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Atto:LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1991, n. 2
Titolo:Acquisto di un fabbricato da destinare a sede degli uffici del Consiglio Regionale.
Pubblicazione:(B.u.r. 19 gennaio 1991, n. 5 - bis)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:DEMANIO E PATRIMONIO
Materia:Disposizioni generali

Sommario




Art. 1

1. La giunta regionale è autorizzata a procedere all'acquisto dalla "Immobiliare Olimpia srl" di Ancona il sottoindicato immobile da destinare a sede degli uffici del consiglio regionale, nei limiti di spesa di lire 1.800.000.000 di cui lire 1.600.000.000, quale prezzo di acquisto e lire 200.000.000 per oneri fiscali, spese notarili ed altre accessorie: fabbricato sito in comune di Ancona, via
Cialdini 3, composto di 5 unità catastali, distinte nei registri catastali alle partite seguenti: partita 21444 - F. 7. N. 401 sub. 1 - pt zona cens. 2 - cat. A/10 classe 4 - vani 8 redd. L. 4.744 - F. 7 N. 401 sub. 2 - p.t. zona cens. 2 - cat. C/3 classe 6 - mq. 138 redd. L. 2.346 - F. 7 N. 401 sub. 5 - pt zona cens. 2 - cat. A/4 classe 3 vani 3,5 redd. L. 479.
Partita n. 8899 - F. 7 N. 401 sub. 3 - pt zona cens. 2 - cat. C/2 classe 9 mq. 127 redd. L. 1.143 - F. 7 N. 401 sub. 6 - P. 1 zona cens. 2 cat. A/10 classe 4 - vani 21 redd. L. 12.453.


Art. 2

1. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese per l'acquisto dell'immobile e delle spese accessorie sono inscritte a carico di apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per l'anno 1991 avente la denominazione "Spese per l'acquisto di un immobile sito in Ancona in via Cialdini, 3 da destinare a sede degli uffici del consiglio regionale e per le relative spese accessorie" con stanziamenti di competenza e di cassa di lire 1.800.000.000.
2. Alla copertura della spesa autorizzata per effetto dell'articolo 1 si provvede mediante utilizzazione delle disponibilità ascritte, ai fini del bilancio pluriennale 1990/1992 adottato con l'articolo 111 della L.R. 26 aprile 1990, n. 27, a carico del capitolo 2223203 per l'anno 1991.
3. La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'articolo 23 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25 per l'importo complessivo non superiore a lire 1.800.000.000 e per la finalità di cui alla presente legge.