Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 9 novembre 1993, n. 26
Titolo:Modificazioni ed integrazioni della L.R. 26 aprile 1990, n. 30 "Organizzazione Amministrativa della Regione".
Pubblicazione:(B.u.r. 18 novembre 1993, n. 79)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Ordinamento degli uffici e del personale
Note:Abrogata dall'art. 42, l.r. 15 ottobre 2001, n. 20.

Sommario




Art. 1

1. All'allegato A della L.R. 26 aprile 1990, n. 30, dopo la voce "12. Ragioneria generale" è aggiunta la voce "12. bis Provveditorato, economato e contratti".
2. All'allegato B della L.R. 26 aprile 1990, n. 30, dopo la voce "18. Personale del comparto sanità" è aggiunta la voce "18. bis Servizio ispettivo per le unità sanitarie locali".

Art. 2

1. All'allegato E della L.R. 26 aprile 1990, n. 30 l'intera voce "2. Segreteria e affari generali della giunta" è sostituita dalla seguente:
"2. Segreteria e affari generali della giunta
Cura il ricevimento delle proposte di legge, di deliberazioni e dei decreti dai singoli servizi regionali e ne verifica la regolarità procedurale.
Cura la formulazione dell'Ordine del giorno e la verbalizzazione delle sedute della giunta regionale, la formalizzazione e l'invio degli atti alla commissione di controllo sull'amministrazione della Regione o al consiglio regionale, la ricezione delle decisioni della commissione di controllo e l'invio ai rispettivi servizi.
Cura la promulgazione delle leggi e dei regolamenti regionali e la tenuta della loro raccolta ufficiale.
Provvede alla tenuta del protocollo e dell'archivio degli atti deliberativi della giunta, dei decreti e delle decisioni della commissione di controllo sulla amministrazione regionale.
Provvede alla organizzazione dei servizi di archivio generale della giunta e dei servizi ausiliari di sede.
Cura i rapporti con il consiglio regionale, con il commissario di governo, con la commissione di controllo sull'amministrazione regionale e con la presidenza dei ministri per l'iter delle leggi regionali.
Raccoglie, istruisce e cura le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni consiliari e ne segue l'iter fino alla conclusione.
Provvede alla autenticazione e certificazione dell'attività amministrativa della Regione ed allo svolgimento di attività o funzioni non riconducibili alle competenze dei singoli servizi.
Cura il cerimoniale, la rappresentanza e le manifestazioni di iniziativa della giunta.
Provvede alla edizione, pubblicazione e diffusione del bollettino ufficiale della Regione mantenendo i rapporti relativi.
Cura gli affari residuali della giunta regionale che non siano espressamente attribuiti alla competenza di altri uffici".

2. All'allegato E della L.R. 26 aprile 1990, n. 30, dopo la voce "12. Ragioneria generale" è inserita la seguente voce:
"12. bis Provveditorato, economato e contratti
Cura le incombenze afferenti l'acquisizione dei beni mobili e dei servizi occorrenti per il funzionamento degli uffici dell'amministrazione, in accordo con questi.
Svolge ricerche di mercato e segue lo sviluppo dell'evoluzione tecnologica delle produzioni, con specifico riferimento ai beni mobili e alle dotazioni strumentali occorrenti alla struttura regionale.
Provvede al controllo quali-quantitativo delle forniture e al rilascio dell'attestazione di conformità o alla contestazione per eventuali difformità riscontrate rispetto alle caratteristiche dei beni e dei servizi richiesti e alla liquidazione delle relative fatture.
Provvede alla tenuta degli inventari delle dotazioni mobiliari, nonchè alla predisposizione del conto generale del patrimonio per la parte di competenza.
Provvede all'amministrazione delle spese generali e delle utenze relative agli immobili.
Cura gli adempimenti relativi alle locazioni passive d'intesa con il servizio organizzazione.
Gestisce i servizi economali con le modalità previste da apposito regolamento.
Predispone e verifica i capitolati e i provvedimenti amministrativi relativi alle materie contrattuali, d'intesa con il servizio legale e i servizi competenti.
Cura lo svolgimento delle gare di appalto, delle licitazioni private e di ogni altra trattativa d'intesa con i servizi competenti.
Cura la raccolta degli atti contrattuali e la tenuta del relativo repertorio, la trascrizione e la volturazione dei contratti".

3. All'allegato E della L.R. 26 aprile 1990, n. 30, dopo la voce "18. Personale del comparto sanità" è aggiunta la voce:
"18. bis Servizio ispettivo per le unità sanitarie locali
Accerta e verifica gli adempimenti tecnicosanitari, organizzativi e funzionali in ordine alle prestazioni di carattere assistenziale fornite dalle unità sanitarie locali.
Accerta e verifica gli adempimenti amministrativi e giuridici in ordine alla gestione dei fondi assegnati per lo svolgimento delle attività assistenziali fornite dalle unità sanitarie locali".