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Atto:LEGGE REGIONALE 19 novembre 1996, n. 49
Titolo:Modifica alla legge regionale 26 aprile 1990, n. 28 concernente: "Divise, distintivi di grado e di riconoscimento, mezzi e strumenti operativi degli addetti al servizio di polizia municipale".
Pubblicazione:( B.U. 28 novembre 1996, n. 91 )
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI
Materia:Polizia locale – Agenti di vigilanza
Note:Abrogata dall'art. 21, l.r. 17 febbraio 2014, n. 1.
Ai sensi del
comma 6 dell'art. 20, l.r. 17 febbraio 2014, n. 1, fino alla adozione degli atti previsti dalla citata legge, continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate dallo art. 21 della medesima legge e i relativi provvedimenti attuativi.
In allegato e' consultabile il testo della presente legge vigente alla data di entrata in vigore della l.r. 17 febbraio 2014, n. 1.

Sommario




Art. 1

1. L'articolo 2 della l.r. 26 aprile 1990, n. 28 è sostituito dal seguente:
"Art. 2 - (Divise)
1. La divisa degli appartenenti ai servizi di polizia municipale è costituita da un insieme di oggetti di vestiario, di equipaggiamento, di accessori aventi specifica denominazione e realizzati in modo da soddisfare le esigenze di funzionalità e di identificazione.
2. Sono previste le seguenti divise:
a) per il servizio ordinario;
b) per il servizio motomontato;
c) per il servizio estivo su spiagge, fiumi e laghi;
d) per il servizio di protezione civile;
e) per il servizio d'onore e di rappresentanza.
3. I capi di ciascuna divisa e gli accessori sono indicati nell'allegato A alla presente legge.
4. Le caratteristiche particolari di ciascun capo e accessorio sono determinate in modo uniforme per tutto il territorio regionale con deliberazione della Giunta regionale sentito il parere del comitato tecnico regionale per le attività di polizia locale di cui all'articolo 14 della l.r. 28 ottobre 1988, n. 38 e successive modificazioni e integrazioni. Tale deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
5. L'uso di divisa diversa dall'ordinaria è disposta dal responsabile del servizio o dal comandante del corpo.".


Art. 2

1. L'articolo 3 della l.r. 28/1990 è sostituito dal seguente:
"Art. 3 - (Placca e tesserino di riconoscimento)
1. Gli addetti alla polizia municipale devono essere dotati di:
a) placca di riconoscimento recante lo stemma della Regione Marche, la denominazione e lo stemma del Comune di appartenenza e il numero di matricola del dipendente. La placca deve essere applicata alla divisa;
b) tesserino di riconoscimento recante la denominazione e lo stemma del Comune di appartenenza nonchè tutti i dati necessari per l'identificazione e qualificazione del dipendente. Il tesserino deve essere esibito dal dipendente nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
2. Le caratteristiche particolari della placca e del tesserino di riconoscimento sono stabilite dalla Giunta regionale con le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 2.".


Art. 3

1. All'articolo 5, comma 1, lettera c), della l.r. 28/1990 la parola "verticale" è sostituita dalla parola "orizzontale".
2. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 28/1990 è abrogato.
3. Il comma 7 dell'articolo 5 della l.r. 28/1990 è sostituito dal seguente:
"7. Il distintivo di grado di cui alla lettera e) del comma 1, è costituito ed attribuito nel modo seguente:
a) colonnello: cordone dorato sul quale sono riportate tre strisce dorate, intramezzate di nero;
b) tenente colonnello: cordone dorato sul quale sono riportate due strisce dorate intramezzate di nero;
c) maggiore: cordone dorato sul quale è riportata una striscia dorata, contornata di nero;
d) capitano: nastro dorato sul quale sono riportate tre strisce dorate intramezzate di nero;
e) tenente: nastro dorato sul quale sono riportate due strisce dorate intramezzate di nero;
f) maresciallo maggiore: nastro di colore nero sul quale sono riportate tre strisce dorate in orizzontale zigrinate e intramezzate di nero.".

4. Dopo il comma 7 dell'articolo 5 della l.r. 28/1990 è aggiunto il seguente:
"7 bis. Le caratteristiche particolari dei singoli distintivi di grado sono stabilite dalla Giunta regionale con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 2.".


Art. 4

1. All'articolo 7 della l.r. 28/1990 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Le caratteristiche particolari dei mezzi di cui al comma 1 sono stabilite dalla Giunta regionale con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 2.".


Art. 5

1. L'allegato A di cui al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 28/1990, così come modificato dalla presente legge, è sostituito dall'allegato A alla presente legge.
2. L'allegato B alla l.r. 28/1990 è soppresso.
3. L'allegato C, di cui al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 28/1990, è sostituito dall'allegato C alla presente legge.

Art. 6

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede ad adottare le deliberazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4.
2. I Comuni adeguano i gradi, i distintivi di grado e di riconoscimento, la foggia delle divise, le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi alle deliberazioni della Giunta regionale che ne stabiliscono le caratteristiche particolari entro due anni dalla loro pubblicazione.

Allegati

Allegato A


Divisa per il servizio ordinario:

1. copricapo;

2. casco metropolitano;

3. giacca;

4. pantaloni;

5. gonna;

6. camicia;

7. cravatta;

8. cinta;

9. calze;

10. calzamaglia;

11. calzature;

12. guanti;

13. borsello;

14. maglione;

15. pullover;

16. cappotti;

17. impermeabili;

18. giacca a vento.


Divisa per servizio motomontato:

1. giaccone;

2. pantaloni;

3. stivali;

4. casco;

5. berretto;

6. guanti.


Divisa per servizio estivo su spiagge, fiumi e laghi:

1. T-shirt;

2. bermuda;

3. sandali;

4. berretto;

5. K-way.


Divisa per il servizio di protezione civile:

1. tuta di tipo mimetico composta da giacca e pantaloni;

2. scarponi;

3. copricapo.


Divisa per il servizio d'onore e di rappresentanza:

L'alta uniforme è costituita dalla divisa ordinaria ad eccezione di:

1. guanti di filo;

2. cordone intrecciato a tre capi;

3. casco metropolitano con placca recante lo stemma della Regione Marche.


Accessori per le uniformi:

1. fischietto;

2. fondina per pistola;

3. manicotti rifrangenti;

4. paletta di segnalazione;

5. calottine rifrangenti ed impermeabili per copricapo;

6. cinturone con spallaccio;

7. manette metalliche;

8. passante per cinghia.



Allegati

Allegato C


Per automezzi e motomezzi:

1. colore base bianco, colore complementare bleu francia e azzurro;

2. stemma della Regione Marche e del Comune di appartenenza;

3. dispositivi di segnalazione visivi ed acustici.