Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 20 novembre 1995, n. 64
Titolo:Leggi Regionali 20 febbraio 1995, n. 19: "Progetto di recupero diffuso nei Centri Storici Minori" articolo 1, e 28 agosto 1995, n. 58: "Modifica per il 1995 dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 2 della L.R. 20 febbraio 1995, n. 19" Articolo 1. Modifiche
Pubblicazione:(B.u.r. 30 novembre 1995, n. 88)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:EDILIZIA
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 7, l.r. 20 gennaio 1997, n. 11.

Sommario




Art. 1

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 28 agosto 1995, n. 58 č sostituita dalla seguente:
"c) l'utilizzo, nelle operazioni di mutuo, di un tasso che non puň superare il tasso di riferimento di cui al d.m. Tesoro 21 dicembre 1994, pubblicato nella G.U. n. 304 del 30 dicembre 1994.".


Art. 2

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 20 febbraio 1995, n. 19 č sostituito dal seguente:
"2. Per il programma relativo al comma 1, i Comuni che si trovino nella condizione di avere attuato e reso esecutivo il disposto degli articoli 28 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni o che dispongano di piano particolareggiato del centro storico approvato nelle forme di legge, individuano con bando annuale i soggetti beneficiari di un mutuo agevolato per gli interventi di recupero ai sensi della lettere b), c), e d) dell'articolo 31 della legge 457/1978, interessanti unitŕ immobiliari o parti comuni di fabbricati compresi nei piani suddetti.".