Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2011, n. 18
Titolo:Attribuzione delle funzioni in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24: “Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”
Pubblicazione:( B.U. 03 novembre 2011, n. 91 )
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:AMBIENTE
Materia:Inquinamenti - Squilibri ambientali - Gestione dei rifiuti

Sommario





1. L’articolo 7 della l.r. 12 ottobre 2009, n. 24 è sostituito dal seguente:
“Art. 7 - (Attribuzione delle competenze per l’organizzazione, l’affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti)
1. L’articolo 7 della l.r. 12 ottobre 2009, n. 24 è sostituito dal seguente:
“Art. 7 - (Attribuzione delle competenze per l’organizzazione, l’affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti)
1. In attuazione dell’articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2010) le funzioni già esercitate dalle Autorità d’Ambito di cui all’articolo 201 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) sono svolte dai Comuni e dalla Provincia ricadenti in ciascun ATO mediante convenzione obbligatoria ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).
2. La convenzione di cui al comma 1 prevede in particolare:
a) la costituzione dell’Assemblea territoriale d’ambito (ATA), quale organo comune dotato di autonomia gestionale e di bilancio;
b) l’incarico al Presidente dell’ATA dell’esecuzione delle relative deliberazioni e della sottoscrizione degli atti a rilevanza esterna e dei contratti;
c) le modalità e le risorse per l’esercizio delle funzioni;
d) la disciplina dei rapporti successori derivanti dalla soppressione dei consorzi obbligatori istituiti ai sensi della legge regionale 28 ottobre 1999, n. 28 (Disciplina regionale in materia di rifiuti. Attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22), compresi i rapporti di lavoro del personale.
3. L’ATA è costituita dai Sindaci dei Comuni e dal Presidente della Provincia ricadenti nell’ATO o loro delegati ed è presieduta dal Presidente della Provincia, che ne ha la rappresentanza legale.
4. Le funzioni di cui al comma 1 sono in particolare:
a) l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza;
b) la determinazione degli obiettivi da perseguire per realizzare l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento;
c) la predisposizione, l’adozione e l’approvazione del Piano d’Ambito (PdA) di cui all’articolo 10 e l’esecuzione del suo monitoraggio con particolare riferimento all’evoluzione dei fabbisogni e all’offerta impiantistica disponibile e necessaria;
d) l’affidamento, secondo le disposizioni statali vigenti, del servizio di gestione integrata dei rifiuti, comprensivo delle attività di realizzazione e gestione degli impianti, della raccolta, della raccolta differenziata, della commercializzazione, dello smaltimento e del trattamento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti nell’ATO;
e) la stipula di accordi di programma, di intese e convenzioni con altri soggetti pubblici proprietari di beni immobili e mobili, funzionali alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, nonché la stipula di contratti con soggetti privati per individuare forme di cooperazione e di collegamento ai sensi dell’articolo 177, comma 5, del d.lgs. 152/2006;
f) il controllo della gestione del servizio integrato del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati;
g) la trasmissione alla Regione e ai Comuni del rapporto sullo stato di attuazione del PdA entro il 31 marzo di ogni anno;
h) l’approvazione del contratto di servizio, sulla base dello schema tipo adottato dalla Regione ai sensi dell’articolo 203 del d.lgs.152/2006;
i) l’approvazione della Carta dei servizi;
l) la determinazione della tariffa per la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi dell’articolo 238 del d.lgs. 152/2006;
m) la determinazione dell’entità delle misure compensative sulla base dei criteri individuati dalla Regione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera g);
n) la trasmissione al catasto regionale di cui all’articolo 12 dei dati relativi al sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati tramite il sistema informatizzato dell’ARPAM, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
5. L’attività di controllo di cui al comma 4, lettera f), ha per oggetto la verifica del raggiungimento degli standard economici, qualitativi e quantitativi fissati negli atti di affidamento e nel contratto di servizio stipulato con i soggetti gestori. La verifica comprende anche la puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal PdA e il rispetto dei diritti dell’utenza.
6. I Comuni appartenenti all’ATO assicurano le risorse necessarie per l’esercizio delle funzioni attribuite con la presente legge anche attraverso i proventi della tariffa di cui all’articolo 238 del d.lgs. 152/2006 o della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).”.


1. L’articolo 8 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:
“Art. 8 - (Stipula della convenzione e costituzione dell’ATA)
1. La Giunta regionale approva, sentito il Consiglio delle autonomie locali, lo schema della convenzione prevista all’articolo 7 e lo trasmette agli enti locali appartenenti all’ATO ai fini dell’adozione, da effettuarsi nei successivi trenta giorni.
2. Entro novanta giorni dalla trasmissione dello schema di convenzione di cui al comma 1, il Presidente della Provincia convoca i Comuni per la sottoscrizione della convenzione e per l’insediamento dell’ATA.
3. Le quote di rappresentanza degli enti locali nell’ATA sono determinate in base ai seguenti criteri:
a) 20 per cento ai Comuni sulla base della superficie del territorio comunale;
b) 75 per cento ai Comuni sulla base della popolazione residente in ciascun Comune, quale risulta dai dati del più recente censimento ISTAT;
c) 5 per cento alla Provincia.
4. L’ATA è validamente costituita in prima convocazione con l’intervento di due terzi degli enti che ne fanno parte e in seconda convocazione con l’intervento di tanti enti che rappresentano la metà più uno degli enti costituenti.
5. Salva diversa disposizione regolamentare, le decisioni dell’ATA sono assunte attraverso l’espressione di una doppia maggioranza, determinata:
a) in prima convocazione, dal pronunciamento di tanti enti che rappresentano la metà più uno degli enti che compongono la conferenza e il 51 per cento delle quote di partecipazione alla conferenza medesima;
b) in seconda convocazione, dal pronunciamento di tanti enti che rappresentano almeno un terzo degli enti costituenti la conferenza e il 51 per cento delle quote di partecipazione alla conferenza medesima.
6. Ai componenti dell’ATA non sono dovuti compensi. Gli eventuali rimborsi spese sono a carico di ogni ente rappresentato.”.



1. Dopo l’articolo 8 della l.r. 24/2009 è inserito il seguente:
“Art. 8 bis - (Conferenza regionale dei Presidenti degli ambiti territoriali ottimali per i rifiuti)
1. Per garantire il coordinamento e l’unitarietà di indirizzo su base regionale delle attività esercitate in base alla presente legge è istituita presso la struttura organizzativa regionale competente la Conferenza regionale dei Presidenti degli ambiti territoriali ottimali per i rifiuti.
2. Compongono la Conferenza di cui al comma 1 il Presidente della Regione o suo delegato, che la convoca e la presiede, e il Presidente di ogni ATA.
3. Ai componenti non sono dovuti compensi. Gli eventuali rimborsi spese sono a carico di ogni ente rappresentato.”.



1. L’articolo 10 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:
“Art. 10 - (Piano d’ambito)
1. Il PdA definisce, nell’ATO di riferimento, il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione integrata dei servizi disciplinati dalla presente legge.
2. Il PdA è redatto in conformità al Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 5.
3. Il PdA contiene in particolare:
a) l’analisi della situazione esistente, con individuazione e valutazione delle criticità del sistema di gestione integrata dei rifiuti;
b) il modello gestionale e organizzativo per la realizzazione di una rete integrata e adeguata di impianti, al fine di realizzare l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi, dei rifiuti derivanti dal loro trattamento e il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati;
c) i criteri in base ai quali, nell’esercizio delle funzioni attribuite ai sensi dell’articolo 7, possono essere stipulati accordi, contratti di programma o protocolli di intesa anche sperimentali con soggetti pubblici e privati per la valorizzazione delle frazioni dei rifiuti urbani derivanti da raccolta differenziata;
d) la definizione tecnico-economica delle soluzioni gestionali collegate al raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata previste dalla normativa statale e regionale;
e) la definizione tecnico-economica delle soluzioni collegate alla gestione del rifiuto indifferenziato, evidenziandone sia gli aspetti economici che di sostenibilità ambientale;
f) la definizione di parametri tecnici per il dimensionamento dei servizi e dell’impiantistica collegati alle soluzioni di cui alla lettere d) ed e);
g) il programma degli interventi necessari e la relativa tempistica, accompagnato dal piano finanziario che indica le risorse disponibili, i proventi derivanti dall’applicazione della tassa o della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e le eventuali risorse da reperire.
4. Il PdA è adottato entro un anno dalla data di approvazione dell’atto di adeguamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell’articolo 199, comma 8, del d.lgs. 152/2006.
5. Il PdA è depositato nei venti giorni successivi all’adozione presso la sede della Provincia e dei Comuni per trenta giorni.
6. Dell’adozione di cui al comma 4 deve essere data comunicazione su almeno due quotidiani locali entro dieci giorni.
7. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito di cui al comma 5, il PdA è trasmesso alla Regione, dando conto delle eventuali osservazioni pervenute. La Regione, entro i successivi novanta giorni, ne verifica la conformità al Piano regionale di gestione dei rifiuti.
8. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la verifica di conformità ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione delle eventuali prescrizioni da parte della Regione, il PdA viene approvato in via definitiva conformemente alle prescrizioni stesse.
9. Il PdA approvato è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e acquista efficacia dalla data di pubblicazione.
10. Il PdA è sottoposto a verifiche e adeguamenti entro un anno dagli aggiornamenti del Piano regionale di gestione dei rifiuti. Le variazioni strettamente necessarie all’adeguamento a nuove disposizioni o indirizzi di livello europeo, statale o regionale sono comunicate alla Regione senza necessità di essere sottoposte alla verifica di conformità.
11. Le previsioni contenute nel PdA sono vincolanti.
12. La mancata adozione del PdA preclude la concessione di eventuali contributi regionali.”.



1. L’articolo 18 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:
“Art. 18 - (Potere sostitutivo)
1. Ai sensi dell’articolo 28, commi 2 e 3, dello Statuto regionale e nel rispetto del principio di leale collaborazione, qualora gli enti di cui alla presente legge non ottemperino alle funzioni e ai compiti loro assegnati nei termini previsti, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie locali e previa diffida, interviene in via sostitutiva nominando un commissario per il compimento degli atti dovuti.
2. Gli oneri conseguenti all’attività del commissario sono posti a carico dell’ente inadempiente.”.



1. Nelle more dell’adeguamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell’articolo 199, comma 8, del d.lgs. 152/2006 e al fine di garantire l’organizzazione dei servizi e di adeguare gli assetti impiantistici di gestione dei rifiuti urbani agli obiettivi della normativa di settore, l’Assemblea legislativa regionale, entro quattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge, approva i criteri per la redazione di un Piano straordinario d’ambito.
2. Il Piano straordinario d’ambito viene adottato dall’ATA entro quattro mesi dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dei criteri di cui al comma 1 ed è approvato secondo le procedure dell’articolo 10, commi 5, 6, 7, 8 e 9, della l.r. 24/2009, come sostituito dalla presente legge, in quanto compatibili. La Regione verifica la conformità del Piano straordinario d’ambito ai criteri di cui al comma 1, al Piano regionale di gestione dei rifiuti vigente, nonché ai relativi Piani provinciali di gestione dei rifiuti.
3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 202, comma 6, del d.lgs. 152/2006, l’esercizio delle funzioni di cui alla presente legge è assicurato mediante il personale dei consorzi obbligatori di cui alla l.r. 28/1999, trasferito con le modalità previste dall’articolo 7, comma 2, lettera d), della l.r. 24/2009, come sostituito dalla presente legge, nonché con il personale messo a disposizione dagli enti aderenti alla convenzione.
4. L’attribuzione all’ATA delle funzioni di cui all’articolo 7, comma 4, della l.r. 24/2009, come sostituito dalla presente legge, decorre dalla data della stipula della convenzione di cui al comma 1 del medesimo articolo.
5. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono i servizi di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati continuano a garantire tali servizi sino all’effettiva attivazione del servizio di cui all’articolo 7, comma 4, lettera d), della l.r. 24/2009, come sostituto dalla presente legge.
6. Ai fini del subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ai consorzi obbligatori istituiti ai sensi della l.r. 28/1999, i Presidenti dei consorzi medesimi effettuano la ricognizione dei rapporti pendenti e delle gestioni esistenti, compresi i rapporti di lavoro del personale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Fino al riassorbimento derivante dalle economie connesse alle cessazioni dal rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti subentranti e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, le spese per il personale di cui al comma 6 del presente articolo non sono computate ai fini dell’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007).
8. In ogni caso il trasferimento del personale è disposto nell’osservanza delle procedure di informazione e di consultazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti. Al personale trasferito si applica la normativa degli enti locali relativa alla mobilità e quanto previsto dall’articolo 2112 del codice civile.
9. Fino alla decorrenza del termine indicato al comma 4, gli adempimenti previsti dall’articolo 7, comma 4, lettera n), della l.r. 24/2009, come sostituito dalla presente legge, sono effettuati dai Comuni o loro consorzi o dai soggetti gestori del servizio rifiuti.
10. Le norme amministrative e tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano validità fino all’adozione dei corrispondenti atti adottati in attuazione della presente legge.


1. Il numero 1) della lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:
“1) in favore degli enti locali proprietari degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali conferiti in comodato ai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati in rapporto agli investimenti effettuati;”

2. Al comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 24/2009 le parole: “e aggiornato ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità” sono soppresse.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 24/2009 è aggiunto il seguente:
“2 bis. La Giunta regionale, sentita l’ATA competente, può stipulare accordi per ricomprendere Comuni di altre Regioni in uno degli ATO di cui al comma 1 o anche per l’inserimento di Comuni marchigiani in un ATO limitrofo appartenente ad altra Regione.”.

4. Al comma 8 dell’articolo 20 della l.r. 24/2009 le parole: “Fino a tale data la Regione verifica la conformità dei piani d’ambito di cui all’articolo 10, tenendo conto anche dei piani provinciali.” sono soppresse.
5. Sono abrogati gli articoli 2, comma 1, lettera f); 9; 20, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10, della l.r. 24/2009.
6. Sono altresì abrogate le altre disposizioni della l.r. 24/2009 in contrasto con la presente legge.
7. I riferimenti alle Autorità d’ambito in materia di gestione di rifiuti contenuti nelle leggi regionali vigenti, nonché in altri atti normativi o amministrativi regionali si intendono fatti all’ATA.


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.