Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 10 luglio 2014, n. 18
Titolo:Disposizioni in materia di terapie complementari: terapia del sorriso e pet therapy
Pubblicazione:( B.U. 24 luglio 2014, n. 72 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. La Regione promuove, nel rispetto delle disposizioni vigenti, lo studio e l’utilizzo di nuovi trattamenti di supporto e di integrazione delle cure clinico-terapeutiche, quali la terapia del sorriso e la pet therapy, nelle strutture sanitarie pubbliche e private, prioritariamente, negli ambiti pediatrici, neurologici ed oncologici, e presso le strutture di cui alla legge regionale 6 novembre 2002, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale).
2. Per le finalità di cui al comma 1 è prevista l’istituzione di elenchi regionali ai sensi dell’articolo 4.


1. Ai fini di questa legge si intende per:
a) terapia del sorriso, la possibilità di utilizzare, attraverso l’opera di operatori appositamente formati, il sorriso e il pensiero positivo in funzione terapeutica;
b) pet therapy, la possibilità di utilizzare il rapporto uomo-animale in campo medico e psicologico, con operatori adeguatamente formati, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere animale.



1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, definisce con distinti atti, i criteri e le modalità per l’introduzione e l’utilizzo della terapia del sorriso e della pet therapy, assicurando il rispetto di quanto previsto all’articolo 7.
2. Gli atti indicati al comma 1, in particolare, assicurano che l’attività dei soggetti che forniscono la pet therapy o la terapia del sorriso negli ambiti previsti sia svolta senza oneri a carico del bilancio regionale o del fondo sanitario regionale.


1. Sono istituiti presso la Giunta regionale:
a) l’elenco dei soggetti che forniscono la terapia del sorriso;
b) l’elenco dei soggetti che forniscono la pet therapy.

2. Sono iscritti negli elenchi indicati al comma 1 gli enti che forniscono da almeno tre anni la terapia del sorriso e la pet therapy, con operatori debitamente formati ai sensi dell’articolo 5.
3. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per ottenere l’iscrizione negli elenchi previsti al comma 1 e per la loro tenuta, prevedendo, in particolare, il loro aggiornamento, almeno triennale.


1. I percorsi formativi per gli operatori che praticano la terapia del sorriso e la pet therapy sono realizzati ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 26 marzo 1990, n. 16 (Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale). Detti percorsi formativi sono finalizzati, in particolare, all’acquisizione di specifiche competenze professionali attinenti al settore socio-sanitario.
2. I percorsi formativi indicati al comma 1 possono essere inseriti negli atti di programmazione previsti agli articoli 3 e 4 della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).


1. La Giunta regionale adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, le deliberazioni previste all’articolo 3, anche previa eventuale fase sperimentale.
2. La Giunta regionale adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, le deliberazioni previste all’articolo 4.
3. Gli elenchi regionali previsti all’articolo 4 hanno esclusivamente finalità informativa e conoscitiva.


1. Dall’attuazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. La Regione e gli enti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.