Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 04 giugno 1996, n. 18
Titolo:

Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità.

Pubblicazione:( B.U. 13 giugno 1996, n. 39 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Minori, anziani, inabili e tossicodipendenti
Note:

Ai sensi dell'art. 22, l.r. 21 novembre 2000, n. 28 le parole "handicappata" e "handicappate" contenute nel titolo e nel testo della presente legge sono sostituite con le parole "in situazione di handicap".
Ai sensi dell'art. 14, l.r. 25 novembre 2002, n. 25, le parole "in situazione di handicap" contenute nel titolo e nel testo della presente legge sono sostituite con le parole "in condizione di disabilità" e la parola "handicap" con la parola "disabilità".
Ai sensi dell'art. 28, l.r. 11 ottobre 2005, n. 24, i fondi della presente legge sono ripartiti tra i progetti presentati dai Comuni sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate entro il 28 febbraio di ogni anno.
Il testo storico del titolo di questa legge è il seguente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone handicappate".


Sommario


Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Coordinamento regionale per la tutela delle persone handicappate. Composizione)
Art. 3 (Coordinamento regionale per la tutela delle persone handicappate. Funzioni)
Art. 4 (Coordinamenti provinciali per la tutela delle persone handicappate. Composizione)
Art. 5 (Coordinamento provinciale per la tutela delle persone handicappate. Funzioni)
Art. 6 (Consulta regionale per l'handicap)
Art. 7 (Accordi di programma)
Art. 8 (Prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione)
Art. 9 (Unità multidisciplinari)
Art. 10 (Unità multidisciplinare dell'età evolutiva)
Art. 11 (Unità multidisciplinare dell'età adulta)
Art. 12 (Integrazione sociale)
Art. 13 (Centri socio-educativi)
Art. 14 (Integrazione scolastica)
Art. 15 (Formazione professionale)
Art. 16 (Integrazione lavorativa. Contributi regionali e piani occupazionali)
Art. 17 (Integrazione lavorativa. Borse-lavoro)
Art. 18 (Integrazione lavorativa. Regolamento regionale)
Art. 19 (Barriere architettoniche)
Art. 20 (Barriere di comunicazione)
Art. 21 (Sperimentazione e accesso all'informazione)
Art. 22 (Tempo libero)
Art. 23 (Trasporti)
Art. 24 (Protesi ed ausili)
Art. 25 (Interventi straordinari)
Art. 26 (Modalità di accesso ai contributi regionali)
Art. 27 (Edilizia abitativa)
Art. 28 (Norme transitorie a abrogazioni)
Art. 29 (Fondo regionale per gli interventi in favore delle persone handicappate e norme finanziarie)
Art. 30 (Dichiarazione d'urgenza)



1. La Regione considera di valore preminente tutte le iniziative rivolte a realizzare la piena integrazione delle persone in situazione di handicap, così come definite dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. A tale scopo promuove interventi, organizza e coordina servizi a favore delle persone di cui al comma 1, nei seguenti settori:
a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dell'invalidità;
b) integrazione sociale;
c) integrazione scolastica e formazione professionale;
d) inserimento lavorativo;
e) mantenimento della persona nel proprio nucleo familiare e suo inserimento nel normale ambiente di vita, favorendo gli interventi rivolti alla partecipazione alle attività sociali, culturali, ricreative e sportive;
f) informazione.

3. Le azioni di cui al comma 2 sono svolte in stretta collaborazione con le organizzazioni del settore privato sociale. Per settore privato sociale si intendono le organizzazioni senza scopo di lucro che svolgono e promuovono attività assistenziali, educative, di solidarietà e tutela nei confronti di soggetti in situazioni di difficoltà e svantaggio.


1. E' istituito il Coordinamento regionale per la tutela delle persone handicappate, composto da:
a) l'Assessore regionale alla sanità e servizi sociali che lo presiede o un Consigliere regionale suo delegato;
b) il Dirigente del servizio sanità della Regione o un funzionario suo delegato;
c) il Dirigente del servizio servizi sociali della Regione o un funzionario suo delegato;
d) il Dirigente del servizio formazione professionale e problemi del lavoro della Regione o un funzionario suo delegato;
e) quattro rappresentanti per ciascun Coordinamento provinciale, di cui all'articolo 4 designati da ciascuno di essi;
f) un rappresentante dell'Agenzia per l'impiego nelle Marche istituita ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
g) un rappresentante designato dalla Sovrintendenza scolastica regionale, sentiti i Provveditorati agli studi.

2. Il Coordinamento di cui al comma 1 dura in carica cinque anni ed è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.
3. Ai componenti del Coordinamento regionale sono corrisposti esclusivamente il rimborso spese e il trattamento di missione nella misura e secondo le modalità di cui alla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni.
4. La Giunta regionale mette a disposizione del Coordinamento di cui al comma 1 una sede e quant'altro necessario al suo funzionamento.
5. Il Coordinamento è dotato di una segreteria composta da un dipendente del servizio sanità e da un dipendente del servizio servizi sociali della Giunta regionale che funge da segretario. Nell'espletamento dei compiti affidati alla segreteria il Coordinamento regionale può richiedere alla Giunta regionale di attivare la collaborazione di soggetti esterni, nei limiti di due unità, provvisti di adeguata esperienza in materia di handicap.
6. I componenti della segreteria partecipano alle riunioni del Coordinamento regionale e collaborano con le equipe operative previste all'articolo 3.
7. Il Coordinamento regionale per lo svolgimento dei suoi compiti può avvalersi altresì delle strutture della Giunta regionale.


1. Il Coordinamento regionale per la tutela delle persone handicappate svolge le seguenti funzioni:
a) costituisce equipe operative nelle aree seguenti:
1) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
2) integrazione sociale e scolastica;
3) integrazione lavorativa;
b) promuove l'istituzione e coordina il funzionamento sul territorio regionale di servizi in collaborazione con i Coordinamenti provinciali di cui all'articolo 4;
c) indice la conferenza annuale con tutti i componenti dei Coordinamenti provinciali di cui all'articolo 4;
d) formula proposte ed esprime pareri sui criteri e le modalità di ripartizione dei fondi regionali;
e) organizza un servizio di informazione e una banca dati regionale in collaborazione con i Coordinamenti provinciali di cui all'articolo 4 e con l'Osservatorio regionale sul mondo del lavoro di cui alla l.r. 26 aprile 1982, n. 13 e successive modificazioni e integrazioni;
f) promuove studi, ricerche e sperimentazioni, nonchè convegni e seminari sulle nuove tecnologie attivate nel territorio nazionale ed internazionale e sulla produzione di sussidi didattici e tecnici;
g) individua le risorse presenti nel settore del privato sociale, con particolare riferimento a quelle esistenti nel territorio regionale, al fine di attivare convenzioni con gli enti locali e con le Aziende unità sanitarie locali (AUSL) per la gestione dei servizi;
h) promuove e favorisce l'utilizzo dei volontari ed obiettori in servizio civile presso enti ed istituzioni;
i) predispone il modello del "diario personale" dei portatori di handicap il quale deve contenere le indicazioni previste dall'articolo 6, comma 2, lettera h, della legge 104/1992, nonchè tutte le notizie riguardanti il percorso socio-evolutivo di ciascun invalido. Esso deve indicare tutte le tappe salienti dell'iter diagnostico, i principali problemi sanitari, per consentire agli operatori non abituali che si trovano a prestare la loro opera di valutare meglio indicazioni e controindicazioni ai vari interventi;
l) formula proposte in ordine agli accordi di programma ai sensi dell'articolo 7;
m) promuove corsi di formazione e aggiornamento per gli operatori pubblici e privati che operano nel settore dell'handicap di concerto con i Coordinamenti provinciali di cui all'articolo 4, anche nell'ambito delle attività di formazione professionale;
n) promuove la vigilanza sul rispetto delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche e di comunicazione, di cui agli articoli 19 e 20.

2. Il Coordinamento regionale per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera a), può richiedere, per motivate esigenze, alla Giunta regionale di conferire incarichi di collaborazione ad esperti esterni, università, istituti di ricerca e soggetti che operano nel settore del privato sociale presenti, preferibilmente, nel territorio regionale, ovvero attivare direttamente forme di collaborazione con i soggetti e le istituzioni predette.


1. Sono istituiti nell'ambito delle Province marchigiane i Coordinamenti provinciali per la tutela delle persone handicappate.
2. Ogni Coordinamento provinciale è composto da:
a) l'Assessore ai servizi sociali, o suo delegato, che lo presiede;
b) un Dirigente dell'assessorato ai servizi sociali della Provincia o un funzionario suo delegato;
c) un Dirigente dell'assessorato alla formazione professionale della Provincia o un funzionario suo delegato;
d) quattro amministratori dei Comuni e delle Comunità montane nominati dalla Conferenza dei sindaci di cui all'articolo 6 della l.r. 28 giugno 1994, n. 22;
e) un rappresentante per ogni AUSL presente nel territorio provinciale designato dalla stessa;
f) il Provveditore agli studi o suo delegato;
g) un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro e massima occupazione;
h) cinque operatori nel settore dell'handicap dipendenti di enti locali e di AUSL;
i) tre operatori nel settore dell'handicap provenienti dalle organizzazioni del privato sociale;
l) tre rappresentanti delle associazioni di cui agli articoli 1 e 2 della l.r. 30 aprile 1985, n. 24 operanti rispettivamente nel settore dell'handicap fisico, psichico e sensoriale.

3. L'Amministrazione provinciale competente per territorio provvede alla nomina dei soggetti di cui alla lettera h) del comma 2 previa consultazione degli enti locali e delle AUSL e dei soggetti di cui alle lettere i) e l) dello stesso comma 2 su designazione delle organizzazioni e delle associazioni ivi previste.
4. Il Coordinamento provinciale è costituito con atto del Presidente della provincia, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Dopo tre assenze consecutive ingiustificate alle riunioni del Coordinamento provinciale, il componente decade dalla carica.
5. Per la partecipazione alle sedute del Coordinamento provinciale non sono previsti gettoni di presenza. L'Ente di appartenenza di ciascun componente provvede all'eventuale rimborso delle spese sostenute e all'eventuale corresponsione dell'indennità di missione, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
6. Ciascun Coordinamento provinciale indica i componenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), avendo cura che siano rappresentati amministratori pubblici, operatori pubblici e operatori del settore privato sociale e rappresentanti delle associazioni di cui alla lettera l) del comma 2.


1. Ciascun Coordinamento provinciale svolge le seguenti funzioni:
a) valuta l'efficacia e l'efficienza dei servizi per l'handicap esistenti nel territorio di competenza al fine di verificare la rispondenza alle effettive situazioni di bisogno;
b) costituisce equipe operative in ciascuna delle seguenti aree:
1) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
2) integrazione sociale e scolastica;
3) integrazione lavorativa.

2. Le équipe di cui al comma 1 sono formate da membri del Coordinamento provinciale; esse utilizzano le unità multidisciplinari dell'età evolutiva e dell'età adulta presenti nel territorio e, su indicazione del Coordinamento stesso, possono avvalersi della collaborazione di esperti esterni, università, istituti di ricerca, soggetti appartenenti al settore privato sociale presenti preferibilmente nel territorio regionale.
3. L'équipe per la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione svolge le seguenti funzioni:
a) promuove l'informazione e l'educazione sanitaria nel territorio per l'individuazione e rimozione dei fattori di rischio;
b) collabora con gli operatori pubblici o privati presenti nel territorio provinciale in materia di controllo della gravidanza, di assistenza nei casi di gravidanza a rischio e di diagnosi precoce nel periodo prenatale e neonatale;
c) promuove iniziative per la prevenzione permanente in coordinamento con i servizi educativi territoriali, come asili nido, scuole materne e scuole d'obbligo scolastico;
d) attiva strumenti di informazione in ordine alla nocività ambientale nell'ambiente urbano, domestico, lavorativo nonchè l'educazione antinfortunistica e stradale;
e) attiva misure di profilassi;
f) favorisce l'istituzione del "diario personale" dei portatori di handicap di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i).

4. L'équipe per l'integrazione sociale e scolastica svolge le seguenti funzioni:
a) promuove accordi di programma tra Comuni, Province, Comunità montane, AUSL e Amministrazioni statali preposte alla pubblica istruzione;
b) valuta e verifica l'inserimento dei portatori di handicap nei servizi educativi, nelle istituzioni scolastiche, nei centri socio-educativi diurni o residenziali per i soggetti che hanno cessato la frequenza scolastica;
c) promuove il monitoraggio del territorio, l'analisi dei bisogni e delle risorse per la costituzione di centri socio-educativi diurni o residenziali nonchè la realizzazione di progetti di orientamento e formazione professionale rivolti ai giovani che hanno cessato la frequenza scolastica;
d) promuove il monitoraggio del territorio, l'analisi dei bisogni e delle risorse per la costituzione di centri socio-educativi e residenziali per la persone non autosufficienti;
e) promuove la costituzione nel territorio di centri di documentazione comprendenti laboratori con ausili didattici e nuove tecnologie;
f) promuove l'istituzione di centri di informazione per fornire documentazione e consulenza tecnica, anche tramite la costituzione di una banca dati telematica, a favore dei portatori di handicap e degli enti, istituzioni e associazioni pubbliche e private che operano nel settore dell'handicap;
g) promuove progetti per la formazione e l'aggiornamento degli operatori pubblici e privati.

5. L'équipe per l'integrazione lavorativa svolge le seguenti funzioni:
a) elabora e coordina progetti per l'integrazione lavorativa delle persone handicappate in raccordo con i progetti di formazione professionale attivati nel territorio;
b) promuove la ricerca e l'utilizzo di ausili che facilitano l'inserimento nel posto di lavoro;
c) promuove protocolli d'intesa fra l'Ufficio provinciale del lavoro e massima occupazione, le associazioni imprenditoriali, le associazioni sindacali e l'équipe stessa al fine di realizzare indagini per l'individuazione di posti di lavoro disponibili e dei portatori di handicap che possono essere impiegati in una attività lavorativa;
d) individua le modalità più idonee per l'inserimento lavorativo attraverso un raccordo tra le diverse parti istituzionali e sociali;
e) promuove l'istituzione di borse-lavoro ai sensi dell'articolo 17 nell'ambito dei progetti per l'integrazione lavorativa di cui alla lettera a).

6. Nello stesso ambito provinciale possono essere costituite più équipe di quelle previste ai commi 4 e 5.


1. E' istituita la Consulta regionale per l'handicap.
2. La Consulta di cui al comma 1 dura in carica cinque anni ed è cosituita con decreto del Presidente della Giunta regionale.
3. La Consulta regionale per l'handicap esercita le seguenti funzioni:
a) indice annualmente, in collaborazione con il servizio sanità ed il servizio servizi sociali della Giunta regionale, la conferenza delle associazioni che operano nel settore dell'handicap presenti nel territorio regionale;
b) esprime pareri sui programmi predisposti dalla Regione per la tutela dei diritti della persona handicappata.

4. I pareri di cui alla lettera b), del comma 3, sono espressi entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine gli organi competenti possono prescindere da tali pareri.
5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva un regolamento per disciplinare la composizione, il funzionamento e l'organizzazione interna della Consulta.


1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, definisce gli indirizzi per accordi quadro pluriennali relativi ad interventi in campo sociale, sanitario e socio-sanitario tra Regione, Province, Comuni, AUSL, Comunità montane, organismi scolastici e relativi all'uso coordinato di risorse finanziarie e strumentali in materia di prevenzione, riabilitazione, integrazione sociale, scolastica e lavorativa. La Giunta regionale per l'elaborazione della proposta si avvale delle indicazioni fornite dal Coordinamento regionale di cui all'articolo 2.
2. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni del Coordinamento regionale, stabilisce i criteri per la stipula di convenzioni tra associazioni, enti e organizzazioni operanti nel settore privato sociale, per gli interventi e i servizi socio-sanitari, formativi ed educativi, anche in raccordo con il Comitato tecnico consultivo previsto dalla l.r. 13 aprile 1995, n. 50.


1. Il Consiglio regionale, con regolamento, conformemente alle competenze ed alle attribuzioni di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, agli articoli 53 e 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, agli articoli 6 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, disciplina gli interventi per la prevenzione, la diagnosi prenatale e precoce, la cura e la riabilitazione nel quadro della programmazione sanitaria, da attuarsi attraverso i competenti servizi dell'area materno-infantile, i presidi ospedalieri e sanitari territoriali.


1. Presso ciascuna USL sono costituite la Commissione per l'accertamento dell'handicap, di cui all'articolo 4 della legge 104/1992, e le Unità multidisciplinari per la presa in carico dei soggetti portatori di handicap appartenenti all'età evolutiva e all'età adulta sulla base delle segnalazioni provenienti da diversi settori, come i reparti di ostetricia, pediatria di base, area consultoriale materno infantile.
2. Le Unità multidisciplinari dell'età evolutiva svolgono i propri interventi in favore di soggetti portatori di handicap di età non superiore ai quattordici anni, ovvero, nel caso che i soggetti stessi proseguano gli studi oltre tale età anche di età superiore e fino al compimento dei corsi di studio, con esclusione di quelli universitari.
3. Le Unità multidisciplinari dell'età adulta svolgono i propri interventi in favore dei soggetti di età superiore a quella prevista dal comma 2.
4. Le Unità multidisciplinari per l'età evolutiva e le Unità multidisciplinari per l'età adulta sono collocate a livello di distretto.
5. Per l'espletamento delle funzioni di cui agli articoli 10 e 11 ciascuna AUSL può istituire nel proprio ambito una o più Unità multidisciplinari in relazione al numero di abitanti o alla configurazione del territorio.
6. Con apposito regolamento regionale sono disciplinati i criteri per la costituzione e la dotazione di personale delle Unità multidisciplinari.


1. L'Unità multidisciplinare dell'età è composta da un neuro-psichiatra infantile, uno psicologo, un pedagogista, un assistente sociale, uno o più tecnici della riabilitazione come logopedisti, fisioterapisti, psicomotricisti, musicoterapisti, uno o più consulenti nella patologia segnalata. All'interno dell'Unità multidisciplinare è individuato un coordinatore.
2. L'Unità di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni:
a) informazione, educazione sanitaria e attività di prevenzione;
b) consulenza e sostegno, anche psicologico, della famiglia;
c) collaborazione con enti ed istituzioni;
d) interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona handicappata;
e) accertamento dell'handicap e compilazione della diagnosi funzionale.
f) elaborazione del profilo dinamico funzionale in collaborazione con gli operatori della scuola ed i genitori, nonchè del piano educativo individualizzato;
g) verifica del progetto educativo ai fini dell'inserimento sociale, scolastico e nelle strutture che favoriscono l'integrazione della persona handicappata;
h) controlli periodici per una valutazione globale in itinere sull'andamento del soggetto nelle fasi evolutive dal punto di vista clinico, relazionale, delle capacità residue e delle potenzialità di apprendimento.



1. L'Unità multidisciplinare dell'età adulta è composta da un neurologo, un fisiatra, uno psicologo, un sociologo, un assistente sociale, uno o più tecnici della riabilitazione come fisioterapisti, logopedisti, psicomotricisti, musicoterapisti, uno o più specialisti e operatori competenti per singole situazioni o progetti. All'interno dell'Unità multidisciplinare è individuato un coordinatore.
2. L'Unità multidisciplinare dell'età adulta effettua trattamenti in forma ambulatoriale, domiciliare e fornisce la propria assistenza alle strutture semiresidenziali e residenziali.
3. L'Unità multidisciplinare di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni:
a) collaborazione con l'Unità multidisciplinare per l'età evolutiva per l'effettuazione di studi epidemiologici volti a definire incidenza, prevalenza e gravità dell'handicap sul territorio. I risultati di tali indagini a carattere permanente, sono oggetto, insieme ad altri contributi, di diffusione ed approfondimento attraverso iniziative scientifiche ed incontri volti alla sensibilizzazione della popolazione ed all'aggiornamento degli operatori interessati;
b) valutazione clinica del paziente attraverso l'esame dell'iter diagnostico già percorso e le conclusioni eziologiche raggiunte dall'equipe dell'età evolutiva, allo scopo di definire le esigenze sanitarie e sociali del paziente sia a livello iniziale che di monitorizzazione successiva. Tale approfondimento sanitario è finalizzato alla realizzazione di un protocollo di trattamento individualizzato le cui tappe sono registrate nel "diario personale" del paziente di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i);
c) valutazione psicologica del paziente anche mediante l'acquisizione del profilo funzionale fornito dall'Unità multidisciplinare dell'età evolutiva allo scopo di stabilire e quantificare i deficit presenti, le potenzialità residue, le abilità acquisite e poter così elaborare un progetto educativo individualizzato, in collaborazione con gli operatori sociali;
d) valutazione sociale condotta insieme all'Unità multidisciplinare dell'età evolutiva al fine di mediare il contatto con la famiglia e con le altre figure significative per l'utente;
e) verifica periodica dei trattamenti e degli interventi messi in atto per ogni singolo utente;
f) counseling delle famiglie dei portatori di handicap, individuale o di gruppi distinti, per casi residenti, semiresidenti ed a totale carico delle famiglie;
g) ricerca del contatto con le varie realtà economiche e sociali del territorio allo scopo di curare l'inserimento lavorativo dei portatori di handicap a vari livelli di protezione, in accordo con l'équipe integrazione lavorativa e con l'équipe integrazione sociale e scolastica;
h) rapporti con le associazioni e con i rappresentanti delle organizzazioni di categoria;
i) contratti col servizio psichiatrico per i casi di confine;
l) programma di formazione permanente per gli operatori, in collaborazione con l'Unità multidisciplinare dell'età evolutiva, usufruendo sia di risorse interne all'Unità multidisciplinare che di operatori esterni formati.



1. La Regione assegna appositi contributi per l'assistenza domiciliare domestica, educativa ed infermieristica o integrata fornita dai Comuni singoli o associati, dalle Comunità montane e dalle AUSL per le rispettive competenze, allo scopo di favorire la permanenza della persona handicappata nel proprio nucleo familiare.
2. La Regione concorre altresì alle spese sostenute dagli enti locali:
a) per aiutare economicamente le famiglie con portatori di handicap che versino in condizioni economiche disagiate relativamente alle spese sostenute per l'acquisizione di servizi non erogati dagli enti competenti;
b) per attivare iniziative di animazione e socializzazione per persone handicappate nei centri sociali e di aggregazione;
c) per favorire la partecipazione della persona handicappata ad attività di carattere ricreativo, culturale, sportivo, ai sensi dell'articolo 22, all'esterno del proprio nucleo familiare;
d) per integrare le rette di ricovero a carico dei Comuni presso strutture residenziali di persone con handicap gravissimi, ove non fosse possibile una soluzione all'interno del proprio nucleo familiare;
e) per assicurare modalità di trasporto individuale di cui al comma 9 dell'articolo 23;
f) per organizzare ogni altra attività volta al conseguimento delle finalità e degli scopi della presente legge, anche attraverso la presentazione di progetti pilota particolarmente significativi nel territorio marchigiano.



1. Al fine di proseguire il processo d'integrazione, i soggetti portatori di un handicap grave per i quali nei piani educativi individualizzati stilati durante la frequenza scolastica non è stata ritenuta utile una prosecuzione degli studi, possono frequentare i Centri socio-educativi diurni o residenziali.
2. La Regione assicura un finanziamento ai Comuni singoli o associati alle Comunità montane i quali possono gestire direttamente i servizi di cui al comma 1 o convenzionarsi con istituzioni private, in particolare del privato sociale, già operanti nel settore.
3. I Centri socio-educativi diurni sono strutture aperte alla comunità locale per svolgere funzioni di sostegno e socializzazione mediante iniziative e momenti educativi, ricreativi, sportivi e di pre-formazione professionale.
4. Qualunque sia la tipologia di gestione dei servizi, diretta con personale proprio degli enti locali, delle AUSL o attraverso convenzioni con cooperative sociali o strutture private, i Centri socio-educativi diurni devono prevedere le seguenti figure:
a) un coordinatore in possesso del diploma di scuola media superiore che abbia effettuato specifici corsi di formazione riferiti all'educazione dei soggetti handicappati in possesso di un'esperienza almeno quinquennale nel campo dell'handicap;
b) personale educativo in possesso del diploma di scuola media superiore che abbia effettuato specifici corsi di formazione riferiti all'educazione dei soggetti handicappati in possesso di un'esperienza almeno triennale nel campo dell'handicap;
c) eventuali esperti di laboratorio con preferenza per quelli che hanno effettuato specifici corsi di formazione riferiti all'educazione dei soggetti handicappati o posseggono un'esperienza almeno triennale nel campo dell'handicap;
d) personale ausiliario.



1. La Giunta regionale emana direttive alle AUSL in attuazione del d.p.r. 24 febbraio 1994 e vigila sugli adempimenti delle stesse, allo scopo di:
a) provvedere, attraverso i competenti servizi, all'accertamento della persona handicappata, alla acquisizione della documentazione ed alla compilazione della diagnosi funzionale;
b) garantire l'elaborazione del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato con la collaborazione della scuola e della famiglia, assicurando verifiche e condizioni necessarie all'integrazione dei portatori di handicap.

2. La Regione assicura un finanziamento ai Comuni singoli o associati e alle Comunità montane che adeguano l'organizzazione e il funzionamento degli asili nido e delle scuole materne alle esigenze dei bambini handicappati, al fine di avviarne precocemente il recupero e la socializzazione e che provvedono altresì all'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori e assistenti specializzati.
3. La Regione assicura un finanziamento ai Comuni singoli o associati e alle Comunità montane che provvedono alle attività di assistenza scolastica per l'autonomia, la socializzazione e la comunicazione della persona handicappata ai sensi dell'articolo 13 della legge 104/1992.
4. Province, Comuni, AUSL e Comunità montane promuovono accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 con le Amministrazioni statali preposte alla pubblica istruzione al fine di realizzare la migliore integrazione scolastica dei soggetti con handicap secondo quanto previsto dagli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge 104/1992 e con le modalità previste dal d.m. pubblica istruzione 5 febbraio 1992.


1. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 17 della legge 104/1992 e dalla l.r. 26 marzo 1990, n. 16, l'inserimento nelle attività di formazione professionale, in relazione alle diverse capacità e ai bisogni dei portatori di handicap attestati dalle Unità multidisciplinari dell'età adulta nel piano educativo individualizzato, e finalizzato a:
a) l'integrazione dei soggetti con handicap nei progetti formativi di base;
b) l'inserimento in corsi propedeutici all'integrazione nella formazione di base ordinaria;
c) l'inserimento in corsi finalizzati dotati di progetti specifici, in relazione alla gravità dell'handicap.

2. A tal fine la Giunta regionale, tramite l'ente delegato in materia di formazione professionale, sentiti i Coordinamenti provinciali di cui all'articolo 4, fornisce il personale qualificato per gli interventi formativi con adeguate competenze per l'handicap ed il sostegno, i sussidi e le attrezzature necessarie.
3. Le attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono svolte nell'ambito dei corsi realizzati sulla base delle indicazioni contenute nel piano triennale della formazione professionale di cui alla l.r. 16/1990 e successive modificazioni ed integrazioni; il piano triennale stesso è formulato tenendo conto degli indirizzi forniti dai Coordinamenti provinciali di cui all'articolo 4.
4. Le attività finalizzate esclusivamente ad allievi handicappati possono essere realizzate in collaborazione tra enti competenti in materia di formazione professionale, Province, Comuni, Comunità montane, AUSL e organizzazioni del settore privato sociale secondo criteri stabiliti in accordi di programma, prevedendo anche la collocazione dei corsi nei centri di riabilitazione e nei centri educativi diurni.
5. I Coordinamenti provinciali di cui all'articolo 4, tramite l'équipe per l'integrazione sociale e scolastica, fissano i criteri per l'inserimento dei portatori di handicap nelle diverse attività formative in base a quanto previsto nei commi 2 e 3 dell'articolo 17 della legge 104/1992.
6. Agli allievi che abbiano frequentato i corsi previsti dai commi 1 e 3 è rilasciato un attestato di frequenza e, ove ne ricorrano le condizioni, un attestato di qualifica utili ai fini delle graduatorie per il collocamento obbligatorio ai sensi dell'articolo 17 comma 4, della legge 104/1992.


1. Con riferimento a quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20, 21, 22 della legge 104/1992 e dalla l.r. 5 novembre 1988, n. 43 la Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per l'integrazione lavorativa dei soggetti portatori di handicap.
2. Ai fini dell'inserimento lavorativo dei soggetti portatori di handicap la Regione assegna ai Comuni singoli o associati e alle Comunità montane:
a) contributi per le imprese che assumono persone handicappate da realizzarsi attraverso il concorso nel pagamento degli oneri previdenziali e assistenziali obbligatori a carico del datore di lavoro, pari al 100 per cento del loro importo;
b) contributi per l'acquisto di attrezzature idonee o la modifica di impianti con cui il soggetto svolge la propria attività presso terzi o in proprio.

3. L'incentivo occupazionale, di cui al comma 2, non è cumulabile con altri tipi di incentivi a favore delle imprese per assunzioni a tempo indeterminato.
4. All'attuazione degli interventi cui ai commi 1, 2 e 3, provvedono i Comuni singoli o associati e le Comunità montane tramite la definizione di programmi occupazionali.
5. I programmi occupazionali, articolati in progetti individuali di inserimento lavorativo, sono redatti dalle Amministrazioni proponenti congiuntamente alle equipe territoriali di integrazione lavorativa dei Coordinamenti provinciali di cui all'articolo 4 e alle Unità multidisciplinari dell'età adulta.
6. I Comuni singoli o associati e le Comunità montane trasmettono annualmente alla Regione entro il 15 ottobre i programmi occupazionali relativi all'anno successivo.
7. I programmi occupazionali devono comunque contenere le seguenti indicazioni:
a) l'appartenenza dei soggetti interessati alle categorie previste dalla presente legge;
b) l'impegno dei datori di lavoro privati ad assumere i soggetti dopo un adeguato periodo di prova;
c) il tipo di assunzione prevista;
d) ogni altra notizia riguardante le finalità e le caratteristiche del programma e l'eventuale collaborazione di enti e associazioni per l'inserimento al lavoro dei soggetti interessati;
e) l'individuazione dei servizi responsabili della gestione tecnica dei singoli inserimenti e delle forme di valutazione e di controllo degli stessi.

8. E' istituito presso il servizio servizi sociali della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale, l'elenco speciale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento lavorativo di persone handicappate.


1. La Regione concorre al finanziamento di borse-lavoro finalizzate sia al preinserimento lavorativo, che ad interventi terapeutici socio-assistenziali attivati a favore delle persone handicappate dalle Province, dai Comuni singoli o associati e dalle Comunità montane presso enti pubblici o presso privati.
2. I progetti di borse-lavoro sono redatti dalle amministrazioni proponenti congiuntamente all'equipe territoriale di integrazione lavorativa del rispettivo Coordinamento provinciale e all'Unità multidisciplinare dell'età adulta.
3. Le Province, i Comuni singoli o associati, le Comunità montane trasmettono annualmente alla Regione entro il 15 ottobre i progetti di borse-lavoro relativi all'anno successivo.
4. I progetti di borse-lavoro debbono comunque contenere le seguenti indicazioni:
a) l'appartenenza dei soggetti interessati alle categorie previste dalla presente legge;
b) le notizie riguardanti le finalità e le caratteristiche del progetto borsa-lavoro;
c) l'indicazione dei servizi responsabili della gestione tecnica delle singole borse-lavoro e delle forme di valutazione e controllo delle stesse.



1. La Regione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge disciplina con apposito regolamento le modalità di presentazione e selezione dei programmi e dei progetti di cui all'articolo 16, comma 6 e all'articolo 17, comma 3.


1. La Regione favorisce gli interventi volti al superamento delle barriere architettoniche ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13 e successive modificazioni e dell'articolo 24 della legge 104/1992.
2. Il Coordinamento regionale di cui all'articolo 2, in collaborazione con i Coordinamenti provinciali di cui all'articolo 4, presenta entro il 15 ottobre di ogni anno alla Giunta e al Consiglio regionale una relazione sul superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico presenti nel territorio regionale. La Giunta regionale attua il controllo e adotta i provvedimenti conseguenti in ordine alle irregolarità segnalate nella relazione predetta.
3. La Regione concorre al finanziamento di progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici nell'ambito del finanziamento dei programmi di cui all'articolo 8 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46.


1. La Regione contribuisce al finanziamento dei progetti presentati da Comuni e Comunità montane per l'eliminazione delle barriere di comunicazione per persone con handicap visivo, uditivo e con problemi di linguaggio e di comunicabilità.


1. La Regione riserva una quota non superiore al 4 per cento del fondo di cui all'articolo 29 per il finanziamento sino al 100 per cento del costo dei progetti pilota, anche pluriennali, presentati da enti pubblici e organizzazioni del settore privato sociale, che:
a) propongono la sperimentazione di nuove metodologie di apprendimento, integrazione o socializzazione in favore di portatori di handicap anche attraverso la creazione e diffusione di sussidi didattici e tecnici. La realizzazione di tali progetti deve avere una ricaduta in ambito regionale e prevedere la partecipazione di più enti;
b) favoriscono l'accesso all'informazione attraverso la realizzazione e diffusione di programmi specifici a valenza regionale anche mediante i comuni mass-media rivolti a portatori di handicap psichici, fisici e sensoriali.



1. La Regione favorisce, assegnando anche propri contributi, l'espletamento delle attività sportive ai sensi della l.r. 23 gennaio 1992, n. 9 e di quelle ludico-ricreative e turistiche, rivolte alle persone handicappate, organizzate dagli enti locali singoli o associati.


1. La Regione, nel quadro della propria programmazione nel settore dei trasporti, adotta un piano di mobilità per le persone handicappate, in conformità ai principi previsti dall'articolo 26 della legge 104/1992.
2. Fino all'attuazione dei piani di mobilità di cui al comma 1 i Comuni organizzano servizi di trasporto integrativi rispetto a quelli in atto, che sono ammessi a fruire dei finanziamenti previsti per il trasporto pubblico locale dalla l.r. 5 dicembre 1983, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. I Comuni, in qualità di enti concedenti servizi di trasporto pubblico locale, nell'ambito del territorio di competenza provvedono periodicamente alla verifica delle esigenze di mobilità delle persone handicappate. Per i collegamenti sovracomunali provvede la Regione sulla scorta delle indicazioni programmatiche contenute nel piano di mobilità.
4. Le imprese, pubbliche e private, e gli enti concessionari di trasporti pubblici locali adeguano il proprio materiale rotabile al trasporto di persone con ridotte capacità motorie. Tali veicoli hanno priorità di finanziamento nell'ambito dei piani triennali previsti dal titolo II della l.r. 39/1983 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Gli enti concedenti servizi di trasporto pubblico locale possono attuare i piani di mobilità per le persone handicappate attraverso apposite convenzioni con le aziende operanti nel comparto del trasporto pubblico ed in collaborazione con l'AUSL competente per territorio e con i soggetti iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 16, comma 8.
6. Tali convenzioni devono obbligatoriamente disciplinare:
a) quantità e qualità dei servizi forniti;
b) modalità di effettuazione del trasporto;
c) costo a carico degli enti pubblici e delle associazioni contraenti;
d) eventuali tariffe a carico degli utenti.

7. Gli enti locali possono attivare servizi di accompagnamento in autovetture sulle direttrici interessate dai piani di mobilità.
8. Tali servizi possono essere affidati a soggetti privati in convenzione.
9. I Comuni, nell'ambito delle proprie risorse di bilancio, assicurano comunque modalità di trasporto individuali per le persone handicappate che non possono utilizzare i mezzi pubblici, anche attivando convenzioni tariffarie con auto private preposte al trasporto pubblico.
10. I Comuni assicurano un congruo numero di spazi riservati appositamente ai veicoli delle persone handicappate sia nei parcheggi gestiti in via diretta o dati in concessione, che nei parcheggi realizzati e gestiti dai privati.


1. La Giunta regionale interviene affinchè le USL provvedano a fornire alle persone handicappate protesi ed ausili in ottemperanza a quanto disposto dal Ministro della sanità ai sensi degli articoli 27 e 34 della legge 104/1992.
2. La Regione concorre alle spese sostenute da privati cittadini per:
a) l'acquisto di autovetture munite di automatismi di guida o per l'installazione di automatismi di guida nell'auto di proprietà;
b) l'acquisto di idonei mezzi di trasporto, dotati degli opportuni ausili per il trasporto di soggetti con handicap gravissimo;
c) l'acquisto di ausili tecnici volti all'abbattimento delle barriere di comunicazione con riferimento a soggetti con handicap sensoriale.



1. La Regione concorre attraverso contributi in conto capitale alla realizzazione e alla ristrutturazione di strutture socio-assistenziali pubbliche e private, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c) della l.r. 5 novembre 1988, n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni.


1. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, da presentarsi entro il 30 aprile sentito il Coordinamento regionale di cui all'articolo 2, approva, entro il 30 giugno, i criteri e le modalità di attuazione, con valenza anche pluriennale, degli interventi previsti dalla presente legge, nonchè le modalità di impiego delle risorse e gli eventuali tetti di spesa. Il parere del Coordinamento deve essere espresso entro il termine di venti giorni dalla richiesta.
2. I Comuni singoli o associati, le Comunità montane e le Province per i progetti di cui all'articolo 17 entro e non oltre il 15 ottobre di ogni anno, presentano alla Giunta regionale un piano contenente la descrizione degli interventi previsti dalla presente legge che intendono realizzare nell'anno successivo, le modalità di attuazione ed i relativi costi.
3. Le richieste di contributo relative alla realizzazione degli interventi di cui agli articoli 16 e 17 devono essere corredate dalla documentazione indicata nel regolamento di cui all'articolo 18.
4. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 21 le organizzazioni del settore privato sociale devono presentare entro e non oltre il 15 ottobre di ogni anno alla Giunta regionale un dettagliato progetto contenente la descrizione dell'intervento che intendono realizzare nell'anno successivo, le modalità di attuazione ed i relativi costi.
5. I contributi sono concessi entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui ai commi 2 e 4, secondo le modalità stabilite dall'articolo 5, comma 1, della l.r. 31 ottobre 1994, n. 44.


1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 17 del d.p.r 27 aprile 1978, n. 384 e dall'articolo 31 della legge 104/ 1992, la Regione Marche, nell'individuazione del fabbisogno relativo alle categorie di cittadini portatori di handicap, assicura nei programmi quadriennali e nei progetti biennali di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, almeno il cinque per cento dei finanziamenti per l'edilizia sovvenzionata per alloggi da destinare alle famiglie che, in possesso dei requisiti per l'assegnazione, presentano nel proprio nucleo soggetti handicappati.
2. La Regione fissa altresì specifici criteri di priorità per il finanziamento da introdurre nei bandi di concorso per la scelta degli operatori incaricati della realizzazione del programma di edilizia agevolata e convenzionata.


1. Con la costituzione del Coordinamento regionale di cui all'articolo 2 e dei Coordinamenti provinciali di cui all'articolo 4, è abrogata la l.r. 12 maggio 1982, n. 18, nonchè tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.
2. In ogni caso le domande presentate dai Comuni entro il 31 gennaio 1996 per gli interventi previsti dalla l.r. 18/1982, vengono finanziate con le modalità ed i criteri previsti dalla medesima legge regionale.
3. In sede di prima applicazione della presente legge le modalità di accesso ai contributi regionali relativi all'anno 1997, sono stabilite nel modo seguente:
a) il Consiglio regionale approva i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 26 entro il 30 novembre del 1996 su proposta della Giunta regionale da presentarsi entro il 31 ottobre dello stesso anno sentito il parere del Coordinamento regionale per la tutela delle persone handicappate;
b) i soggetti indicati nell'articolo 26 presentano i piani e i progetti ivi previsti entro il 15 febbraio 1997;
c) i contributi regionali sono concessi, con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 26, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera b).



1. Per il conseguimento delle finalità indicate negli articoli precedenti è istituito un apposito fondo denominato "Fondo regionale per gli interventi in favore delle persone handicappate".
2. L'ammontare del fondo è determinato in lire 18.000 milioni per l'anno 1997 e lire 18.000 milioni per l'anno 1998; per gli anni successivi l'ammontare del fondo sarà stabilito con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.
3. Alla copertura degli oneri di lire 18.000 milioni per l'anno 1997 derivanti dalla istituzione del fondo di cui al comma 1 si provvede, per lire 12.000 milioni mediante utilizzo dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio pluriennale 1996/1998 a carico del capitolo 4234103 e per lire 6.000 milioni mediante utilizzo di quota parte dello stanziamento iscritto, sempre ai fini del bilancio pluriennale, a carico del capitolo 5100203. Quanto alla somma di lire 18.000 milioni relativa all'anno 1998, si provvede per lire 12.000 milioni mediante utilizzo dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio pluriennale 1996/1998 a carico del capitolo 4234103 e per lire 6.000 milioni mediante utilizzo di una quota parte dello stanziamento iscritto, sempre ai fini del bilancio pluriennale, a carico del capitolo 5100203. Per gli anni successivi mediante impiego di quota parte del gettito derivante dai tributi regionali.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 si provvede mediante impiego delle somme stanziate a carico del capitolo 1340128 del bilancio per l'anno 1996 e successivi.
5. Le somme occorrenti per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge sono iscritte a carico di appositi capitoli che la Giunta regionale è autorizzata a istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1997 aventi stanziamenti di competenza e di cassa stabiliti dal bilancio stesso e le seguenti denominazioni:
a) "Contributi per gli interventi in favore dei soggetti portatori di handicap previsti dagli articoli 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22 e 24";
b) "Spese per la sperimentazione e l'accesso all'informazione di cui all'articolo 21".
Per gli anni successivi le somme predette sono iscritte a carico dei capitoli corrispondenti i cui stanziamenti di competenza e di cassa sono stabiliti dalle rispettive leggi di bilancio.



1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.