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Atto:LEGGE REGIONALE 21 aprile 1993, n. 13
Titolo:Istituzione dell'Osservatorio regionale dei prezzi e delle tecnologie.
Pubblicazione:(B.u.r. 29 aprile 1993, n. 26)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 12 maggio 2003, n. 7.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 7/2003, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi fino al completamento dei relativi procedimenti amministrativi.

Sommario




Art. 1

1. Presso il servizio sanità della giunta regionale è istituito l'Osservatorio regionale dei prezzi e delle tecnologie, di seguito denominato "Osservatorio".
2. L'Osservatorio acquisisce i dati tecnici ed economico-finanziari relativi:
a) alle tecnologie, infrastrutture, beni e servizi di interesse sanitario;
b) alle imprese fornitrici delle tecnologie, infrastrutture, beni e servizi prodotti;
c) alle modalità di aggiudicazione dei contratti e ai contenuti degli stessi;
d) ai flussi finanziari ed economici del sistema sanitario.

3. L'Osservatorio esercita altresì i compiti di cui all'articolo 4, commi 2 e 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 142.
4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale provvede alla costituzione dell'Osservatorio con le modalità di cui all'articolo 27 della L.R. 26 aprile 1990, n. 30.

Art. 2

1. Gli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali comunicano all'Osservatorio, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'elenco dei contratti stipulati nel semestre con l'indicazione:
a) del valore e dell'oggetto del contratto;
b) della procedura di aggiudicazione prescelta;
c) del numero, della denominazione e della sede dei soggetti che hanno presentato offerte;
d) della denominazione e della sede dell'aggiudicatario;
e) dell'eventuale parte di appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;
f) nel caso si sia fatto luogo a trattativa privata, delle norme che l'hanno consentita;
g) dei prezzi unitari per ciascuna categoria dei beni e servizi oggetto del contratto.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, su proposta del dirigente del servizio sanità, approva la procedura compresa la classificazione, l'informatizzazione e la modulistica per la raccolta dei dati di cui al presente articolo.
3. La mancata rimissione dei dati nei termini prescritti comporta, nei confronti dell'unità sanitaria locale inadempiente, la sospensione da parte della giunta regionale della liquidazione della quota del fondo sanitario regionale.
4. Qualora l'Osservatorio verifichi che i prezzi unitari di cui al comma 1, lettera g), sono superiori a quelli normalmente praticati sul mercato o rilevi irregolarità nell'aggiudicazione dei contratti, ne dà immediata comunicazione al presidente della giunta regionale e al dirigente del servizio sanità, al fine anche dell'attivazione dell'attività ispettiva.
5. Le unità sanitarie locali debbono fornire all'Osservatorio tutti gli altri dati richiesti per le finalità di cui all'articolo 1.