Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1993, n. 30
Titolo:Celebrazione del 50° anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione.
Pubblicazione:(B.u.r. 17 dicembre 1993, n. 89)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Materia:Attività culturali – Celebrazioni
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 12 maggio 2003, n. 7.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 7/2003, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi fino al completamento dei relativi procedimenti amministrativi.

Sommario




Art. 1

1. La Regione, in occasione del 50° anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione, al fine di onorarne, diffonderne e valorizzarne, soprattutto presso le nuove generazioni, il patrimonio ideale, morale, culturale, storico, politico e patriottico, d'intesa con le province, i comuni e altre istituzioni civili e militari, promuove un programma di inziative da svolgersi nel triennio 1993-1995.

Art. 2

1. Per la predisposizione e realizzazione del programma di cui all'articolo 1 è istituito il "Comitato regionale per le attività celebrative del 50° anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione" composto da:
a) i presidenti delle giunta e del consiglio regionale;
b) i presidenti delle province e i sindaci dei comuni capoluogo di provincia;
c) il presidente della commissione regionale pari opportunità;
d) il presidente dell'istituto regionale per la Storia del movimento di Liberazione delle Marche;
e) i presidenti dei comitati regionali delle associazioni e federazioni combattentistiche e partigiane.

2. Sono altresì componenti del comitato:
a) i prefetti delle province marchigiane;
b) il commissario di governo nella regione Marche;
c) il comandante del dipartimento marittimo militare dell'Adriatico;
d) i rettori delle università marchigiane;
e) il sovrintendente scolastico regionale per le Marche;
f) i provveditori agli studi delle province marchigiane.

3. I componenti del comitato, di cui ai commi 1 e 2, possono farsi rappresentare da propri delegati.
4. Il comitato è costituito con decreto del presidente del consiglio regionale entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è presieduto dal presidente del consiglio regionale.
5. Il comitato può, per l'attuazione delle decisioni assunte, nominare al suo interno una giunta esecutiva presieduta dal presidente del consiglio regionale.

Art. 3

1. Il programma di cui all'articolo 1 prevede iniziative da realizzare anche d'intesa e in collaborazione con altre istituzioni della regione, come pure con le regioni Umbria, Toscana, Emilia mediante:
a) convegni di studio, concorsi per opere d'arte, raccolta di materiale e testimonianze su tutti gli aspetti relativi alla Resistenza e alla Guerra di Liberazione delle Marche, pubblicazione di ricerche e saggi, ivi compresa la ristampa della "Antologia dell'Antifascismo e della Resistenza nelle Marche";
b) iniziative volte a diffondere la conoscenza storica della resistenza, della lotta contro il nazifascismo e del tributo di sangue e di sofferenze pagato dalle vittime civili e dai perseguitati per motivi politici e razziali, attraverso manifestazioni celebrative, conferenze, mostre, pellegrinaggi nei luoghi di deportazione e in quelli dove si sono svolti i fatti d'arme più significativi.

2. Per la predisposizione e l'attuazione del programma, in particolare per la ricerca finalizzata all'aggiornamento storiografico, il comitato può proporre appositi incarichi a studiosi esperti, ad istituzioni culturali ed istituti storici.
3. Il programma è predisposto dal comitato ed è approvato dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale.
4. Le spese sono impegnate e liquidate dal dirigente del servizio beni e attività culturali, in attuazione della deliberazione dell'ufficio di presidenza di cui al comma 3.

Art. 4

1. Per l'attuazione delle inziative previste dalla presente legge sono autorizzate le seguenti spese:
a) lire 100 milioni per l'anno 1993;
b) lire 130 milioni per l'anno 1994;
c) lire 70 milioni per l'anno 1995.

2. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1 si provvede:
a) per l'anno 1993, mediante riduzione, per l'importo di lire 100 milioni, dello stanziamento del fondo globale di cui al capitolo 5100101, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento denominato "Interventi per incentivare l'editoria marchigiana", partita 4, elenco 1;
b) per gli anni 1994 e 1995 mediante riduzione, per i rispettivi importi di lire 130 milioni e di lire 70 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale, a carico dello stesso capitolo 5100101, all'uopo utilizzando le proiezioni, per i detti anni, del medesimo accantonamento di cui alla partita 4.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese derivanti dall'esecuzione della presente legge sono iscritte:
a) per l'anno 1993, a carico del capitolo 1620108 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, con la denominazione "Spesa per la celebrazione del 50° anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione" con stanziamenti di competenza e di cassa di lire 100 milioni;
b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 del bilancio 1993 sono ridotti di lire 100 milioni.

Art. 5

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.