Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1993, n. 5
Titolo:Modifiche ed integrazioni alla L.R. 5 dicembre 1983, n. 39.
Pubblicazione:(B.u.r. 28 gennaio 1993, n. 6)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:TRASPORTI
Materia:Servizi di trasporto
Note:Abrogata dall'art. 27, l.r. 12 dicembre 1997, n. 72.

Sommario




Art. 1

1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 2 della L.R. 5 dicembre 1983, n. 39 sono sostituiti dai seguenti:
"Alla copertura della spesa relativa concorrono:
a) lo stanziamento attribuito dallo Stato attraverso il fondo istituito dall'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151;
b) una adeguata variazione delle tariffe in vigore sui servizi di trasporto pubblico locale;
c) i proventi derivanti dall'applicazione di provvedimenti fiscali previsti da leggi statali o regionali con destinazione vincolata al settore dei trasporti;
d) lo stanziamento previsto annualmente nel bilancio regionale quale integrazione della quota regionale del fondo nazionale trasporti.
Lo stanziamento di cui al comma precedente, lettera d), sarà al massimo pari al 15% del fondo nazionale trasporti assegnato alla Regione. I contributi sono concessi con deliberazione della giunta regionale entro i limiti della disponibilità finanziaria di cui ai commi precedenti.
Sullo stanziamento di cui al comma precedente la giunta regionale stabilisce una quota massima del 5% da destinare agli accorpamenti e alla razionalizzazione del sistema regionale dei trasporti locali".


Art. 2

1. Il terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 3 della L.R. 39/1983 sono sostituiti dai seguenti:
"Per la determinazione del costo chilometrico si considera una percorrenza annua per dipendente di km. 25.000 per le linee extraurbane, di km. 21.000 per le linee extraurbane aventi mediamente una frequenza di una fermata ogni 500 metri calcolata sull'intera linea, di km. 20.000 per le linee urbane in comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti e di km. 13.000 per le linee urbane in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o capoluogo di regione.
Per le linee extraurbane la percorrenza annua può essere ridotta fino a km. 21.000 su richiesta documentata dell'azienda concessionaria nella quale si dimostri l'esercizio di corse che si effettuano entro una lunghezza di km. 25 o di corse scolastiche che richiedono, in entrambi i casi, l'impiego di un agente ed un autobus per la sola esigenza di una coppia di corse. La riduzione di percorrenza opera ai fini del costo chilometrico relativo a tali corse".


Art. 3

1. Il penultimo comma dell'articolo 4 della L.R. 39/1983 è sostituito dal seguente:
"Per i servizi filoviari e per i servizi con veicoli con tre o più assi sono assunti a base di calcolo gli stessi costi di cui ai commi precedenti con una maggiorazione del 10% per tener conto rispettivamente dei costi di manutenzione degli impianti fissi e della linea aerea e dei maggiori costi per consumi carburanti, lubrificanti, pneumatici e manutenzione apparati di controllo e gruppi meccanici". (1)


Art. 4

1. L'ultimo comma dell'articolo 7 della L.R. 39/1983 è sostituito dal seguente:
"Per i veicoli in organico acquistati con sovvenzione regionale nell'anno 1982 e seguenti, la parte sovvenzionata viene riportata in detrazione sulla voce "ammortamenti" facenti parte del costo standard nella misura del 10% per dieci anni".


Art. 5

1. L'articolo 8 della L.R. 39/1983 è sostituito dal seguente:
"Il ricavo del traffico presunto è determinato quale copertura del costo del servizio nelle misure seguenti:
a) linee urbane
in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o capoluogo di regione: 40%
in comuni con popolazione compresa tra 50.000 e 100.000 abitanti: 38%
in comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti: 35%;
b) linee extraurbane: 35%.
Per le linee extraurbane che si svolgono per almeno il 50% in zona montana il ricavo del traffico presunto quale percentuale di copertura del costo del servizio è ridotto al 24%.
La giunta regionale entro il 31 maggio dell'anno successivo stabilisce le percentuali per la determinazione dell'introito presunto alla luce degli incassi reali che le aziende hanno conseguito l'anno precedente.
Ai fini del confronto con il costo economico standardizzato per la determinazione del contributo di esercizio, il ricavo del traffico presunto è maggiorato della quota di ammortamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 della presente legge.
Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui i contributi si riferiscono, le imprese o esercizi di trasporto devono presentare una certificazione amministrativa o una dichiarazione giurata, redatta ai sensi di legge, a seconda che si tratti di azienda pubblica o privata, attestante l'esatto ammontare dei ricavi relativi alle autolinee regionali e comunali.
Le imprese o esercizi di trasporto devono presentare i propri rendiconti o bilanci consuntivi entro il 30 giugno di ogni anno redatti secondo lo schema di bilancio tipo definito dal ministero del tesoro ai sensi del quarto comma dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, tenuto anche conto di quanto disposto dall'ultimo comma del precedente articolo 7.
Ogni impresa o esercizio di trasporto deve allegare ai propri bilanci una tabella analitica di raffronto tra i propri costi effettivi e quello economico standardizzato.
I bilanci e la tabella di cui ai precedenti commi sesto e settimo debbono essere certificati da società di revisione appositamente autorizzate. I contenuti e i criteri della certificazione sono fissati dalla giunta regionale".


Art. 6

1. Il secondo comma dell'articolo 9 della L.R. 39/1983 è sostituito dai seguenti:
"Alla determinazione del costo standardizzato provvede la giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo, sentita una segreteria tecnica composta:
a) dall'assessore regionale ai trasporti o suo delegato che lo presiede;
b) da un esperto nella materia designato dall'UPI regionale;
c) da un esperto nella materia designato dall'ANCI regionale;
d) da un esperto nella materia designato dall'UNCEM;
e) da un esperto nella materia designato dalle associazioni nazionali nelle aziende concessionarie pubbliche;
f) da un esperto nella materia designato dalle associazioni nazionali delle aziende concessionarie private;
g) da un esperto nella materia designato congiuntamente dalle organizzazione sindacali più rappresentative su base regionale.
La segreteria tecnica di cui al comma precedente è nominata dal presidente della giunta regionale, previa delibera della giunta medesima, su designazione degli organismi nello stesso comma indicati. In caso di mancata designazione entro trenta giorni dalla richiesta, la nomina degli esperti è effettuata autonomamente dalla Giunta regionale".


Art. 7

1. L'articolo 10 della L.R. 39/1983 è sostituito dal seguente:
"Al fine di favorire l'attuazione dei piani di risanamento economico-finanziario predisposto ai sensi della legge 22 dicembre 1990, n. 403, la giunta regionale, sentite le province e la commissione consiliare competente in materia, entro centocinquata giorni a decorrere dal 1° gennaio 1993 provvede ad una revisione globale delle concessioni di linea di trasporto pubblico locale.
Ai fini di cui al comma precedente la giunta regionale di avvale del parere della segreteria tecnica prevista dall'articolo 9, secondo comma, integrata da un esperto in rappresentanza della direzione compartimentale dell'ente ferrovie dello Stato di Ancona e dal presidente della commissione consiliare competente in materia o da un suo delegato.
Alla segreteria tecnica di cui al comma precedente partecipano con voto deliberativo l'assessore provinciale ai trasporti e il sindaco quando sono esaminate rispettivamente le concessioni regionali e comunali relative al territorio di ciascuna provincia o le concessioni comunali di ciascun comune.
Le deliberazioni della giunta regionale relative a nuove concessioni regionali o a variazioni delle concessioni preesistenti che prevedono un aumento chilometrico debbono indicare, a pena di nullità, le risorse finanziarie certe e ricorrenti con le quali fronteggiare la maggiore spesa.
Al fine di ridurre la maggiore spesa stessa, nel rilascio di nuove concessioni e di servizi all'interno delle concessioni esistenti possono essere fissate misure percentuali del ricavo del traffico presunto superiori a quelle fissate dall'articolo 8 della presente legge.
La nullità di cui al quarto comma del presente articolo non opera quando la ditta concessionaria richiedente accetta, per tutta la durata della concessione, di assoggettarsi ad un ricavo presunto del 100%.
I nuovi servizi comunali o le variazioni di quelli preesistenti che prevedano un aumento chilometrico non possono comportare alcun onere a carico dei fondi di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge. La relativa spesa fa carico al bilancio del comune concedente.
Fino alla revisione globale delle concessioni previste dal primo comma del presente articolo, i contributi di cui all'articolo 2 della presente legge sono maggiorati del 10% per le linee che si svolgono per almeno il 50% in zona montana.
In attesa della stessa revisione il contributo per le aziende concessionarie che svolgono percorrenza annua inferiore ai 200.000 chilometri è maggiorato del 5%".


Art. 8

1. Il secondo comma dell'articolo 11 della L.R. 39/1983 è sostituito dal seguente:
"Entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui i contributi si riferiscono, viene effettuato un conguaglio in base alle effettive percorrenze autorizzate ed effettuate ed ai ricavi effettivi risultanti dalle attestazioni di cui al quinto comma dell'articolo 8 della presente legge e, nel caso in cui risultassero superiori al presunto, il 50% resterà a favore dell'azienda quale premio di produttività.
Qualora il ricavo effettivo fosse inferiore a quello presunto il conguaglio riferito alle percorrenze autorizzate ed effettuate viene calcolato su quest'ultimo".


Art. 9

1. L'articolo 12 della L.R. 39/1983 è abrogato.

Art. 10

1. Il primo comma dell'articolo 13 della L.R. 30/1983 è sostituito dai seguenti:
"I contributi di cui alla presente legge sono concessi a favore degli enti di trasporto od imprese che:
a) osservino le disposizioni vigenti in materia di servizi di trasporto pubblico locale;
b) effettuino regolarmente la gestione delle linee.
Detti contributi sono concessi anche alle Società Regionali di Trasporto Locale (SRTL), costituite ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, con la partecipazione dell'ente ferrovie dello Stato e degli altri enti locali, con la finalità di ottenere una integrazione treno/autobus, nonchè a quelle costituite dai medesimi soggetti secondo le modalità previste dai capi VII e XIII della legge 8 luglio 1990, n. 142".


Art. 11

1. La tabella allegata A alla L.R. 30/1983 è sostituita dall'allegato A della presente legge.

Art. 12

1. Gli effetti della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1993.

Allegati




























































































































































































Personale – Costo medio di un conducente di linea di sesto livello con anzianità di quattro scatti
Minimo globale ...........................................................................................................
L.
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Indennità di contingenza .............................................................................................
L.
.........
Scatti di anzianità .......................................................................................................
L.
.........
Nuovo terzo elemento salariale ....................................................................................
L.
.........
Trattamenti sostitutivi .................................................................................................
L.
.........
 
Oneri riflessi ..............................................................................................................
L.
.........
 
Costo medio annuo per 14 a mensilità ...........................................................................
L.
.........
Accantonamento per indennità di quiescenza ................................................................
L.
.........
Trasferta ...................................................................................................................
L.
.........
Concorso pasto o diaria ..............................................................................................
L.
.........
Straordinario festivo ...................................................................................................
L.
.........
Straordinario feriale ...................................................................................................
L.
.........
Festività soppresse .....................................................................................................
L.
.........
Massa vestiario ..........................................................................................................
L.
.........
Carenza malattia ........................................................................................................
L.
.........
 
Costo totale annuo ..................................................................................................
L.
.........
 
Percorrenza media annua Km/dipendente
 
Linee extraurbane ......................................................................................................
Km.
25.000
Linee urbane un comuni con più di 10.000 abitanti .........................................................
Km.
13.000
Linee urbane un comuni fino a 10.000 abitanti ...............................................................
Km.
21.000
Linee extraurbane con fermante pari o superiori a Km. 0,500 calcolate sull'intera linea .....
Km.
25.000
 
Conseguentemente il costo del personale è:
 
per le linee extraurbane ..............................................................................................
L.
.........
per le linee urbane un comuni con più di 10.000 abitanti ................................................
L.
.........
per le linee urbane un comuni fino a 10.000 abitanti ......................................................
L.
.........
per le linee extraurbane ad alta frequenza di fermate ....................................................
L.
.........
 
a meno dei correttivi previsti dall'articolo 4 della legge.