Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1980, n. 3
Titolo:Rifinanziamento della legge regionale n. 1 del 14.1.1974 per il miglioramento e la ricostruzione delle abitazioni dei coldiretti.
Pubblicazione:(B.u.r. 10 gennaio 1980, n. 3)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:EDILIZIA
Materia:Edilizia abitativa
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

Al fine di completare gli interventi per il miglioramento e la ricostruzione delle abitazioni dei coltivatori diretti di cui alla LR n. 1 del 14 gennaio 1974 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato un ulteriore limite di impegno di L. 2.100 milioni nel biennio 1980 - 1981 per concorrere nel pagamento degli interessi di preammortamento ed ammortamento sui mutui quindicennali concessi ai sensi della legge 5.7.1928 n. 1760 e dell’art. 26 della legge 5.8.1978, n. 457.
Gli Istituti di Credito praticano a favore dei mutuatari, sia nel periodo di preammortamento e sia nel periodo di ammortamento i tassi agevolati fissati dall’art. 26 della legge 5.8.1978, n. 457.

Art. 2

I limiti di impegno, per ciascun esercizio saranno autorizzati con le rispettive leggi di bilancio in relazione alle effettive occorrenze e comunque per un importo non superiore a lire 1.400 milioni per l’esercizio 1980, da iscriversi nel corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa già istituito ai sensi della legge regionale n. 6 del 28.2.1977.
Il primo limite di impegno di ciascun anno è impiegato per il pagamento del concorso regionale sugli interessi di preammortamento.

Art. 3

Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2 della legge 19.5.1976, n. 335 sono autorizzate l’assunzione delle obbligazioni e la stipulazione dei contratti nel limite di spesa complessivo indicato al precedente art. 1.

Art. 4

I mutui agevolati di cui alla presente legge sono concessi ai richiedenti che soddisfino alle seguenti condizioni:
1) possesso dei requisiti previsti dalla LR 14.1.74, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni;
2) produzione lorda vendibile di almeno L. 1.500.000;
3) presenza nel nucleo familiare di almeno un componente addetto in agricoltura a tempo pieno;
4) che nessun membro convivente del nucleo familiare abbia altra abitazione rurale in proprietà nel territorio comunale o nei comuni contermini.

I mutui predetti sono concessi con preferenza a favore dei richiedenti che abbiano presentato domanda entro il 30.9.1976, ed elencati nella delibera 4205 del 23.12.1977, purchè in possesso dei requisiti sopraelencati.

Art. 5

Le eventuali economie realizzate sui capitoli di spesa istituiti ai sensi delle leggi regionali 14.1.1974, n. 1, e 21.3.1975, n. 19, sono iscritte in aumento alla dotazione del capitolo istituito ai sensi della legge regionale 28.2.1977, n. 6 alla quale fanno carico gli eventuali relativi maggiori oneri di concorso regionale imputabili ai suddetti capitoli di spesa.

Art. 6

La copertura finanziaria dell’onere previsto al precedente articolo 1 in L. 1.400 milioni per l’anno 1980, in L. 2.100 milioni per gli anni dal 1981 al 1995 e in L. 700 milioni per l’anno 1996 è assicurata mediante impiego di quota parte dell’incremento del fondo ex articolo 9 della L. 16.5.1970, n. 281 indicizzato per effetto dell’articolo 2, lett.
B, della legge 10.5.1976, n. 335
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