Leggi e regolamenti regionali
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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 13 aprile 1983, n. 14
Titolo:Convenzione-tipo relativa agli interventi di edilizia residenziale convenzionata.
Pubblicazione:(B.U. 14 aprile 1983, n. 39)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:EDILIZIA
Materia:Edilizia abitativa
Note:Abrogato dall'art. 2, r.r. 14 gennaio 2003, n. 6.

Sommario




Art. 1

I comuni conformano alla convenzione-tipo allegata al presente regolamento le singole convenzioni relative agli interventi di edilizia abitativa, ivi compresi quelli sugli edifici esistenti.
Con l'entrata in vigore della normativa tecnica regionale di cui all'articolo 42 della legge 5 agosto 1978, n. 457, la Regione provvederà ad adeguare la convenzione tipo, di cui al precedente comma, alle disposizioni contenute nella normativa stessa.

Art. 2

La richiesta di sottoporre gli interventi di edilizia abitativa al regime di convenzione di cui all'articolo 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 deve essere presentata al comune dal concessionario contestualmente all'istanza di concessione.
La richiesta di sottoporre gli interventi di edilizia abitativa al regime di convenzione può essere presentata anche successivamente all'istanza di concessione, purché l'intervento possieda le caratteristiche tipologiche e costruttive di cui alle tabelle a), b) e c) allegate alla convenzione tipo di cui al precedente articolo. In tal caso il prezzo di cessione è calcolato in riferimento al momento del rilascio della concessione edilizia.
La richiesta di convenzionamento deve riguardare tutte le unità immobiliari ad uso residenziale costituenti lo stesso edificio e le loro pertinenze.(1)
In caso di fabbricati a destinazione mista, sono assoggettabili al regime di convenzione solo le unità immobiliari ad uso residenziale e loro pertinenze.
La facoltà, da parte del concessionario, di eseguire direttamente opere di urbanizzazione primarie e secondarie, prevista dall'articolo 3 della convenzione tipo allegata al presente regolamento, può anche riferirsi ad opere di urbanizzazione non di pertinenza del lotto interessato dal fabbricato di cui si chiede il convenzionamento.

Art. 3

Il costo massimo al metro quadrato di superficie complessiva (Sc) ai fini della determinazione del prezzo di cessione degli alloggi è pari al costo unitario adottato dalla regione Marche ai sensi dell'articolo 4, lettera 9), della legge 5 agosto 1978, n. 457, con gli eventuali incrementi previsti nella stessa delibera di adozione.
Il comune, con deliberazione motivata, in relazione alle caratteristiche tipologiche e costruttive, alle particolari condizioni relative alle opere di fondazione e al consolidamento dell'area, alle tecniche usate per il risparmio energetico, alla necessità di demolizione di edifici o parte di edifici preesistenti, alle difficoltà di installazione dei cantieri e di accesso dei mezzi meccanici, nonché alle particolari condizioni del mercato edilizio locale, può incrementare il costo massimo di costruzione di un coefficiente variabile da 1,00 a 2,00.

Art. 4

II costo dell'area, ai fini della determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, è determinato dal comune in misura pari al 20 per cento massimo del costo di costruzione determinato annualmente con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 a cui si applicano i parametri correttivi di cui alla tabella D allegata al regolamento regionale n. 6 del 23 luglio 1977, operando la media aritmetica tra i valori parametrici previsti nella citata tabella D per le opere di urbanizzazione primarie e secondarie.

Art. 5

Le spese generali, comprensive di quelle per la progettazione e gli oneri finanziari, sono determinate dal comune in misura non superiore a quella derivante dall'applicazione dei parametri di cui alla tabella d) allegata alla convenzione tipo di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Art. 6

Sono istituiti presso i comuni appositi elenchi di aspiranti all'acquisto o alla locazione di alloggi convenzionati a cui gli attuatori degli interventi possono ricorrere per soddisfare più celermente il fabbisogno abitativo.
Al fine di garantire il costante aggiornamento degli elenchi di cui al precedente comma, il concessionario si impegna a dare tempestiva comunicazione al comune dell'avvenuto acquisto o localizzazione dell'immobile convenzionato.

Allegati

Allegati:


Convenzione-tipo per la concessione relativa agli interventi di edilizia residenziale convenzionata di cui alla legge 28.1.1977, n. 10


Caratteristiche tipologiche degli interventi di edilizia abitativa convenzionata - tabella a): Costruzioni plurifamiliari; tabella b): Costruzioni uni-bifamiliari a schiera o isolate


Caratteristiche costruttive superiori degli interventi di edilizia abitativa - tabella c): Elenco delle caratteristiche costruttive superiori della costruzione


Aliquote di maggiorazione del costo di costruzione per spese generali ed oneri finanziari - tabella d)


Allegati acquisiti in formato pdf 503 Kb