Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2009, n. 33
Titolo:Modifiche alle leggi regionali 15 ottobre 2001, n. 20 "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione", 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento delle attivitŕ dei gruppi consiliari" e 30 giugno 2003, n. 14 "Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale"
Pubblicazione:( B.U. 24 dicembre 2009, n. 121 supplemento n. 9)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Ordinamento degli uffici e del personale

Sommario





1. L’articolo 22 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione) è sostituito dal seguente:
“Art 22 - (Segreterie particolari dei componenti della Giunta regionale).

1. Per l’espletamento delle attività di collaborazione personale al Presidente, al Vicepresidente della Giunta regionale e agli Assessori sono istituite le segreterie, i cui organici non possono eccedere:

a)  quattro unità per il Presidente della Giunta regionale;
b)  tre unità per il Vicepresidente e gli Assessori.
2. Le segreterie, nello svolgimento dei propri compiti, non possono interferire nell’azione delle strutture, né sostituirsi ad esse.

3. La Giunta regionale provvede, su proposta del Presidente, del Vicepresidente e degli Assessori, alla determinazione degli organici e alla nomina dei rispettivi responsabili e del personale addetto.

4. Alle segreterie possono essere assegnati dipendenti regionali e delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 o dipendenti di enti e aziende privati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

5. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 4 è regolato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato e trattamento economico omnicomprensivo, ferma restando la previsione di cui al comma 10.

6. Una unità di personale addetta a ciascuna segreteria può essere scelta tra persone esterne all’amministrazione e alla stessa può essere affidato anche l’incarico di responsabile. Il relativo rapporto è regolato:

a)  da un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato;
b)  da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in relazione a particolari esigenze di consulenza della segreteria.
7. Ferma restando la spesa massima complessiva prevista per l’unità di cui al comma 6, in deroga all’organico di cui al comma 1, possono essere individuate due unità di personale esterne all’amministrazione. Con tali unità di personale possono essere instaurati alternativamente:

a)  due rapporti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo parziale, con prestazioni lavorative pari al 50 per cento di quelle a tempo pieno;
b)  due rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
8. La Giunta regionale può nominare responsabile della segreteria anche una delle due unità di cui al comma 7.

9. La Giunta regionale provvede a conferire gli incarichi di cui alla lettera b) del comma 6 e alla lettera b) del comma 7 a soggetti che siano in possesso di una comprovata specializzazione, anche universitaria. Si può prescindere da tale requisito:

a)  nei casi previsti dal comma 6 dell’articolo 7 del d.lgs. 165/2001;
b)  in caso di possesso di una particolare competenza derivante dall’aver ricoperto incarichi istituzionali pluriennali in qualità di parlamentare, consigliere regionale, sindaco, presidente di provincia, componente degli esecutivi degli enti locali o altri incarichi di pari o superiore responsabilità;
c)  in caso di possesso di una particolare professionalità maturata in incarichi di responsabilità o di consulenza coerenti con le funzioni da svolgere, di durata almeno quinquennale, presso enti pubblici o privati, ivi comprese società, fondazioni e associazioni.
10. Il personale regionale assegnato alle segreterie è collocato in aspettativa non retribuita, con riconoscimento dell’anzianità di servizio per tutta la durata dell’incarico. Il personale di altre pubbliche amministrazioni o di enti e aziende privati è collocato in aspettativa non retribuita, con riconoscimento dell’anzianità di servizio per tutta la durata dell’incarico, ferma restando la compatibilità con i rispettivi ordinamenti. In caso di incompatibilità, è utilizzato in posizione di comando.

11. Il trattamento economico omnicomprensivo che spetta al personale con rapporto di lavoro subordinato è fissato dalla Giunta regionale nel modo seguente:

a) per il personale regionale, delle altre amministrazioni pubbliche o di enti e aziende privati non in posizione di comando, tenendo conto del trattamento economico fondamentale spettante nei rispettivi ordinamenti e di un’ulteriore quota determinata, in relazione alle funzioni svolte, in misura non superiore all’importo previsto per la retribuzione di posizione di alta professionalità, come definito dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali;
b)  per il personale esterno, tenendo conto del trattamento economico fondamentale previsto dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali per le corrispondenti categorie contrattuali dell’ordinamento professionale e di un’ulteriore quota determinata, in relazione alle funzioni svolte, in misura non superiore all’importo previsto per la retribuzione di posizione di alta professionalità, come definito dalla medesima contrattazione collettiva nazionale. La corrispondenza alla categoria contrattuale è definita in relazione al possesso del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego.
12. Il compenso omnicomprensivo che spetta al personale esterno con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dalla Giunta regionale in misura non superiore all’ammontare del trattamento economico massimo attribuibile ai sensi della lettera b) del comma 11.

13. Gli incarichi di cui al presente articolo cessano contestualmente alla cessazione dall’ufficio del Presidente o dei singoli componenti della Giunta regionale che li hanno proposti.”.



1. Al comma 1 dell’articolo 22 bis le parole: “4 bis, 4 ter e 4 quater” sono sostituite dalle parole: “ 5, 10 e 11”.




1. L’articolo 4 della l.r. 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari) è sostituito dal seguente:
“Art. 4

1. Ciascun gruppo consiliare ha diritto, a richiesta, all’assegnazione, con spesa a carico del bilancio della Regione, di personale entro i seguenti limiti:

a)  gruppi fino a tre consiglieri: due unità, di cui una appartenente alla categoria D3 ed una alla C o a categorie inferiori;
b)  gruppi da quattro a sei consiglieri: quattro unità, di cui una appartenente alla categoria D3, una alla D1 e due alla C o a categorie inferiori;
c)  gruppi da sette a dieci consiglieri: cinque unità, di cui una appartenente alla categoria D3, due alla D1 e due alla C o a categorie inferiori;
d)  gruppi da undici a tredici consiglieri: sei unità, di cui una appartenente alla categoria D3, due alla D1 e tre alla C o a categorie inferiori;
e)  gruppi con oltre tredici consiglieri: nove unità di cui una appartenente alla categoria D3, quattro alla D1 e quattro alla categoria C o a categorie inferiori.
2. I gruppi che, in considerazione delle peculiari funzioni loro proprie o per esigenze di servizio, non sono in grado di ricorrere a personale regionale, possono alternativamente avvalersi, nei limiti del contingente previsto dal comma 1 e con spesa a carico del bilancio della Regione:

a)  di dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 o di enti ed aziende privati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
b)  di personale esterno, limitatamente ad una unità per gruppo per quelli di cui alla lettera a) del comma 1, due unità per quelli di cui alle lettere b), c) e d) e tre unità per quelli di cui alla lettera e) del medesimo comma 1.
3. E’ consentita ad ogni gruppo una assegnazione di personale in numero e con categorie diverse dal comma 1 purché la spesa complessiva a carico del bilancio della Regione non superi il limite rappresentato dalla predetta assegnazione.

4. Per il personale di cui al comma 2, lettera b), l’incarico, la cui durata non può superare quella della legislatura, è conferito dall’Ufficio di Presidenza, su richiesta nominativa del presidente del gruppo, con l’indicazione del posto da ricoprire ai sensi dei commi 1 e 3, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato.

5. In
relazione a particolari esigenze di consulenza proprie del gruppo e su richiesta nominativa del Presidente del gruppo stesso, l’Ufficio di Presidenza può, in alternativa a quanto previsto al comma 4, conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di durata non superiore a quella della legislatura, previa verifica in capo all’interessato dell’esistenza di una comprovata specializzazione, anche universitaria. Si può prescindere da tale requisito:
a)  nei casi previsti dal comma 6 dell’articolo 7 del decreto legislativo 165/2001;
b)  in caso di possesso di una particolare competenza derivante dall’aver ricoperto incarichi istituzionali pluriennali in qualità di parlamentare, consigliere regionale, sindaco, presidente di provincia, componente degli esecutivi degli enti locali o altri incarichi di pari o superiore responsabilità;
c)  in caso di possesso di una particolare professionalità maturata in incarichi di responsabilità o di consulenza coerenti con le funzioni da svolgere, di durata almeno quinquennale, presso enti pubblici o privati, società, fondazioni,  associazioni.
6. Il presidente di ciascun gruppo consiliare in occasione della richiesta del personale ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 5, comunica il nominativo del soggetto cui è conferito l’incarico di responsabile.

7. Ciascun consigliere, che non faccia parte della Giunta o dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, può richiedere di essere assistito da una unità di personale per l’espletamento dell’attività di supporto dei propri compiti istituzionali. Il personale medesimo è assegnato al gruppo consiliare di appartenenza del consigliere regionale.

8. Alle funzioni di cui al comma 7 è adibito personale regionale o personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 di categoria non superiore alla D o equivalente.

9. Almeno il 60 per cento, con arrotondamento per difetto, del contingente complessivo del personale assegnato ai gruppi ai sensi dei commi 1 e 7 è composto da personale della Regione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

10. Il trattamento economico omnicomprensivo del personale di cui al presente articolo è stabilito dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nel modo seguente:

a)  per il personale regionale o delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 o degli enti ed aziende privati, collocato in aspettativa, il compenso complessivo è composto dal trattamento economico fondamentale spettante nei rispettivi ordinamenti e da un’ulteriore quota determinata, in relazione alle funzioni svolte, in misura non superiore all’importo previsto per la retribuzione di posizione di alta professionalità come definita dalla contrattazione collettiva nazionale;
b)  per i soggetti di cui al comma 4 il compenso è composto da una quota corrispondente al trattamento economico fondamentale previsto dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Regioni ed Enti locali per le rispettive categorie contrattuali, da individuare, in relazione al posto disponibile, nel rispetto delle norme vigenti sull’accesso al pubblico impiego, e da un ulteriore importo determinato, in relazione alle funzioni svolte, in misura non superiore all’importo previsto per la retribuzione di posizione di alta professionalità come definita dalla medesima contrattazione collettiva nazionale;
c)  per i soggetti di cui al comma 5, il compenso è determinato sulla base di appositi criteri fissati dall’Ufficio di Presidenza che tengano conto delle funzioni da svolgere, dei requisiti e della professionalità effettivamente posseduti da ciascun collaboratore, in misura non superiore al trattamento economico massimo attribuibile ai sensi della lettera b).”.



1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 34/1988 le parole: “di cui ai commi 1 e 5” sono sostituite dalle parole: “di cui ai commi 1 e 7”.




1. L’articolo 16 della l.r. 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale) è sostituito dal seguente:
“Art. 16 - (Segreterie particolari).

1. La dotazione organica della segreteria del Presidente del Consiglio è pari a quella prevista per il Presidente della Giunta regionale.

2. La dotazione organica delle segreterie di ciascun componente dell’Ufficio di Presidenza non può superare il numero di due unità.

3. Alle segreterie del Presidente e dei componenti l’Ufficio di Presidenza possono essere assegnati dipendenti a tempo indeterminato della Regione e delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 o dipendenti di enti e aziende privati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

4. Una unità di ciascuna segreteria particolare può essere rappresentata da personale esterno il cui rapporto di lavoro è regolato da un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato o, in presenza di particolari esigenze di consulenza proprie della struttura, da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

5. L’Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente e di ciascun componente, provvede alla nomina dei rispettivi responsabili e all’assegnazione del personale addetto, entro i limiti previsti dal presente articolo.

6. Il personale addetto alla guida di autovetture a supporto dell’attività dei componenti dell’Ufficio di Presidenza è assegnato alle segreterie degli stessi componenti dell’Ufficio di Presidenza.

7. Il trattamento economico omnicomprensivo del personale di cui al presente articolo è determinato dall’Ufficio di Presidenza, sulla base dei criteri previsti dall’articolo 22 della l.r. 20/2001.

8. Per quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 22 e 22 bis della l.r. 20/2001 e successive modificazioni, intendendosi sostituiti al Presidente della Giunta, ai componenti della Giunta e alla Giunta stessa, rispettivamente il Presidente del Consiglio, i componenti dell’Ufficio di Presidenza e l’Ufficio di Presidenza.”.



1. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa, nell’ambito delle rispettive competenze, adeguano alle disposizioni della presente legge i contratti degli addetti alle proprie segreterie particolari e a quelle dei gruppi assembleari, entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore.