Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 21 novembre 1974, n. 42
Titolo:Autorizzazione a costituire una società per azioni denominata Finanziaria regionale per la promozione dello sviluppo economico delle Marche.
Pubblicazione:(B.u.r. 23 novembre 1974, n. 47)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Enti, aziende, agenzie e società regionali o interregionali
Note:Abrogata, con effetto dalla conclusione della procedura di liquidazione della Finanziaria regionale Marche spa, dall'art. 12, l.r. 1 giugno 1999, n. 17.

Sommario





La Regione Marche è autorizzata a promuovere la costituzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 comma V dello Statuto e dell'art. 2458 codice civile, di una società per azioni denominata "Finanziaria regionale per la promozione dello sviluppo economico delle Marche" e, in forma abbreviata "Fin. Marche SpA", alla quale possono partecipare enti pubblici compresi gli enti locali, aziende a partecipazione statale, istituti di credito, compagnie di assicurazione.
La Fin. Marche SpA ha lo scopo di concorrere alla realizzazione dell'equilibrato sviluppo economico e territoriale delle Marche e si pone come strumento della programmazione regionale.


Nei limiti e in conformità dei principi di cui al secondo comma dell'art. 1, la Fin. Marche SpA, nei settori di interesse regionale a norma degli artt. nn. 117 e 118 della Costituzione e dello Statuto, opera:
a) mediante attività di assistenza tecnica, organizzativa e amministrativa che saranno realizzate anche con la formazione di organizzazioni specifiche, anche al fine di dotare di servizi e di attrezzature adeguate le aree destinate nel territorio regionale ad attività economiche;
b) mediante assistenza finanziaria a società di persone, a imprenditori individuali e artigiani che svolgono, nel territorio regionale, attività in armonia con le priorità enunciate nei programmi economici regionali; per le società di cui al punto c) l'assistenza finanziaria può anche assumere la forma di concessioni di garanzie;
c) mediante l'assunzione di partecipazioni in minoranza nelle società di capitali, nelle società cooperative e nei consorzi di piccole e medie dimensioni da costituirsi per svolgere, nel territorio regionale, attività in armonia con le priorità enunciate nei programmi economici regionali;
d) mediante lo svolgimento di operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari, a eccezione di quelle che rientrano nella disciplina e nelle funzioni delle banche di credito ordinario.

La fruibilità dei servizi offerti dalla Fin. Marche SpA è subordinata alle condizioni previste dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300.


Per la costituzione della Fin. Marche SpA devono essere osservate le seguenti condizioni:
a) la Regione assume e mantiene nella Fin. Marche una partecipazione azionaria comunque non inferiore al 51 per cento del capitale sociale;
b) è riservata al consiglio regionale, a norma dell'art. 2458 e seguenti del cc e dell'art. 52 ultimo comma dello Statuto, la nomina e la revoca di un numero di amministratori e sindaci della Fin. Marche proporzionale al capitale sociale sottoscritto dalla Regione e comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei componenti dei relativi collegi. Le nomine devono essere effettuate tenendo conto della rappresentanza della minoranza e la Regione si riserva la nomina del presidente e del vice presidente del consiglio di amministrazione e del presidente del collegio sindacale nell'ambito dei membri nominati dal consiglio regionale;
c) gli interventi operativi della Fin. Marche previsti dall'art. 2 sono preferibilmente indirizzati verso imprese di piccole e medie dimensioni specie se organizzate in forma cooperativa e verso quelle attività che direttamente o indirettamente comportino i maggiori effetti di occupazione.
Le società che usufruiscono degli interventi della Fin. Marche devono avere sede legale nella Regione;
d) dovrà assicurarsi alla Fin. Marche, nelle società di cui essa verrà a far parte, una rappresentanza nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale proporzionale alla quota del capitale sottoscritto.



La Regione sottoscrive all'atto della costituzione della Fin. Marche la maggioranza assoluta delle azioni ed esercita il diritto di opzione allo scopo di mantenere la maggioranza azionaria in tutti i casi di aumento di capitale.
Il capitale sociale della Fin. Marche viene inizialmente fissato in lire 1 miliardo e suddiviso in n. 1.000 azioni di valore nominale unitario di lire 1 milione.
I successivi aumenti di capitale devono essere approvati dal consiglio regionale.


La Regione può concorrere al finanziamento dei programmi di attività della società mediante contributi da disporre con legge regionale.
La Regione, nei modi previsti dall'art. 10 della legge 16- 5.1970 n. 281, potrà effettuare investimenti relativi alle materie di cui ai punti a) e b) dell'art. 2 della presente legge da affidare in gestione alla Fin. Marche.


La Fin. Marche deve presentare entro il 15 giugno di ogni anno alla giunta regionale una relazione previsionale e programmatica della propria attività al fine di verificarne la compatibilità con il programma economico regionale.
La relazione deve essere unita alla documentazione allegata al bilancio di previsione della Regione.
La Fin. Marche deve inoltre presentare ogni semestre alla giunta regionale una relazione illustrativa sullo stato di attuazione delle attività programmate.


Il bilancio consuntivo dell'esercizio della società corredato dalle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, dovrà essere inviato, non appena pubblicato ai sensi dell'art. 2435 del codice civile, alla giunta regionale che lo sottopone all'esame del consiglio regionale.


Per le azioni di proprietà della Regione, il diritto di intervento nell'assemblea della Fin. Marche e di voto è esercitato dal presidente della giunta regionale o dall'assessore da lui delegato, in conformità alle direttive deliberate dalla giunta.


Lo statuto della Fin. Marche prevederà la costituzione di organismi tecnici consultivi anche per consentire la partecipazione delle organizzazioni economiche e sindacali della regione all'attività della Fin. Marche.


La giunta regionale e il suo presidente sono autorizzati a compiere, per quanto di rispettiva competenza, tutti gli atti necessari a promuovere la costituzione della società.

Art. 11

Per le finalità della presente legge, la Regione è autorizzata a destinare alla costituenda società finanziaria, mediante sottoscrizione e versamento di capitale sociale, una somma globale non superiore a lire 510 milioni per l'esercizio 1974 e non superiore a lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi 1975, 1976, 1977.

Art. 12

Per provvedere all'onere della presente legge nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1974 è istituito il capitolo 2111201 con la denominazione "Sottoscrizione e versamento di capitale sociale della istituenda società finanziaria per lo sviluppo economico della Regione Marche" con lo stanziamento di lire 510 milioni.
Il capitolo 2147001 "Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, recanti spese per investimenti" è ridotto di L. 510 milioni.
Per gli anni 1975, 1976 e 1977 al finanziamento degli oneri relativi agli aumenti del capitale sociale si provvederà con gli stanziamenti da iscriversi a carico dei capitolo corrispondenti al capitolo istituito per effetto del comma precedente, per l'importo da stabilirsi con legge di approvazione dei rispettivi bilanci entro il limite non superiore a L. 1 miliardo per ciascun anno.
L'onere di cui al comma precedente sarà fronteggiato mediante parziale impiego della quota da attribuirsi alla Regione per effetto dell'art. 8 della legge 16- 5.1970 n. 281.