Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 29 gennaio 2008, n. 1
Titolo:Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 "Riordino del sistema regionale delle politiche abitative", alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 22 concernente modificazioni ed integrazioni alla l.r. 36/2005 e alla legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 "Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa"
Pubblicazione:( B.U. 07 febbraio 2008, n. 13 )
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:EDILIZIA
Materia:Edilizia abitativa

Sommario





1. Al comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), le parole “di quelli di cui all’articolo 12” sono sostituite dalle seguenti “dei singoli cittadini di cui all’articolo 13”.
2. Al comma 1 dell’articolo 20 quaterdecies della l.r. 36/2005, le parole “entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti “entro il 30 giugno 2008”.
3. All’articolo 20 quaterdecies della l.r. 36/2005 è aggiunto il seguente comma:
“3 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì agli alloggi requisiti dal Sindaco con ordinanze contingibili ed urgenti”.

4. Dopo il comma 8 dell’articolo 20 septiesdecies è inserito il seguente:
“8 bis. Il diritto di acquistare l’immobile di cui ai commi 6, 7 ed 8 è esteso anche agli assegnatari decaduti ai sensi dell’articolo 20 decies, comma 1, lettera f), che risultino occupare l’immobile medesimo alla data della comunicazione di cui al comma 6.”.

5. Il comma 5 bis dell’articolo 26 della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:
“5 bis. Il Presidente che sia lavoratore dipendente, qualora non collocato in aspettativa, ha diritto ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di quarantotto ore mensili, oltre ai permessi previsti per partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione di cui al comma 4 dell’articolo 24. Il Presidente ha diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di ventiquattro ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l’espletamento del mandato. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell’ERAP che li rimborsa al datore di lavoro.”.



1. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 38 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa) è abrogata.


1. I Comuni hanno facoltà di prorogare fino al 31 dicembre 2008 la validità delle graduatorie compilate ai sensi della l.r. 22 luglio 1997, n. 44 (Norme in materia di assegnazione, gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e riordino del Consiglio di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari della Regione), anche se scadute alla data di entrata in vigore della presente legge.


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.