Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 22 novembre 1974, n. 43
Titolo:Pubblicazione dei provvedimenti regionali: interpretazione autentica dell'art. 10 della legge regionale 10 agosto 1972, n. 5.
Pubblicazione:(B.u.r. 23 novembre 1974, n. 47)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 18, l.r. 28 luglio 2003, n. 17.

Sommario




Art. 1

L'art. 10 della legge regionale 10 agosto 1972, n. 5, è modificato come segue:
Il bollettino ufficiale e il suo supplemento sono pubblicati ogni 15 giorni e sono inviati alla presidenza del consiglio regionale, ai consiglieri regionali, a tutti gli uffici regionali, agli enti comunque dipendenti dalla Regione o posti sotto la sua vigilanza, agli enti locali, alle altre Regioni, a tutti coloro tenuti a far rispettare le disposizioni regionali, alle organizzazioni provinciali e regionali dei sindacati e dei partiti politici.
Alla pubblicazione del bollettino e del supplemento provvede la Giunta regionale.
Tutti gli atti amministrativi degli organi della Regione nonché le direttive di qualsiasi tipo emanate dalla Giunta regionale, dal suo Presidente o dai singoli assessori agli uffici regionali, agli enti o comitati dipendenti dalla Regione e agli enti locali, sono inserite in un apposito supplemento del bollettino ufficiale che verrà pubblicato immediatamente dopo l'emissione dell'atto o della direttiva.
Gli atti amministrativi sono pubblicati a cura del Presidente della Giunta regionale con le modalità previste dall'art. 57 primo comma dello Statuto.
La pubblicazione degli atti amministrativi regionali nel bollettino ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 57 dello Statuto e dei precedenti commi esclude e assorbe ogni altra forma di pubblicazione in giornali, gazzette, bollettini o fogli ufficiali di qualsiasi genere, prevista da leggi anteriori all'1 aprile 1972.
Gli atti amministrativi nel loro contenuto integrale e tutte le direttive sono trasmesse entro cinque giorni dalla loro emissione dal Presidente della Giunta alla presidenza del consiglio regionale per la comunicazione alle competenti commissioni consiliari per gli adempimenti di cui all'art. 22 comma quarto dello Statuto.
Sono parimenti trasmesse entro cinque giorni dal ricevimento alla presidenza del consiglio tutte le decisioni emesse sugli atti amministrativi della Regione dalla commissione di cui all'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.