Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 03 novembre 1984, n. 33
Titolo:

Norme per le costruzioni in zone sismiche nella Regione Marche.

Pubblicazione:( B.U. 05 novembre 1984, n. 104 )
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:EDILIZIA
Materia:Disposizioni generali
Note:

Abrogata dallo art. 18, l.r. 4 gennaio 2018, n. 1, a decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 5 dell'art. 17 della medesima legge regionale. Abrogata dall'art. 14, l.r. 5 agosto 2020, n. 45.
Testo della l.r. 33 1984 alla data di promulgazione della l.r. 4 gennaio 2018, n. 1


Sommario





La Regione, in attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 definisce le modalità per il controllo sulle costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni e riparazioni riguardanti le strutture da eseguire nelle zone del territorio regionale dichiarate sismiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
La Regione stabilisce altresì norme per la formazione e per l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico.


Nelle zone sismiche chiunque intenda procedere a costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni e riparazioni riguardanti le strutture, è tenuto a presentare, prima dell'inizio dei lavori, la denuncia di cui all'articolo 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
La denuncia, in bollo, deve essere presentata con le modalità di cui all'articolo 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, o anche mediante consegna diretta, al servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo territorialmente competente e contemporaneamente al sindaco del comune interessato.
Alla denuncia, presentata al servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo, deve essere allegata, in duplice copia, la documentazione richiesta dal citato articolo 17 e dalla successiva normativa in materia di prevenzione del rischio sismico.
La denuncia è valida anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, purchè la relazione prevista dall'articolo 17, quarto comma, della legge 2 febbraio 1974, n. 64, contenga quanto stabilito dall'art. 4, lettera b), della citata legge n. 1086/1971.
Entro i trenta giorni successivi al ricevimento dei documenti di cui ai commi precedenti il servizio decentrato OO.PP. e difesa del suolo, rilascia ricevuta comprovante la completezza e la rispondenza sotto l'aspetto formale alle leggi della documentazione presentata.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 della L.R. 20 dicembre 1983, n. 41.


Fermo restando l'obbligo della concessione o della autorizzazione edilizia secondo la legislazione urbanistica vigente, nelle zone sismiche del territorio regionale non si possono iniziare i lavori relativi a costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni e riparazioni riguardanti le strutture senza la preventiva autorizzazione scritta del servizio decentrato OO.PP. e difesa del suolo territorialmente competente che deve essere rilasciata entro i trenta giorni successivi al rilascio della ricevuta di cui al penultimo comma dell'articolo 2.
L'autorizzazione viene comunicata, subito dopo il rilascio, a cura del servizio decentrato OOPP e difesa del suolo, all'interessato ed al comune nel cui territorio devono essere eseguiti i lavori. All'interessato viene altresì restituita una copia completa degli elaborati progettuali debitamente vistati.
Qualora entro il termine di cui al primo comma, non sia stato comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio della preventiva autorizzazione scritta, l'interessato può dare corso ai lavori, dando comunicazione al servizio decentrato OO.PP. e difesa del suolo ed al comune dell'inizio dei lavori medesimi.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente, in alternativa all'inizio dei lavori, l'interessato può richiedere al servizio decentrato OO.PP. e difesa del suolo la fissazione del termine entro il quale verrà verificato il progetto e rilasciata l'autorizzazione.
Resta salva la facoltà dei servizi ed enti destinatari della comunicazione di inizio dei lavori, di procedere a controlli in corso d'opera.
Nei cantieri, dal giorno di inizio a quello di ultimazione dei lavori, deve essere conservata l'autorizzazione e la copia degli elaborati progettuali vistati, controfirmati dalla impresa esecutrice delle opere, a disposizione degli incaricati dei controlli e della vigilanza.
Nell'ipotesi contemplata dal precedente terzo comma, tiene luogo dell'autorizzazione una copia dell'istanza presentata al servizio decentrato OO.PP. e difesa del suolo per ottenere la preventiva autorizzazione scritta, purchè dalla copia risulti la data di presentazione dell'istanza medesima.
Il servizio decentrato OO.PP. e difesa del suolo, in ogni caso, provvede alla verifica del progetto e al rilascio dell'autorizzazione entro 90 giorni dalla comunicazione d'inizio dei lavori di cui al terzo comma o dalla istanza di fissazione del termine di cui al quarto comma.
Le procedure di cui al precedente ed al presente articolo si osservano anche per le eventuali varianti al progetto depositato.
I ricorsi previsti dall'articolo 18, quarto comma, della legge 2 febbraio 1974, n. 64, sono presentati al presidente della giunta regionale e dal medesimo decisi.


Il direttore dei lavori ed il costruttore devono realizzare l'opera in conformità al progetto ed alle eventuali varianti autorizzate ai sensi del precedente articolo 3.


Agli effetti della presente legge, per inizio dei lavori, relativamente alle nuove costruzioni, si intende l'inizio dalla esecuzione delle strutture di fondazione previste nel progetto.
Per inizio dei lavori, relativamente agli ampliamenti, ristrutturazioni e riparazioni di edifici esistenti, si intende l'inizio delle opere di demolizione o di rinforzo delle strutture portanti, sia verticali che orizzontali interessate dall'intervento.


Agli effetti della presente legge, le costruzioni e gli ampliamenti si intendono ultimati quando risultino portate a termine le strutture portanti e di tamponamento, con esclusione delle rifiniture, mentre gli interventi di ristrutturazione e riparazione riguardanti le strutture si intendono ultimati quando risultino portati a termine i lavori relativi alle strutture portanti sia verticali che orizzontali.
A lavori ultimati, il direttore dei lavori redige un certificato attestante che le opere sono state realizzate in conformità al progetto ed alle eventuali varianti concesse dal Sindaco ed autorizzate dal servizio decentrato OO.PP. e difesa del suolo.
Per le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica o mista di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, la attestazione di cui al comma precedente è inserita nella relazione a strutture ultimate ed è conformata dal collaudatore statico nel certificato di collaudo.
I certificati e le relazioni di cui ai commi precedenti sono trasmessi al servizio decentrato OO.PP. e difesa del suolo, il quale provvede a restituire copia con l'attestazione di deposito e a darne comunicazione al comune.
Il certificato di cui al secondo comma e la relazione a strutture ultimate sono trasmessi entro sessanta giorni dalla ultimazione dei lavori; il certificato di collaudo è presentato nei termini previsti dall'articolo 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.


Il certificato di rispondenza alla normativa in materia sismica delle opere eseguite previsto dall'articolo 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, è rilasciato dal servizio decentrato OO.PP. e difesa del suolo soltanto nei casi in cui il servizio medesimo abbia proceduto agli accertamenti diretti sui lavori ultimati.
Negli altri casi tiene luogo del suddetto certificato:
a) per le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica o mista, il certificato di collaudo, integrato ai sensi del precedente articolo 6;
b) per le restanti opere, il certificato di cui al precedente articolo 6, secondo comma.



Ai sensi dell'articolo 29 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, i comuni territorialmente competenti ed i servizi decentrati OO.PP. e difesa del suolo provvedono ai controlli diretti ad accertare che:
a) chiunque inizi costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni e riparazioni riguardanti le strutture sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal servizio decentrato OO.PP. e difesa del suolo o che sia stata espletata la procedura di cui al terzo comma dell'articolo 3 e che siano depositati in cantiere gli elaborati vistati di cui al precedente articolo 3;
b) i lavori suddetti, una volta ultimati, siano documentati mediante i certificati e le relazioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7.

I comuni hanno facoltà di provvedere ai controlli diretti ad accertare che i lavori di cui al comma precedente, lettera a), procedano conformemente alla autorizzazione rilasciata dal servizio decentrato OO.PP. e difesa del suolo.
E' data facoltà ai comuni sprovvisti o che non possano avvalersi di proprio ufficio tecnico con a capo un architetto o un ingegnere, tenuto conto in particolari circostanze della complessità dei controlli da effettuare, di affidare l'incarico ad un professionista iscritto all'albo, competente ad effettuare detti controlli secondo la legislazione vigente e che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera.
I comuni provvedono a trasmettere i processi verbali di cui all'articolo 21 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e quelli contenenti i risultati dei controlli al servizio decentrato OO.PP. e difesa del suolo territorialmente competente.


Le funzioni che a norma del titolo III della legge 2 febbraio 1974, n. 64 sono di competenza dell'ingegnere capo dell'ufficio tecnico della Regione o dell'ufficio del genio civile, sono esercitate dai coordinatori dei servizi decentrati OO.PP. e difesa del suolo territorialmente competenti, che possono delegare altro funzionario del medesimo servizio.
Le funzioni dell'organo tecnico consultivo della Regione, ai sensi dell'articolo 25 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, sono esercitate dal servizio decentrato OO.PP. e difesa del suolo territorialmente competente.


Nelle zone di cui al precedente articolo 1, primo comma, in sede di formazione e revisione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, i comuni devono predisporre indagini multidisciplinari, volte a definire il rapporto tra previsioni urbanistiche e caratteristiche sismiche e geologiche del territorio.
La giunta regionale, entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, stabilisce mediante direttive il tipo e l'ampiezza delle indagini multidisciplinari da effettuare per la formazione, revisione ed adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed attuativi.
Tali indagini saranno rivolte alla acquisizione della documentazione riguardante le caratteristiche sismiche e geologiche delle aree, nonchè la vulnerabilità del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente.


Tutti i comuni compresi nelle zone di cui al precedente articolo 1, primo comma, sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi, ai fini della riduzione del rischio sismico, secondo quanto previsto dal precedente articolo 10.
La Regione promuove le iniziative necessarie per il coordinamento e l'effettuazione delle indagini multidisciplinari interessando anche gli ordini ed i collegi professionali competenti.
A partire dalla data di entrata in vigore delle direttive di cui al secondo comma dell'articolo precedente, l'emissione del parere previsto dall'articolo 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, di competenza dei servizi decentrati OO.PP. e difesa del suolo, avverrà soltanto previa presentazione, da parte dei comuni interessati, dei risultati delle indagini in conformità delle disposizioni contenute nelle direttive regionali medesime.


Il direttore dei lavori è tenuto a segnalare al comune ed al servizio decentrato OO.PP. e difesa del suolo, competenti per territorio, la data di ultimazione dei lavori entro 10 giorni dalla ultimazione stessa o dalla scadenza del biennio di cui al primo comma dell'articolo 30 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.


Per quanto non previsto dalla presente legge, si osservano le disposizioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, 2 febbraio 1974, n. 64 e delle norme tecniche previste dagli articoli 1 e 3 della citata legge n. 64/74.