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Atto:LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1993, n. 37
Titolo:Costituzione del fondo regionale per l'assistenza Tecnica e servizi alle imprese artigiane.
Pubblicazione:(B.u.r. 31 dicembre 1993, n. 94)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:ARTIGIANATO - INDUSTRIA
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 53, l.r. 20 maggio 1997, n. 33, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 52 della medesima l.r. 33/1997 e le spese già autorizzate ai sensi degli artt. 18 e 25, l.r. 2 giugno 1992, n. 19.

Sommario




Art. 1

1. In attuazione della L.R. 21 novembre 1974, n. 42 è istituito un fondo speciale, destinato ad agevolare l'organizzazione della domanda e dell'offerta di servizi alle imprese artigiane volti ad assicurare il rinnovamento tecnico e tecnologico, l'assistenza organizzativa manageriale e finanziaria, il trasferimento di informazioni relative a normative nazionali e comunitarie, la commercializzazione dei prodotti.
2. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 è stabilita in lire 100 milioni per l'anno 1993 e 800 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995; per gli anni successivi la dotazione sarà stabilita con la legge di approvazione del bilancio.
3. Al fondo speciale possono confluire contributi deliberati dalle camere di commercio, da enti pubblici o privati, per il finanziamento generale o per parti del programma di cui all'articolo 3.

Art. 2

1. Il fondo speciale è attribuito alla Finanziaria regionale Marche e sarà gestito attraverso un comitato, nominato con decreto del presidente della giunta regionale e composto:
a) dal presidente della Finanziaria regionale Marche che lo presiede o da un suo delegato;
b) dall'assessore regionale all'artigianato o da un suo delegato;
c) dal presidente dell'unione regionale delle camere di commercio;
d) da un rappresentante delle associazioni regionali dell'artigianato rappresentante nel CNEL ed operanti nella regione, designato di comune accordo;
e) da un rappresentante delle organizzazioni regionali dei lavoratori, designato di comune accordo tra loro.


Art. 3

1. L'utilizzo del fondo speciale è subordinato all'approvazione da parte della giunta regionale di un programma annuale di interventi, predisposto dal comitato di cui al precedente articolo 2.
2. Il programma deve indicare:
a) gli obiettivi che si intendono raggiungere;
b) gli impegni finanziari previsti, la relativa copertura e le eventuali contribuzioni disposte, per il raggiungimento degli obiettivi, da altri enti pubblici o privati;
c) le risorse professionali attraverso cui si realizza il programma;
d) gli elementi valutativi dell'interesse per le imprese artigiane o per le loro forme associative a fruire degli interventi previsti nel programma;
e) gli eventuali programmi delle organizzazioni artigiane a promuovere fra le imprese del settore la diffusione dei servizi realizzati anche attraverso la creazione di "sportelli" di accoglienza ed informazione rivolti alle imprese;
f) le modalità di erogazione dei servizi, con l'indicazione dell'eventuale onere finanziario a carico delle imprese artigiane che vi fanno ricorso;
g) il concorso eventuale dei centri di assistenza tecnica partecipati dalla Finanziaria regionale Marche.

3. In sede di prima attuazione il programma deve essere predisposto entro centoventi giorni data di entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 28 febbraio di ogni anno.
4. Il programma deve essere approvato dalla giunta regionale entro e non oltre sessanta giorni dal suo ricevimento termine oltre il quale si intende tacitamente approvato.

Art. 4

1. Il programma di cui al precedente articolo 3 può essere attuato direttamente dalla Finanziaria regionale Marche SpA o mediante convenzioni apposite da stipularsi con i centri di servizio da essa partecipati e con consorzi di imprese artigiane costituiti nelle forme previste dalla legge 443/1985.
2. Qualora il programma sia attuato in una delle forme diverse da quella diretta, la Finanziaria può erogare il 50 per cento dell'importo previsto all'inizio della realizzazione e il restante 50 per cento alla presentazione della documentazione di spesa che sarà prevista nella convenzione stipulata.
3. La mancata o parziale realizzazione del programma comporta l'obbligo di restituire l'eventuale contributo erogato e non utilizzato.

Art. 5

1. La Finanziaria regionale Marche deve presentare alla giunta e al consiglio regionale, entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione consuntiva sull'attività realizzata.
2. Per la copertura delle spese di gestione ed attuazione della presente legge è fissato un contributo a fondo perduto alla Finanziaria regionale Marche SpA nella misura del 4 per cento delle somme stanziate con la presente legge.

Art. 6

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995 rispettivamente la spesa di lire 100 milioni, 800 milioni e 800 milioni.
2. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1 si provvede:
a) per l'onere di lire 100 milioni relativo all'anno 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, all'uopo utilizzando l'accantomamento di cui alla partita 3, elenco 1;
b) per gli oneri di lire 800 milioni relativi a ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio pluriennale a carico dello stesso capitolo 5100101 all'uopo utilizzando quota parte della proiezione pluriennale dell'accantonamento di cui alla partita 1, elenco 1, quanto a lire 700 milioni e dell'accantonamento di cui alla partita 3 del medesimo elenco 1, quanto a lire 100 milioni.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte:
a) per l'anno 1993 a carico del capitolo 3111112 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno con la seguente denominazione e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa "Finanziamenti alla Finanziaria regionale Marche SpA per la costituzione di un fondo per l'assistenza tecnica e servizi alle imprese artigiane" lire 100 milioni;
b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1993 sono ridotti di lire 100 milioni.

Art. 7

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino Ufficiale della Regione.