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Atto:LEGGE REGIONALE 16 aprile 2024, n. 8
Titolo:Riconoscimento della cittŕ di Filottrano come “Cittŕ marchigiana della sartoria artigianale”
Pubblicazione:(B.U. 25 aprile 2024, n. 36)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:ARTIGIANATO - INDUSTRIA
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. La Regione valorizza la storia e lo stile della sartoria della città di Filottrano come emblema dell'artigianato marchigiano.


1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, riconosce al Comune di Filottrano la qualifica di "Città marchigiana della sartoria artigianale" in considerazione della valenza internazionale e dell'importanza storicamente assunta dalla produzione di abiti su misura cuciti dai sarti filottranesi.


1. Il riconoscimento di cui all'articolo 2 persegue i seguenti obiettivi:
a) diffondere la conoscenza dello stile sartoriale artigianale quale peculiarità unica del territorio di Filottrano;
b) creare opportune iniziative formative e didattiche volte a valorizzare la scuola sartoriale filottranese;
c) documentare e diffondere la storia della sartoria filottranese anche attraverso eventi divulgativi e conoscitivi.



1. La Regione, al fine di favorire la conoscenza e valorizzare l'economia della Città di Filottrano, istituisce il Premio regionale "Filottrano città marchigiana della sartoria artigianale".
2. Il Premio di cui al comma 1 è assegnato, con cadenza annuale, a decorrere dall'anno 2024, alle eccellenze sartoriali filottranesi, sulla base della valutazione effettuata da una Commissione composta da tre membri, di cui uno designato dall'Assessore regionale competente in materia di attività produttive, uno dal Comune di Filottrano e uno dalla Camera di Commercio.
3. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 2 è a titolo gratuito e senza rimborso spese.
4. Il premio può essere organizzato dal Comune di Filottrano anche in collaborazione con la Regione.


1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.