Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1974, n. 1
Titolo:Provvedimenti per favorire il miglioramento e la ricostruzione delle abitazioni dei coltivatori diretti.
Pubblicazione:(B.u.r. 18 gennaio 1974, n. 3)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:EDILIZIA
Materia:Edilizia abitativa
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

In attuazione dell'art. 6, commi 6 e 7, dello statuto regionale e al fine di promuovere il miglioramento, delle condizioni di vita delle famiglie dei proprietari coltivatori diretti, degli affittuari coltivatori diretti e dei mezzadri, singoli o associati, sono concesse agevolazioni creditizie per il riattamento, l'ammodernamento e la ricostruzione delle loro abitazioni.

Art. 2

Per l'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo è concesso un concorso della Regione sulle rate di ammortamento e sugli interessi di preammortamento dei mutui di miglioramento da contrarsi ai termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni, con gli istituti di credito operanti nella Regione.
I mutui sono concessi per l'intero importo della spesa ritenuta ammissibile e sono estinguibili in 20 anni oltre al periodo di preammortamento.
L'interesse a carico del beneficiario p0er il periodo di preamortamento è stabilito nella misura del 3 per cento.
La rata annua di ammortamento a carico del beneficiario, per capitale, interessi, diritti, commissioni, oneri vari e spese accessorie, è stabilita nella misura del 5 per cento.
Il beneficiario ha la facoltà di estinguere anticipatamente il mutuo, attualizzando il concorso regionale.

Art. 3

E' assunto a carico della Regione l'onere pari alla differenza tra il costo effettivo della operazione di mutuo e l'onere a carico del mutuatario.
Il costo effettivo dell'operazione di mutuo è stabilito annualmente sulla base dei tassi fissati dallo Stato per i mutui di miglioramento.
Il concorso della Regione è corrisposto per una durata di 20 anni direttamente all'istituto di credito in rate annuali costanti posticipate. Unitamente alla prima rata verrà liquidato il concorso sugli interessi di preammortamento.

Art. 4

I mutui agevolati di cui alla presente legge sono concessi a favore:
1) di proprietari coltivatori diretti che intendano riattare o ricostruire la casa di abitazione sul fondo di proprietà;
2) di proprietari concedenti a mezzadria che intendano riattare o ricostruire la casa di abitazione a servizio del fondo concesso a mezzadria. In tal caso il concorso della Regione sarà dato con priorità ai concedenti che trasformano il contratto di mezzadria in affitto per una durata di almeno 10 anni dalla data del collaudo.


Art. 5

Per consentire il riattamento delle abitazioni dei mezzadri e degli affittuari coltivatori diretti, ai sensi dell'art. 223 del T.U. delle leggi sanitarie n. 1265 del 27.7.1934 e successive modificazioni e integrazioni, la giunta regionale è autorizzata ad anticipare ai comuni, su loro richiesta, le somme necessarie per l'esecuzione d'ufficio dei lavori di riparazione e di completamento.
Alla restituzione delle predette anticipazioni i comuni provvedono con i proventi derivanti dal conseguente recupero dai proprietari interessati.

Art. 6

I mutui di favore di cui alla presente legge sono altresì concessi ai coltivatori diretti per nuove abitazioni a servizio di aziende costituite per accorpamento o divisione di fondi rustici privi di fabbricati rurali, semprechè le caratteristiche di detti fondi consentano la realizzazione di imprese familiari efficienti sotto il profilo tecnico ed economico.

Art. 7

Le agevolazioni della presente legge non sono cumulabili con le provvidenze previste da altre leggi per lo stesso titolo.

Art. 8

La domanda di mutuo va presentata al sindaco del comune nel cui territorio saranno realizzate le opere, all'ufficio agricolo di zona e all'istituto di credito agrario di miglioramento prescelto.
Alla domanda deve essere allegata una relazione illustrativa delle opere da realizzare con l'indicazione del presumibile costo dell'opera, con i dati catastali del fondo rustico di proprietà , con l'indicazione di eventuali altri terreni coltivati direttamente, con notizie sulle attrezzature aziendali e con i dati anagrafici della famiglia del richiedente.
Il responsabile dell'ufficio agricolo di zona deve presentare, entro 20 giorni dalla ricezione della domanda, una relazione tecnico-economica e finanziaria sulla validità e convenienza dell'opera al sindaco del comune presidente del comitato di cui all'articolo 10.
Il comitato, sentita la relazione dell'ufficio tecnico comunale sulla rispondenza dell'opera alle norme urbanistiche, emette entro 20 giorni dalla ricezione della pratica il parere di cui all'ultimo comma dell'art. 10 che deve essere trasmesso immediatamente all'istituto di credito e all'ufficio agricolo di zona dandone notizia all'interessato.
Trascorso inutilmente tale termine, il parere del comitato è espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura che lo trasmette, entro 10 giorni, all'istituto di credito interessato.
Il predetto istituto di credito dopo aver acquisito l'eventuale garanzia fidejussoria dell'ente di sviluppo, comunica le proprie determinazioni all'ispettorato provinciale dell'agricoltura che provvederà al perfezionamento della documentazione e all'approvazione in linea tecnica delle opere.
Al provvedimento formale d'impegno per la concessione del concorso regionale e al successivo provvedimento di liquidazione provvedono gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, previa deliberazione della giunta regionale.
Nel provvedimento d'impegno di concessione saranno indicati sia il termine utile per la stipulazione del contratto di mutuo sia il periodo necessario per l'ultimazione dei lavori.
All'atto della stipulazione l'istituto di credito concederà una anticipazione pari al 50 per cento della somma mutuata.
Il saldo sarà corrisposto a seguito delle risultanze del collaudo effettuato dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Art. 9

Le abitazioni dei coltivatori diretti, sia proprietari, sia affittuari, e dei mezzadri, da riattare, ammodernare e ricostruire con le agevolazioni di cui alla presente legge, devono essere destinate per la durata dell'ammortamento e comunque per un periodo di almeno 10 anni dalla data del collaudo al serivizio dell'attività agricola.
In caso di vendita prima del termine di 10 anni di cui al precedente comma, si ha la decadenza dai benefici previsti dalla presente legge, salvo che la vendita avvenga in attuazione delle direttive della comunità europea n. 159 e 160 del 1972 e fatti salvi i casi previsti dalla legge 590/ 1965 e successive modificazioni e integrazioni.
Trascorso il periodo vincolativo di 10 anni o nei casi previsti dal comma precedente, il residuo mutuo di favore può essere trasferito all'acquirente che sia in possesso dei requisiti previsti per la concessione dei benefici di cui alla presente legge.

Art. 10

Presso ogni comune è costituito un comitato consultivo con il compito di esprimere il parere sulle domande di mutuo di cui all'art. 8 della presente legge.
Il comitato è costituito: dal sindaco o da un consigliere da lui delegato, anche in rappresentanza della commissione edilizia comunale, che lo presiede; da due rappresentanti dei coltivatori diretti proprietari, un rappresentante dei coltivatori diretti affittuari, due rappresentanti dei mezzadri, due rappresentanti dei concedenti a mezzadria e un rappresentante dei concedenti in affitto.
I rappresentanti delle categorie sono nominati, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge nel bollettino ufficiale della Regione Marche, dal consiglio comunale su designazione delle organizzazioni comunali o provinciali più rappresentative.
Il comitato, nell'esprimere il parere sulle domande di mutuo, dovrà tenere conto delle caratteristiche ambientali della zona in cui ricade l'opera da realizzare, e in particolare della destinazione produttiva di detta zona, delle prospettive di ristrutturazione agricola, delle indicazioni degli strumenti urbanistici esistenti o in elaborazione, della esistenza di infrastrutture sufficienti per quanto concerne le vie di accesso alle aziende, l'elettricità e l'acqua potabile. In mancanza di tali infrastrutture il comitato terrà conto delle previsioni programmatiche di realizzazione delle stesse.

Art. 11

I mutui di cui alla presente legge, possono essere assistiti, su richiesta motivata dell'istituto mutuante, dalla garanzia fidejussoria dell'ente di sviluppo nelle Marche per la quota non coperta dalla garanzia del fondo interbancario di cui all'art. 36 della legge 2.6.1961, n. 454.

Art. 12

Sono ammesse alle agevolazioni creditizie previste dalla presente legge, le domande presentate ai sensi della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e ai sensi della legge 25.7.1952, n. 991, limitatamente alle opere riguardanti le abitazioni rurali per le quali gli ispettorati provinciali dell'agricoltura e gli ispettorati ripartimentali delle foreste abbiano iniziato l'istruttoria in ottemperanza alla deliberazione di giunta n. 334 del 13.10.1972.
Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio provvederanno a tutti gli adempimenti necessari per l'accettazione del mutuo agevolato da parte degli interessati, per il completamento dell'istruttoria e per il rilascio del nulla osta da trasmettere all'istituto di credito, previa deliberazione della giunta.

Art. 13

Per la concessione del concorso regionale sulle rate di ammortamento e sugli interessi di preammortamento dei mutui contratti ai sensi della presente legge, sono autorizzati i seguenti limiti di impegno ventennali:
- L. 45.000.000 per l'anno 1972;
- L. 180.000.000 per l'anno 1973.

Le annualità relative, da iscrivere negli stati di previsione della spesa, sono determinate in L. 45.000.000 per l'anno 1972; L. 225.000.000 per gli anni dal 1973 al 1991 e in L. 180.000.000 per l'anno 1992.
Per far fronte agli oneri relativi agli interessi di preammortamento, è inoltre autorizzata, per l'anno 1972, la spesa di L. 5.000.000, e per l'anno 1973, la spesa di L. 20.000.000.
Le somme non utilizzate al termine di ciascun esercizio possono essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Art. 14

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte:
- per l'anno 1972, con i fondi del capitolo 3524 che viene istituito nello stato di previsione della spesa dell'anno 1972 con la denominazione "Concorso regionale sui mutui contratti dai coltivatori diretti per il riattamento, ammodernamento e ricostruzione delle loro abitazioni" e con uno stanziamento di L.50.000.000; la dotazione del capitolo 2673 del bilancio 1972 "Fondi occorrenti per il finanziamento di provvedimenti in corso" è ridotto di L.50.000.000;
- per l'anno 1973, con i fondi del capitolo 26103 corrispondenti al capitolo 3524 del bilancio 1972, con una dotazione di L. 250.000.000; lo stanziamento del capitolo 27101 del bilancio 1973 " Fondo occorrente per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso" - voce n. 11 dell'elenco allegato - è ridotto di L.250.000.000;
- per gli anni successivi, con i fondi da stanziarsi a carico dei capitoli corrispondenti, da fronteggiarsi con l'incremento della quota di partecipazione al fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16.5.1970, n. 281.


Art. 15

Per far fronte alla concessione delle anticipazioni ai comuni ai sensi dell'art. 5 della presente legge è istituito nello stato di previsione della spesa per l'anno 1973 titolo IV "Contabilità speciale" il capitolo 42007 con la seguente denominazione "Autorizzazione ai comuni per l'esecuzione d'ufficio dei lavori di riparazione e di completamento delle abitazioni dei mezzadri e degli affittuari coltivatori diretti ai sensi dell'art. 223 del T.U. leggi sanitarie 27.7.1934 n. 1265" con una dotazione di L. 100 milioni.
E' istituito nello stato di previsione delle entrate, titolo III, categoria X, il capitolo 31005 con la seguente denominazione "Rimborso da parte dei comuni delle anticipazioni per l'esecuzione d'ufficio dei lavori di riparazione e di completamento delle abitazioni dei mezzadri e degli affittuari coltivatori diretti ai sensi dell'art. 223 del T.U. leggi sanitarie 27.7.1934 n. 1265" cui saranno imputate le somme restituite dai comuni.

Art. 16

Al termine di ogni esercizio finanziario saranno pubblicati, a cura della giunta regionale, gli elenchi dei beneficiari delle provvidenze di cui alla presente legge, distinti per comune.