Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 42
Titolo:Modifiche alla Legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 “Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali” e alla Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 27 concernente modifiche alla L.R. 23/1995. Attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in Legge 7 dicembre 2012, n. 213
Pubblicazione:( B.U. 27 dicembre 2012, n. 124 Suppl. n. 7)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Consiglieri e assessori regionali - Sottosegretario - Gruppi consiliari

Sommario





1. L’articolo 1 della l.r. 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) è sostituito dal seguente:
“Art. 1 (Trattamento economico dei consiglieri regionali)
1. Il trattamento economico spettante ai consiglieri regionali si articola in:
a) indennità di carica;
b) indennità di funzione;
c) rimborso spese per l’esercizio del mandato;
d) indennità di fine mandato e, fino al termine della IX legislatura regionale, assegno vitalizio.
2. In applicazione di quanto previsto alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213, il trattamento economico complessivo lordo dei consiglieri regionali, risultante dalle lettere a),  b) e c) del comma 1, non può superare su base mensile:
a) euro 11.100,00 per i compensi indicati nelle lettere a) e c) del comma 1;
b) euro 13.800,00 per i compensi indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 relativi al Presidente della Giunta e del Consiglio regionale;
c) un trattamento economico compreso tra quello indicato alla lettera a) e quello indicato alla lettera b) per gli assessori ed i consiglieri regionali che ricoprono altri incarichi di funzione.
3. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 7, gli importi di cui al comma 2 sono omnicomprensivi e assorbono ogni altro beneficio già previsto a titolo particolare dalla normativa vigente.
4. La misura delle indennità e dei rimborsi previsti alle lettere a), b) e c) del comma 1 è determinata con deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio entro i limiti previsti dal comma 2, previo parere favorevole della Conferenza dei presidenti dei gruppi.”.



1. Il comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 23/1995 è sostituito dal seguente:
“1. La misura dell’indennità mensile di carica dei consiglieri regionali è stabilita con le modalità di cui al comma 4 dell’articolo 1.”.



1. Il comma 1 dell’articolo 2 bis della l.r. 23/1995 è sostituito dal seguente:
“1. Gli emolumenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 1 non possono cumularsi con indennità, gettoni di presenza, rimborsi o compensi comunque denominati derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, di assessore o di consigliere regionale, e comunque da incarichi conferiti dalla Regione o da enti pubblici che ricevono contributi continuativi dalla Regione o siano sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della stessa, oppure da enti ai quali la Regione partecipi. Il titolare di più cariche è tenuto ad optare per uno solo dei trattamenti previsti e l’amministrazione provvede alla decurtazione degli emolumenti corrisposti per il mandato regionale, a partire da quelli di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 1, per un importo corrispondente alle somme percepite nell’esercizio degli incarichi diversi, per i periodi in cui si sia eventualmente determinato il cumulo.”.




1. L’articolo 3 della l.r. 23/1995 è sostituito dal seguente:
“Art. 3 (Trattenute sull’indennità di carica)
1. Sull’indennità di carica mensile è disposta una trattenuta obbligatoria a titolo di contributo per la corresponsione dell’indennità di fine mandato di cui all’articolo 8, per un periodo massimo di dieci anni. La misura e le modalità per l’effettuazione della trattenuta sono stabilite con la deliberazione di cui al comma 4 dell’articolo 1.
2. Sino al termine della IX legislatura regionale sull’indennità di carica mensile è disposta altresì una trattenuta obbligatoria a titolo di contributo per la corresponsione dell’assegno vitalizio di cui all’articolo 9. La misura e le modalità della trattenuta sono stabilite con la deliberazione di cui al comma 4 dell’articolo 1.
3. Sino al termine della IX legislatura regionale i consiglieri che, ai sensi dell’articolo 19, optino, in luogo dell’indennità di carica, per il trattamento economico in godimento presso l’amministrazione di appartenenza, hanno facoltà di versare mensilmente i contributi di cui al comma 2 per ottenere la valutazione, ai fini dell’assegno vitalizio, del periodo in cui ha avuto effetto la predetta opzione.”.



1. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 23/1995 è sostituito dal seguente:
“1. Ai consiglieri regionali che ricoprono le funzioni di Presidente del Consiglio, Presidente della Giunta regionale, vicepresidente della Giunta, assessore regionale, vicepresidente del Consiglio e consigliere segretario dell’Ufficio di presidenza, Presidente e vicepresidente di una commissione consiliare è corrisposta, in aggiunta all’indennità di carica, una indennità di funzione determinata secondo le modalità indicate al comma 4 dell’articolo 1.”.



1. Il comma 1 dell’articolo 4 bis della l.r. 23/1995 è sostituito dal seguente:
“1. Le indennità ed i rimborsi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 1 sono corrisposti a partire dalla prima seduta successiva alla elezione del Consiglio regionale e fino al giorno immediatamente antecedente alla prima seduta del Consiglio della legislatura successiva.”.




1. L’articolo 6 della l.r. 23/1995 è sostituito dal seguente:
“Art. 6 (Rimborsi spese per l’esercizio del mandato)
1. Ai componenti del Consiglio e della Giunta regionale è corrisposto un rimborso delle spese sostenute per l’esercizio del mandato nella misura stabilita dalla deliberazione di cui al comma 4 dell’articolo 1.
2. Il rimborso di cui al comma 1 può essere composto da una parte fissa ed una parte variabile, quest’ultima determinata in relazione alla distanza tra il comune di residenza e il comune sede degli organi regionali. La residenza, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo, si intende sempre acquisita in un comune della regione.
3. L’Ufficio di presidenza del Consiglio, sulla base di una richiesta motivata dell’interessato corredata di idonea documentazione, può autorizzare in via temporanea che la parte variabile del rimborso di cui al comma 2 sia calcolata, con le stesse modalità, a partire dal comune di dimora abituale, anziché dal comune di residenza.
4. La parte variabile del rimborso di cui al comma 2 non spetta quando il componente del Consiglio o della Giunta, in relazione alla carica ricoperta, usufruisce dell’autovettura di servizio.
5. La parte variabile del rimborso di cui al comma 2 non spetta altresì qualora i componenti del Consiglio o della Giunta percepiscano altri rimborsi spese di trasporto per recarsi presso enti pubblici ove ricoprano incarichi diversi da quelli indicati al comma 1 dell’articolo 2 bis, aventi sede nello stesso comune sede della Regione.
6. L’Ufficio di presidenza del Consiglio e la Giunta regionale adottano le misure necessarie per consentire l’esercizio del mandato ai soggetti portatori di handicaps fisici e sensoriali. Gli oneri relativi sono a carico del bilancio del Consiglio e della Giunta regionale limitatamente alle funzioni connesse all’esercizio del mandato stesso.
7. Per la mancata partecipazione alle riunioni del Consiglio, dell’Ufficio di presidenza e delle Commissioni consiliari è applicata, entro i limiti di quanto percepito per il rimborso spese di cui al comma 1, una decurtazione nella misura stabilita dall’Ufficio di presidenza del Consiglio. La misura e le modalità per le decurtazioni relative alla mancata partecipazione dei componenti alle riunioni della Giunta, sono definite dalla Giunta stessa.”.



1. L’articolo 7 della l.r. 23/1995 è sostituito dal seguente:
“Art. 7 (Assicurazioni)
1. Ciascun consigliere ha diritto ad essere assicurato contro gli infortuni subiti nell’esercizio del mandato e contro i danni arrecati ai mezzi di trasporto utilizzati per l’esercizio dello stesso.
2. Il costo della polizza assicurativa contro gli infortuni è coperto mediante una trattenuta obbligatoria nella misura dello 0,60 per cento dell’indennità di cui all’articolo 2, per gli eventuali ulteriori oneri si provvede con costo a carico del bilancio del Consiglio regionale.
3. L’Ufficio di presidenza del Consiglio provvede a stipulare convenzioni con idonei istituti assicurativi, ad effettuare la trattenuta di cui al comma 2 e ad aggiornare i massimali ogni qualvolta si registri un incremento del valore assoluto della trattenuta stessa.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai consiglieri in carica sino al rinnovo del Consiglio per scadenza naturale o per il suo anticipato scioglimento. Per i consiglieri che cessano dalla carica per qualsiasi ragione prima di tali date, le disposizioni predette valgono fino alla data di cessazione.”.



1. Il comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 23/1995 è sostituito dal seguente:
“2. La misura dell’indennità è stabilita in una mensilità dell’indennità di cui all’articolo 2 percepita dal consigliere regionale per ogni anno di mandato esercitato, fino ad un massimo di dieci mensilità. La mensilità è calcolata sulla base della media delle indennità di carica mensili sulle quali è stata applicata la trattenuta, in applicazione del comma 1 dell’articolo 3 secondo il testo vigente nel tempo.”.



1. I commi 2 e 3 dell’articolo 8 bis della l.r. 23/1995 sono sostituiti dai seguenti:
“2. La liquidazione è effettuata in applicazione dei criteri di cui al comma 2 dell’articolo 8 e secondo le modalità stabilite dall’Ufficio di presidenza.
3. Al termine del mandato, ferme restando le somme già corrisposte a titolo di anticipazione, il conteggio della parte dell’indennità di fine mandato ancora spettante, verrà effettuato sulla base delle modalità di cui al comma 2 dell’articolo 8.”.



1. Al comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 23 dicembre 2011, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 13 marzo 1995, n. 23: “Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali”) le parole: “in carica all’entrata in vigore della presente legge” sono soppresse.
2. Al comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 27/2011 le parole: “a far data dal mese di febbraio dell’anno successivo a quello di presentazione della richiesta” sono sostituite dalle parole: “compatibilmente con le disponibilità di bilancio e secondo i criteri stabiliti dall’Ufficio di presidenza del Consiglio”.



1. In sede di prima applicazione l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale provvede agli adempimenti indicati nel comma 4 dell’articolo 1, nel comma 1 dell’articolo 2, nell’articolo 3, nel comma 1 dell’articolo 4, nei commi 1 e 2 dell’articolo 6 della l.r. 23/1995, così come modificati dalla presente legge, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dal 1° gennaio 2013.
2. Sino all’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 ai componenti del Consiglio e della Giunta regionale è corrisposto il trattamento economico risultante dalle disposizioni vigenti in data anteriore all’entrata in vigore della presente legge. Ove quest’ultimo superi i limiti indicati al comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 23/1995, così come modificato dall’articolo 1 della presente legge, al rimborso forfettario delle spese di trasporto di cui al comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 23/1995, nel testo vigente in data anteriore all’entrata in vigore della presente legge, viene provvisoriamente applicata una riduzione per un importo corrispondente a tale esubero.
3. A seguito degli adempimenti di cui al comma 1 gli uffici competenti provvedono alle eventuali compensazioni tra i nuovi importi e gli emolumenti già corrisposti sino a tale data, secondo le disposizioni stabilite dall’Ufficio di presidenza.
4. Fermo restando quanto previsto dai commi 2, 3 e 7 dell’articolo 7 della l.r. 27/2011, così come modificato dall’articolo 11 della presente legge, è confermata la soppressione dei vitalizi disposta da tale legge a decorrere dalla X legislatura regionale, in armonia con quanto previsto dalla lettera f) del comma 1 dell’articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148.
5. In attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera n) del decreto legge 174/2012, convertito, con modificazioni, in legge 213/2012, è comunque esclusa, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, l’erogazione dei vitalizi nei confronti dei soggetti che siano condannati in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per una durata pari a quella della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici inflitta.
6. Il titolare dell’assegno vitalizio che riceva una delle condanne di cui al comma 5 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni ai competenti uffici del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica d’ufficio della sussistenza di eventuali condanne, effettuando il recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. In ogni caso, il titolare dell’assegno vitalizio è tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza di condanne di cui al comma 5 secondo le modalità stabilite dall’Ufficio di presidenza.
7. E’ altresì esclusa l’erogazione dell’assegno di reversibilità nel caso in cui il titolare dell’assegno vitalizio sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al comma 5 per la durata dell’interdizione dai pubblici uffici. Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti del titolare dell’assegno di reversibilità che versi nelle condizioni indicate al comma 5.



1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.