Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1974, n. 2
Titolo:Finanziamento dell'edilizia scolastica minore.
Pubblicazione:(B.u.r. 18 gennaio 1974, n. 3)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:EDILIZIA
Materia:Edilizia non abitativa
Note:Abrogata dall'art. 85, l.r. 17 maggio 1999, n. 10.

Sommario




Art. 1

La Regione contribuisce alla realizzazione delle opere di adattamento e di riadattamento di costruzioni destinate all'attività scolastica materna e dell'obbligo.
I contributi possono essere erogati esclusivamente ai comuni quali:
a) siano proprietari delle costruzioni per le quali si richiedono le opere;
b) abbiano popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
c) abbiano popolazione superiore a 5.000 abitanti, qualora le erogazioni siano destinate a scuole di frazioni con popolazione non superiore a 1.500 abitanti.

Possono essere erogati con tributi per un importo non superiore al 10 per cento della somma stanziata in bilancio anche a enti morali di beneficenza, sempre che siano proprietari degli immobili, esclusivamente per opere riguardanti edifici destinati stabilmente ad attività scolastica materna e siano operanti in comuni o in frazioni aventi le dimensioni di cui ai punti b) e c).

Art. 2

Entro il 28 febbraio di ogni anno gli enti interessati devono far pervenire alla giunta regionale la domanda di contributo di cui all'art. 1.
Spetta alla giunta comunale, o al consiglio di amministrazione degli altri enti, deliberare l'inoltro della domanda per l'ottenimento del contributo.
La deliberazione deve attestare che l'edificio, o la parte di esso cui le opere da finanziare si riferiscono, è di proprietà dell'ente richiedente e ha esclusiva destinazione all'uso scolastico di cui all'art. 1; deve indicare il numero degli abitanti del comune e, se ricorre l'ipotesi, della frazione, deve illustrare la situazione scolastica e quella finanziaria dell'ente.
Alla domanda deve essere allegata una copia della deliberazione, con la relazione tecnica dei lavori proposti, il progetto di massima e il preventivo di spesa.

Art. 3

Entro il 31 marzo di ogni anno la giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'istruzione, di concerto con l'assessore regionale ai lavori pubblici, deve presentare al consiglio regionale per l'approvazione i criteri e la proposta di riparto dei contributi contenente l'elenco dei richiedenti articolato per province, e l'indicazione del costo delle opere e delle somme richieste.
Il contributo della Regione può essere anche parziale rispetto alla spesa indicata dall'ente.

Art. 4

Alla erogazione del contributo di cui all'art. 1 provvede la giunta regionale su domanda dei comuni e degli enti morali interessati.
La domanda dovrà essere presentata dopo il completamento e la consegna dell'opera e dovrà contenere la documentazione delle spese effettivamente sostenute.
L'accertamento della esistenza delle condizioni prescritte dalla presente legge per far luogo alla erogazione del contributo è demandato agli uffici competenti in materia di lavori pubblici.
Il contributo si intende revocato se l'opera non è compiuta entro i dodici mesi successivi alla data di comunicazione dell'avvenuta concessione.

Art. 5

La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi su proposta dell'assessore regionale all'istruzione, di concerto con l'assessore regionale ai lavori pubblici, per interventi urgenti e di particolare gravità, dandone comunicazione entro 10 giorni al consiglio regionale, nei limiti del 10 per cento della somma stanziata in bilancio.

Art. 6

I finanziamenti concessi in forza della presente legge sostituiscono quelli previsti dall'art. 29 della legge n. 641 del 28 luglio 1967, per quanto attiene all'adattamento e al riadattamento di costruzioni o locali adibiti all'attività scolastica.

Art. 7

Per l'anno 1973, ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 1, saranno prese in considerazione le domande pervenute entro il 31 dicembre.

Art. 8

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1973 la spesa di L. 200.000.000 al cui finanziamento si provvede con i fondi da iscriversi a carico del capitolo 23325 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno 1973 con la denominazione "Contributi per il finanziamento di opere di adattamento e riadattamento dell'edilizia scolastica minore", con la dotazione di L. 200.000.000.
Per gli anni 1974 e 1975 si provvederà con i fondi da stanziarsi a carico del capitolo corrispondente a quello istituito ai sensi del comma precedente.
Le disponibilità del capitolo 23325 non impegnate al termine dell'esercizio 1973 potranno essere utilizzate per la copertura degli oneri medesimi nell'esercizio 1974.
Lo stanziamento del capitolo 27101 "Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso" è ridotto di un importo equivalente.