantità dei mitili conferita negli anni 1987 e 1988.
4. Le cooperative e loro consorzi che esercitano l'allevamento di mitili devono presentare, oltre alla documentazione di cui alla lettera b) del comma 2), una perizia giurata attestante la biomassa presente nell'impianto nell'anno 1990.
5. Le domande vengono esaminate entro novanta giorni dal comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 4 della L.R. 23/89 che, al fine di quantificare i danni dichiarati dai soggetti, utilizza i seguenti paremetri tecnico-scientifici di valutazione:
a) accertamento della biomassa riferita all'anno 1988;
b) taglia dei mitili riferita all'anno 1990;
c) dichiarazione dei redditi dell'impresa di pesca riferita agli anni 1987 - 1988 e 1989.

6. Il comitato può utilizzare, in aggiunta ai parametri di cui al comma 5, ulteriori parametri che siano utili all'accertamento dei danni.
7. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data dell'entrata in vigore del D.P.G.R. 3843/90.


1. Per la concessione dei contributi di cui al comma 1 dell'articolo 3, sono autorizzate per l'anno 1990 le seguenti spese:
a) per i contributi a favore dei pescatori singoli o associati, lire 2.600 milioni;
b) per i contributi a favore delle cooperative e loro consorzi che esercitano la raccolta dei mitili e dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 2, lire 350 milioni;
c) per i contributi a favore delle cooperative e loro consorzi che esercitano l'allevamento dei mitili, lire 200 milioni.

2. Alla copertura delle spese autorizzate, per effetto del comma 1, pari a lire 3.150 milioni complessive, si provvede nel modo che segue:
a) quanto a lire 2.000 milioni, mediante riduzione, per pari importo dello stanziamento del capitolo 5100201, all'uopo utilizzando l'accantonamento di lire 1.000 milioni di cui alla partita 5 dell'elenco 3 denominata "Interventi finanziari per il commercio" e l'accantonamento di lire 1.000 milioni di cui alla partita 6 dello stesso elenco 3 denominata "Interventi per la qualificazione e l'ammodernamento delle imprese di pesca e promozione dei consumi";
b) quanto a lire 700 milioni, mediante riduzione, per pari importo, dello stanziamento del capitolo 5100101, all'uopo utilizzando l'accantonamento di lire 500 milioni di cui alla partita 12 denominata "Servizi locali per l'occupazione" e, per lire 200 milioni, quota parte dell'accantonamento di cui alla partita 16 denominata "Provvedimenti in favore delle casalinghe";
c) quanto a lire 450 milioni, mediante impiego delle economie derivanti dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa disposta con il comma 3 del presente articolo.

3. L'autorizzazione di spesa di lire 1.250 milioni per l'anno 1990, di cui all'articolo 5 della L.R. 23/89, è ridotta di lire 450 milioni.
4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli seguenti sono ridotti dei controindicati importi:
capitolo 5100101 in meno lire 700 milioni;
capitolo 5100201 in meno lire 2.000 milioni;
capitolo 3261104 in meno lire 450 milioni.

5. Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi di cui al comma 1, sono iscritte a carico del capitolo 3261106 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1990 con la denominazione "Contributi una tantum ai pescatori singoli o associati residenti nella regione Marche e alle cooperative e loro consorzi aventi sede nella regione Marche, che esercitano l'allevamento e/o la raccolta dei mitili nelle acque marine antistanti il territorio delle province di Pesaro e Ancona, per la mancata pesca determinata dalla sospensione temporanea dell'attività , disposta con D.P.G.R. 12 giugno 1990, n. 3843" e con stanziamenti di competenza e di cassa di lire 3.150 milioni.


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.