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Atto:LEGGE REGIONALE 28 agosto 1995, n. 58
Titolo:Modifica per il 1995 del termine di cui al comma 2 dell'articolo 2 della L.R. 20 febbraio 1995, n. 19 "Progetto di recupero diffuso nei centri storici minori".
Pubblicazione:(B.u.r. 1 settembre 1995, n. 62)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:EDILIZIA
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 7, l.r. 20 gennaio 1997, n. 11.

Sommario




Art. 1

1. Il termine per la presentazione delle richieste di contributo, stabilito dal comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 20 febbraio 1995, n. 19, č prorogato, per il solo anno corrente, alla data del 31 dicembre 1995.
2. Sono valide le convenzioni anche se stipulate prima della data di entrata in vigore della citata l.r. 19/1995, purchč le stesse risultino conformi a quanto stabilito dalla legge medesima, in particolare per quanto riguarda:
a) la diversificazione del contributo comunale in rapporto alle fasce di reddito, nelle misure stabilite ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 437;
b) l'individuazione di un onere costante a carico sia del Comune che della Regione;
c) l'utilizzo, nelle operazioni di mutuo, di un tasso fisso che non puň superare il tasso di riferimento di cui al decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994, pubblicato nella G.U. n. 304 del 30 dicembre 1994.

3. I bandi conseguenti alle convenzioni di cui al comma 2 devono essere stati pubblicati dopo l'entrata in vigore della l.r. 20 febbraio 1995, n. 19.
4. I criteri di selezione da indicare nei bandi ai fini della individuazione dei soggetti beneficiari non sono predeterminati, ma vanno stabiliti da singoli Comuni sulla base delle rispettive esigenze.
5. Il contributo della Regione sui mutui in questione ha durata decennale; nel caso di operazioni di mutuo aventi durata superiore, l'onere sarŕ a carico del bilancio comunale a decorrere dall'undicesimo anno.