Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 29 luglio 2013, n. 21
Titolo:Ulteriori modifiche alle Leggi Regionali 20 gennaio 1997, n. 15 “Disciplina del Tributo Speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi” e 28 luglio 2009, n. 18 “Assestamento del Bilancio 2009”
Pubblicazione:( B.U. 08 agosto 2013, n. 62 )
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:TRIBUTI
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. Al comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), le parole: “lettere c) e d)” sono sostituite dalle parole: “lettere c), d) ed e)”.



1. Dopo il comma 6 ter dell’articolo 2 bis della l.r. 15/1997 è aggiunto il seguente:
“6 quater. L’addizionale di cui al comma 6 bis non si applica nel caso di Comuni che hanno ottenuto la deroga di cui al comma 1 bis del medesimo articolo 205 o registrato nell’anno di competenza una produzione pro capite di rifiuti, come risultante dai dati forniti dall’Osservatorio regionale dei rifiuti, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dell’ATO di appartenenza a seguito dell’attivazione di politiche di prevenzione con le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale sentita la competente commissione assembleare.”.



1. Al comma 11 dell’articolo 30 della legge regionale 28 luglio 2009, n. 18 (Assestamento del bilancio 2009), sono aggiunte in fine le parole: “e di interventi strutturali finalizzati alla realizzazione e al potenziamento degli impianti di trattamento delle frazioni derivanti dalla raccolta differenziata”.



1. La modifica introdotta dall’articolo 1 si applica a decorrere dal terzo trimestre dell’anno 2013.
2. La modifica introdotta dall’articolo 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.



1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.