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Atto:LEGGE REGIONALE 3 marzo 1990, n. 9
Titolo:Norme in materia di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Pubblicazione:(B.u.r. 12 marzo 1990, n. 30)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:EDILIZIA
Materia:Edilizia abitativa
Note:Abrogata dall'art. 84, l.r. 22 luglio 1997, n. 44.

Sommario


TITOLO I Principi generali
Art. 1 (Ambito di applicazione della legge)
Art. 2 (Nozioni di alloggi di ERP)
Art. 3 (Esclusioni)
Art. 4 (Nozione di alloggio adeguato o di valore locativo medio)
Art. 5 (Nozione di alloggio improprio ed antigienico)
Art. 6 (Nozione di vano convenzionale, vano utile e vano accessorio)
Art. 7 (Nozione di nucleo familiare)
Art. 8 (Nozioni di particolari categorie speciali)
Art. 9 (Nozione di reddito convenzionale e modalità di accertamento)
TITOLO II Assegnazione degli alloggi
CAPO I Requisiti per l'assegnazione
Art. 10 (Requisiti)
Art. 11 (Requisiti aggiuntivi)
Art. 12 (Permanenza di requisiti)
CAPO II Procedimento di assegnazione degli alloggi
Art. 13 (Bando di concorso)
Art. 14 (Contenuti del bando di consorso)
Art. 15 (Domanda di assegnazione)
Art. 16 (Istruttoria delle domande)
Art. 17 (Commissione preposta alla formazione della graduatoria)
Art. 18 (Segreteria della commissione)
Art. 19 (Punteggi)
Art. 20 (Priorità)
Art. 21 (Pubblicazione della graduatoria provvisoria)
Art. 22 (Opposizione)
Art. 23 (Graduatoria definitiva)
Art. 24 (Aggiornamento della graduatoria)
Art. 25 (Graduatorie speciali)
Art. 26 (Riserve di alloggi)
Art. 27 (Verifica dei requisiti prima dell’assegnazione)
Art. 28 (Assegnazione degli alloggi)
Art. 29 (Scelta degli alloggi)
Art. 30 (Consegna degli alloggi)
Art. 31 (Conservazione dell’assegnazione)
TITOLO III Canone di locazione
Art. 32 (Finalità del canone e spese accessorie)
Art. 33 (Elementi oggettivi)
Art. 34 (Elementi soggettivi)
Art. 35 (Aggiornamento del canone)
Art. 36 (Riduzione del canone)
Art. 37 (Determinazione d’ufficio del reddito)
Art. 38 (Quote costituenti il canone)
TITOLO IV Gestione degli alloggi
CAPO I Rapporto di gestione
Art. 39 (Contratto di locazione)
Art. 40 (Occupazione dell’alloggio)
Art. 41 (Subentro nella domanda e nell’assegnazione)
CAPO II Mobilità
Art. 42 (Mobilità consensuale)
Art. 43 (Destinazione di alloggi per la mobilità)
Art. 44 (Mobilità per una migliore utilizzazione del patrimonio di ERP)
CAPO III Autogestione
Art. 45 (Alloggi soggetti ad autogestione dei servizi)
Art. 46 (Rapporti tra ente gestore e amministratori condominiali)
TITOLO V Autotutela
Art. 47 (Annuallamento dell’assegnazione)
Art. 48 (Decadenza dall’assegnazione)
Art. 49 (Modalità di decadenza in caso di superamento del reddito)
Art. 50 (Risoluzione del contratto)
Art. 51 (Occupazioni e cessioni illegali degli alloggi)
Art. 52 (Esclusione dall’assegnazione)
TITOLO VI Anagrafe dellÂ’utenza e del patrimonio abitativo
Art. 53 (Ambito di attività)
Art. 54 (Finalità)
Art. 55 (Anagrafe dei beneficiari di alloggi in proprietà)
Art. 56 (Enti operatori)
Art. 57 (Elenchi dei beneficiari dei mutui agevolati)
Art. 58 (Mancata presentazione della documentazione)
Art. 59 (Soggetti obbligati)
Art. 60 (Copertura degli oneri e delle spese di costituzione dell’anagrafe)
TITOLO VII Sanzioni pecuniarie amministrative
Art. 61 (Cessione abusiva)
Art. 62 (Occupazione senza titolo)
Art. 63 (Variazione d’uso)
Art. 64 (Attività illecite)
Art. 65 (Mancata occupazione o restituzione dell’alloggio)
Art. 66 (Danni all’alloggio, pertinenze e parti condominiali)
Art. 67 (Modificazioni all’alloggio e alle sue pertinenze)
Art. 68 (Violazioni particolari a norme contrattuali)
Art. 69 (Ostacolo al funzionamento dell’autogestione)
Art. 70 (Mancata presentazione della documentazione per l’anagrafe dell’utenza e del patrimonio e ostacolo alla costituzione e gestione dell’anagrafe stessa)
Art. 71 (Irrogazione delle sanzioni e devoluzione dei proventi)
TITOLO VIII Disposizioni finali e transitorie
Art. 72 (Graduazione dei provvedimenti di decadenza per reddito)
Art. 73 (Sussidi ed assegni fruiti da handicappati)
Art. 74 (Unificazione della gestione del patrimonio di ERP)
Art. 75 (Abrogazione di norme anteriori)

TITOLO I
Principi generali



1. La presente legge disciplina:
a) l'assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nell'ambito dei criteri generali fissati dallo Stato ai sensi del punto 2 secondo comma dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) la formazione dell'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti di contributo pubblico, ai sensi della lettera f) del primo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
c) l'irrogazione di sanzioni pecuniarie amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica.



1. Sono considerati alloggi di edilizia residenziale pubblica quelli realizzati o recuperati da enti pubblicati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato, della Regione, delle province o dei comuni, nonché quelli acquistati, realizzati, recuperati o comunque utilizzati da enti pubblici non economici per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.
2. Sono considerati altresì alloggi di edilizia residenziale pubblica le case parcheggio e i ricoveri provvissori realizzati da enti pubblici, non appena siano cessate le cause contigenti dell'uso per le quali sono stati realizzati e purché tali alloggi presentino tipologie e standards abitatativi adeguati.


1. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli alloggi:
a) realizzati o recuperati dalle cooperative edilizie per i propri soci;
b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata o convenzionata non attuati da enti pubblici;
c) di servizio, per i quali cioè la legge preveda la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione;
d) di proprietà di enti pubblici previdenziali, purchè non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso ovvero con il contributo dello Stato, della Regione, delle province e dei comuni.

2. Il consiglio regionale, con proprio atto, su proposta della giunta regionale, che a tal fine acquisisce il parere dell'ente proprietario, può stabilire ulteriori particolari esclusioni per unità immobiliari le cui caratteristiche o la cui destinazione non si prestino alle finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.


1. Ai fini della presente legge si considera alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare quello avente una superficie utile, determinata ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392, non inferiore a:
a) mq. 45, per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone;
b) mq. 60, per un nucleo familiare composto da 3 o 4 persone;
c) mq. 75, per un nucleo familiare composto da 5 persone;
d) mq. 95, per un nucleo familiare da 6 o più persone.

2. Il valore locativo medio di un alloggio adeguato è determinato secondo le modalità stabilite dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 con i seguenti criteri:
a) superficie calcolata ai sensi del comma 1;
b) tipologia catastale A/3, parametro 1,05;
c) classe demografica del comune a cui è destinata la domanda di assegnazione del concorrente; qualora si tratti di comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applica il coefficiente 0,80, ridotto allo 0,70 nel caso in cui detto comune ricada nel territorio di una comunità montana;
d) livello di piano: coefficiente 1;
e) zona: coefficiente 1;
f) vetustà pari ad anni 20: coefficiente 0,85;
g) conservazione e manutenzione: coefficiente 1.



1. Agli effetti della presente legge s'intende per:
a) alloggio improprio, l'unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche incompatibili con la destinazione ad abitazione e priva di almeno tre degli impianti igienici di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 del D.M. 5 luglio 1975; rientrano comunque in detta categoria le baracche, le stalle, le grotte, le caverne, i sotterranei, le soffitte, i bassi, i garages e le cantine;
b) alloggio antigienico, l'abitazione per la quale ricorra almeno una delle seguenti fattispecie:
1) altezza minima interna utile di tutti i locali inferiore a m. 2.70, ridotta a m. 2.40 per i vani accessori;
2) presenza di stanze da letto con superficie inferiore a mq. 9 se per una persona e mq. 14 se per due o più persone;
3) presenza di vani utili totalmente sprovvisti di finestre apribili;
4) presenza di stanza da bagno carente di almeno due degli impianti di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 del D.M. 5 luglio 1975;
5) presenza di umidità permanente su uno o più vani utili per una superficie pari ad almeno 1/4 di quella dell'alloggio, determinando quest'ultima ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e non eliminabile con gli interventi manutentivi indicati dalle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.



1. Ai fini della presente legge si considera:
a) vano convenzionale: il locale avente una superficie di mq. 14, determinata calcolando gli elementi indicati nel terzo comma dell'articolo 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392, al netto dei muri perimetrali e dei muri interni;
b) vano utile: l'ambiente o locale che riceve aria e luce direttamente dall'esterno mediante finestra, porta o altra apertura ed abbia superficie non inferiore a mq. 9;
c) vano accessorio: il locale destinato a servizi e disimpegno, come cucina con superficie inferiore a mq. 14, bagno, latrina, anticamera, ripostiglio, corridoio o ingresso.



1. Ai fini della presente legge per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti, adottivi e dagli affiliati, purché tutti conviventi con il richiedente.
2. Fanno altresì parte del nucleo familiare, purché convivano stabilmente con il richidente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e certifichino tale situazione nelle forme di legge, il convivente moro uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini al secondo grado.
3. L'organo preposto alla formazione della graduatoria e gli enti competenti per l'assegnazione o gestione degli alloggi possono considerare componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza abbia carattere di stabilità, duri da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso o a quella di variazione anagrafica, nel caso di ampliamento del nucleo familiare, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e sia sufficientemente documentata nelle forme di legge.
4. Tutti i componenti il nucleo familiare sono obbligati in via solidale con l'assegnatario, nei confronti degli enti gestori, al pagamento del canone di locazione, delle quote accessorie, nonché delle spese per l'uso ed il godimento dei servizi comuni.


1. Ai fini della presente legge è considerato:
a) anziano: il concorrente o assegnatario che abbia superato il 60.esimo anno di età, viva solo o in coppia, anche con figli a carico o con handicappati;
b) handicappato: il cittadino affetto da menomazione di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3;
c) famiglia di recente formazione: quella in cui i coniugi abbiano contratto matrimonio da non più di un anno dalla data di pubblicazione del bando;
d) famiglia di prossima formazione: quella in cui i futuri coniugi abbiano, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, effettuato le pubblicazioni del matrimonio e lo contraggano prima dell'assegnazione dell'alloggio.



1. Ai fini della presente legge si intende per reddito convenzionale il reddito imponibile ai fini fiscali, desumibili dall'ultima dichiarazione dei redditi o in altro modo certificato, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari.
2. Sono computati, oltre all'imponibile fiscale, gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti ivi compresi quelli esenti da tassazione, fatta eccezione per le pensioni di guerra, le rendite vitalizie INAIL e le indennità di accompagnamento. Sono fatte salve in ogni caso le agevolazioni ai fini IRPEF previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni.
3. Il reddito convenzionale è calcolato con le modalità indicate dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.
4. L'organismo preposto alla formazione della graduatoria e gli enti competenti all'assegnazione o alla gestione degli alloggi qualora, in base ad elementi obiettivamente accertati, si trovino di fronte a casi in cui il reddito documentato ai fini fiscali appaia palesemente inattendibile, trasmettono agli uffici finanziari competenti, per gli opportuni accertamenti, tale documentazione.
5. In pendenza degli accertamenti la formazione della graduatoria non viene pregiudicata e gli alloggi relativi ai casi controversi non vengono assegnati o consegnati.
6. Ulteriori modalità procedurali di accertamento dei redditi possono essere stabilite dalla giunta regionale.
TITOLO II
Assegnazione degli alloggi

CAPO I
Requisiti per l'assegnazione



1. I requisiti per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana o di uno stato appartenente alla CEE: i cittadini di stati extra comunitari sono ammessi qualora tale diritto sia riconosciuto in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali. Sono altresì ammessi i cittadini di stati extra comunitari iscritti nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o che svolgono in Italia attività lavorativa debitamente autorizzata;
b) residenza anagrafica ovvero attività lavorativa esclusiva principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;
c) non titolarità del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato, ai sensi dell'articolo 4, alle esigenze del nucleo familiare del richiedente e situato nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso;
d) non titotarità di alcuno dei diritti di cui alla lettera c) su uno o più alloggi ubicati in qualsiasi località , anche destinati ad un uso diverso da quello abitativo, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, sia almeno pari al valore locativo medio di un alloggio adeguato al nucleo familiare del richiedente, da determinarsi ai sensi del comma 2 dell'articolo 4;
e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà di un alloggio realizzato con contributi pubblici o di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o sia perito senza dar luogo ad indennizzo od a risarcimenti del danno;
f) reddito convenzionale, determinato ai sensi dell'articolo 9, non superiore al limite base stabilito dal comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per l'assegnazione degli alloggi contemplati dalla presente legge, con gli incrementi determinati dalla Regione. A tal fine la giunta regionale determina gli incrementi stessi nell'ambito della percentuale stabilita dal predetto comitato;
g) la mancata cessione, in tutto o in parte, al di fuori dei casi previsti dalla legge, dell'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.



1. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, nell'ambito dei provvedimenti di localizzazione degli interventi costruttivi, può stabilire particolari requisiti aggiuntivi in relazione all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità o a soddisfare peculiari esigenze locali, con riferimento agli obiettivi di programmazione regionale e alla eventuale anzianità di residenza dei beneficiari.


1. I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), e), g), dell'articolo 10, anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla scadenza del termine di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto, salvo quanto previsto dall'articolo 48 per il requisito relativo al reddito.
2. Gli organi preposti alla formazione della graduatoria, alla assegnazione e alla gestione degli alloggi possono espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti anche avvalendosi degli organi dell'amministrazione dello Stato, della Regione e degli enti locali.
CAPO II
Procedimento di assegnazione degli alloggi



1. All'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica si provvede mediante pubblico concorso indetto per singoli comuni o per ambiti territoriali sovracomunali, in conformità alle direttive emanate dalla giunta regionale in relazione ai provvedimenti di localizzazione degli interventi costruttivi.
2. Il bando di concorso, finalizzato alla formazione della graduatoria generale permanente, deve essere pubblicato per almeno trenta giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni interessati al bando stesso.
3. I comuni devono altresì assicurare la massima pubblicizzazione del bando con le forme ritenute più idonee.


1. Il bando di concorso deve indicare:
a) l'ambito territoriale di assegnazione;
b) i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica prescritti dall'articolo 10, nonché gli altri eventuali requisiti richiesti per specifici interventi;
c) le norme per la determinazione dei canoni di locazione;
d) il termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione delle domande, prorogato di trenta giorni per i lavoratori emigrati all'estero residenti nell'area europea e di sessanta giorni per quelli residenti nei paesi extra europei;
e) i documenti da allegare alla domanda.

2. La giunta regionale approva lo schema tipo del bando di concorso ed il modello tipo della domanda di assegnazione.


1. La domanda, redatta su apposito modello fornito dal comune dove ha la residenza o il domicilio l'interessato, deve essere presentata allo stesso comune nei termini indicati dal bando.
2. Essa deve indicare:
a) la cittadinanza, la residenza ed il luogo di lavoro del concorrente;
b) la composizione del nucleo familiare, corredata dai dati anagrafici, lavorativi e reddituali di ogni componente;
c) il reddito complessivo del nucleo familiare;
d) l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato;
e) ogni elemento utile per l'attribuzione dei punteggi;
f) il luogo in cui dovranno farsi al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso.

3. Alla domanda debbono essere allegati i documenti indicati nel bando.
4. La dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale.
5. Il concorrente deve altresì dichiarare, documentadola nelle forme di legge, la sussistenza in suo favore e degli altri componenti il nucleo familiare dei requisiti prescritti dagli articoli 10 e 12.


1. Il comune presso cui sono state presentate le domande di assegnazione procede alla loro istruttoria, verificando la completezza e la regolarità della compilazione delle stesse e l'esistenza della documentazione richiesta.
2. A tal fine richiede agli interessati le informazioni o la documentazione mancanti ed occorrenti per comprovare le situazioni denunciate nelle domande, fissando all'uopo un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per la loro presentazione, prorogato a trenta giorni per i lavoratori emigrati all'estero.
3. Il comune provvede altresì alla attribuzione in via provvisoria dei punteggi per ciascuna domanda sulla base della documentazione presentata e delle situazioni dichiarate dall'interessato.
4. Le domande, con i punteggi a ciascuna attribuiti e con la relativa documentazione, sono trasmesse, entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nel bando per la loro presentazione, alla commissione di cui all'articolo 17 per la formazione della graduatoria.
5. Detto termine è aumentato a centoventi giorni per bandi di concorso relativi ad ambiti territoriali con popolazione residente superiore a 30 mila abitanti.
6. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi i comuni possono avvalersi, previa convenzione, dello IACP territorialmente competente.
7. In caso di inadempienza, la giunta regionale impartisce le istruzioni necessarie per l'esecuzione dell'istruttoria in via sostitutiva, secondo le disposizioni di cui all'articolo 22 della L.R. 7 maggio 1982, n. 15.
8. La giunta regionale impartisce altresì disposizioni ai comuni per la raccolta e l'elaborazione a livello regionale delle informazioni contenute nei moduli di domanda.
9. Il comune, qualora riscontri che il reddito di cui alla lettera f) dell'articolo 10, dichiarato ai fini fiscali, sia inferiore a quello fondatamente attribuibile al concorrente ed ai componenti del suo nucleo familiare, in base ad elementi e circostanze di fatto, può segnalare alla commissione di cui all'articolo 17, anche avvalendosi della collaborazione del consiglio tributario e degli uffici del ministero delle finanze, qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni fiscali, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti, indicativi di capacità contribuitiva e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarli.


1. La graduatoria di assegnazione è formata da una apposita commissione nominata con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa ed è composta:
a) da un magistrato ordinario o amministrativo, anche a riposo, con funzioni di presidente, designato dal presidente del tribunale ordinario o amministrativo competente per territorio. Qualora la designazione non avvenga entro novanta giorni dalla richiesta, è nominato presidente della commissione un dipendente pubblico, con la qualifica di dirigente, anche a riposo;
b) da tre rappresentanti effettivi e tre supplenti degli enti locali interessati all'assegnazione, di cui uno effettivo e uno supplente in rappresentanza delle minoranze, designati dal comune o, nel caso di bando sovracomunale, dall'associazione dei comuni competente per territorio;
c) da due rappresentanti effettivi e due supplenti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentantive su base nazionale, designati d'intesa tra le medesime;
d) da un rappresentante effettivo e uno supplente delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi più rappresentantive a livello nazionale, designati d'intesa tra le medesime;
e) da due rappresentanti effettivi e due supplenti delle organizzazioni degli assegnatari più rappresentative a livello nazionale, designati d'intesa tra le medesime;
f) dal presidente dello IACP competente per territorio o da un suo delegato.

2. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà dei componenti e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; a parità di voti prevale il voto del presidente.
3. La commissione elegge nel suo seno il vice presidente. Dura in carica cinque anni ed i suoi componenti non possono essere riconfermati per più di una volta.
4. Le indennità e i compensi spettanti ai componenti della commissione sono disciplinate dalla L.R. 2 agosto 1984, n. 20, e successive modificazioni.
5. L'ambito territoriale, normalmente coincidente con quelle delle associazioni dei comuni di cui alla L.R. 12 marzo 1980, n. 10, ed il comune presso cui ha sede la commissione, sono stabiliti dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consialire, in relazione all'entità della domanda e al fine di assicurare che i tempi di formazione della graduatoria definitiva non superino 12 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel bando.


1. I comuni provvedono all'organizzazione della commissione di cui all'articolo 17, attraverso l'impiego di proprio personale.
2. I comuni possono altresì avvalersi, per i compiti di cui al presente articolo, delle strutture operative degli IACP, dietro rimborso degli oneri del servizio.
3. Qualora l'ambito territoriale di competenza della commissione comprenda il territorio di più comuni, l'organizzazione della segreteria è assicurata dall'amministrazione del comune presso cui ha sede la commissione stessa.
4. Qualora l'ambito territoriale di competenza della commissione coincida con il territorio di una provincia, il comune sede della commissione può affidare, mediante convenzione, all'amministrazione provinciale l'organizzazione della segreteria.
5. All'interno della segreteria, la commissione sceglie il segretario verbalizzante.


1. La commissione di cui all'articolo 17 forma la graduatoria provvisoria delle domande entro novanta giorni dalla loro trasmissione da parte del comune, attribuendo i seguenti punteggi:
a) condizioni soggettive:
1) reddito complessivo del nucleo familiare calcolato ai sensi dell'articolo 9: non superiore all'importo di due pensioni sociali INPS (punti 2); non superiore all'importo di due pensioni minime INPS (punti 1);
2) richiedente con la qualifica di anziano (punti 2);
3) famiglia di recente o prossima formazione (punti 1);
4) presenza di un handicappato nel nucleo familiare, certificata dalle competenti autorità (punti 2);
5) presenza di 2 o più handicappati nel nucleo familiare, certificata dalle competenti autorità (punti 3);
6) nuclei familiari di emigrati o profughi che intendano rientrare o che siano rientrati in Italia da non più di tre anni dalla data di pubblicazione del bando (punti 1);
7) i nuclei familiari composti da: 4 o 5 persone (punti 2); da 6 o più persone (punti 3);
b) condizioni oggettive:
1) abitazione in un alloggio: improprio, da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando (punti 4); procurato a titolo precario dalla pubblica assistenza (punti 3); antigienico, da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando e da certificarsi a cura dell'autorità competente (punti 2);
2) coabitazione in uno stesso alloggio, da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando, con altro o più nuclei familiari non legati da vincoli di parentela o affinità (punti 1);
3) abitazione in alloggio sovraffolato da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando: due persone a vano utile (punti 1); tre o più persone a vano utile (punti 2);
4) abitazione in un alloggio da rilasciarsi in seguito a provvedimente esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, a verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria, ad ordinanza di sgombero, nonché a collocamento a riposo di lavoratori dipendenti fruenti di un alloggio di servizio (punti 3).

2. Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui alla lettera b), punto 1).


1. In caso di parità di punteggio, viene data precedenza nella collocazione in graduatoria e nell'ordine alle domande che abbiano conseguito punteggi per le seguenti condizioni:
a) alloggio da rilasciare per motivi di cui al punto 4) della lettera b) dell'articolo 19;
b) alloggio improprio;
c) alloggio procurato a titolo precario;
d) alloggio antigienico.

2. Se, nonostante l'applicazione dei criteri di cui al comma 1, permane la parità di condizioni, la commissione effettua il sorteggio in sede di formazione della graduatoria ai sensi del comma 1 dell'articolo 23.


1. Entro quindici giorni dalla sua formazione, la graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per l'opposizione, è pubblicata mediante affissione per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati. Successivamente è pubblicata per conoscenza nel bollettino ufficiale della Regione.
2. Ai lavoratori emigrati all'estero, richiedenti l'assegnazione, è data notizia della avvenuta pubblicazione della graduatoria a mezzo di lettera raccomandata.


1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare opposizione alla commissione, la quale decide in base ai documenti già acquisiti o allegati al ricorso entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.
2. Non viene tenuto conto in ogni caso della documentazione che poteva essere presentata all'atto della domanda.


1. Nello stesso termine previsto per l'esame delle opposizioni, la commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio e godano delle stesse condizioni di priorità.
2. La graduatoria viene pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.
3. Essa conserva validità fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dalla presente legge ed è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione o di risulta, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 25 e 26.


1. La graduatoria delle domande di assegnazione viene aggiornata ogni biennio mediante bandi di concorso integrativi, con le modalità previste ai precedenti articoli e ai quali possono partecipare nuovi aspiranti all'assegnazione e coloro i quali, pur essendo già collocati in graduatoria abbiano da far valere condizioni più favorevoli.
2. I concorrenti collocati in graduatoria sono tenuti a confermare la domanda di assegnazione ogni quattro anni, a pena di cancellazione dalla graduatoria medesima, dichiarando nelle forme di legge la permanenza dei requisiti e delle condizioni.
3. La commissione di assegnazione provvede a richiedere, in sede di aggiornamento della graduatoria, la documentazione che giustifichi la conferma o la modificazione del punteggio.


1. Gli appartenenti alle categorie sociali di cui all'articolo 8, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, possono essere collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative ad ogni singola categoria, con il medesimo punteggio.
2. Le graduatorie speciali sono valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a tali categorie di cittadini per determinazione della giunta regionale in sede di localizzazione degli interventi costruttivi o per espressa previsione della legge di finanziamento, tali alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui all'articolo 26.
3. La riserva di alloggi di cui al comma 2 a favore delle categorie sociali è subordinata al mantenimento da parte dei soggetti beneficiari dei requisiti indicati all'articolo 8. L'ente gestore provvede al mantenimento della particolare destinazione degli alloggi utilizzando l'istituto della mobilià di cui al titolo IV capo II della presente legge, con la prescrizione di cui all'articolo 44.


1. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, anche su proposta degli enti competenti per l'assegnazione o la gestione, può riservare una quota non superiore al 25% degli alloggi da assegnare annualmente per ciascun ambito territoriale per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa.
2. La costituzione della riserva viene resa nota al pubblico mediante bando di concorso generale ovvero mediante bando speciale.
3. Le relative graduatorie sono compilate in conformità alle norme di cui al presente titolo; la giunta regionale può tuttavia disporre la riduzione dei termini previsti.
4. Qualora la riserva comporti la sola sistemazione provvisoria non eccedente quattro anni, non è necessaria la sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 10.
5. Nel caso in cui il beneficario della riserva sia già assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, i requisiti richiesti sono quelli per la permanenza.
6. Non è ammessa alcuna altra forma di riserva al di fuori di quella prevista dal presente articolo, salvo nel caso di dichiarazione nazionale di pubblica calamità.


1. Il comune prima dell'assegnazione accerta la permanenza in capo all'assegnatario e al suo nucleo familiare dei requisiti precritti.
2. L'eventuale mutamento delle condizioni oggettive o soggettive dei concorrenti fra il momento di approvazione della graduatoria definitiva e quello dell'assegnazione non influisce sulla collocazione nella graduatoria stessa, sempre che permangano i requisiti, ad eccezione del punteggio relativo alla nuova situazione abitativa di cui ai punti 1), 2) e 3) della lettera b) dell'articolo 19.
3. La perdita dei requisiti o il mutamento della condizione abitativa del concorrente viene contestata dal comune con lettera raccomandata all'interessato; questi entro dieci giorni dal ricevimento della medesima può proporre le proprie controdeduzioni.
4. La documentazione viene quindi immediatamente trasmessa alla commissione che decide in via definitiva nei successivi venti giorni, respingendo le contestazioni del comune o escludendo il concorrente dalla graduatoria ovvero mutandone la posizione.
5. In caso di mutamento della posizione così come indicato nel comma 4, la commissione procede nel sorteggio tra gli ex-aequo che viene effettuato inserendo nell'urna apposita tanti numeri quanti sono i concorrenti compresi nella posizione di ex-aequo aggiungendovi l'unità corrispondente al nuovo concorrente inserito. Viene quindi estratto un solo numero che determina la nuova posizione del concorrente che ha subito la modificazione del punteggio.


1. L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è effettuato dal sindaco del comune ove essi sono ubicati, in base all'ordine della graduatoria definitiva, tenendo conto del numero dei vani di ciascun alloggio e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario.
2. A tal fine gli enti gestori comunicano ai comuni competenti per territorio l'elenco degli alloggi da assegnare entro dieci giorni dalla loro abitabilità o disponibilità.
3. L'assegnazione degli alloggi avviene senza superare il rapporto di cui appresso:
a) nuclei familiari costituiti da 1 persona: 4,50 vani convenzionali;
b) nuclei familiari costituiti da 2 persone: 5,00 vani convenzionali;
c) nuclei familiari costituiti da 3 persone: 6.00 vani convenzionali;
d) nuclei familiari costituiti da 4 persone: 7,00 vani convenzionali;
e) nuclei familiari costituiti da 5 o più persone: 7,50 vani convenzionali.

4. Qualora, in seguito all'applicazione del rapporto di cui al comma 3, uno o più alloggi non possono essere assegnati ad alcuno di coloro che sono inseriti nella graduatoria definitiva, la giunta regionale, su proposta motivata del comune competente e sentito l'ente gestore, può autorizzare il superamento del predetto rapporto nell'assegnazione degli alloggi residui. Qualora il superamento dei rapporti di cui al comma 3 sia pari o superiore ad un vano convenzionale l'assegnazione avviene a titolo di sistemazione provvisoria per un periodo non superiore a quattro anni.


1. In sindaco emette il provvedimento di assegnazione fissando il giorno ed il luogo per la scelta dell'alloggio e dandone comunicazione agli aventi diritto con lettera raccomandata.
2. La scelta degli alloggi, nell'ambito di quelli assegnabili, è compiuta dagli interessati secondo l'ordine di precedenza stabilito nella graduatoria e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 28, tenendo conto della composizione del nucleo familiare e delle promiscuità di sesso tra i figli.
3. La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona all'uopo delegata per iscritto. In caso di mancata presentazione l'assegnatario decade dal diritto di scelta, salvo che la mancata presentazione non sia dovuta a grave impedimento da documentarsi dall'interessato.
4. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all'alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del sindaco del comune competente.
5. In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il sindaco dichiara la decadenza dall'assegnazione con le modalità di cui all'articolo 48 previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.
6. Viceversa, in caso di rinuncia ritenuta giustificata, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione ed alla scelta degli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili, salvo l'eventuale mutamento della propria collocazione in graduatoria in seguito al suo aggiornamento.
7. Sono fatte salve le norme di favore a beneficio delle categorie protette.


1. L'ente gestore, sulla base del provvedimento di assegnazione emanato dal sindaco, provvede, con lettera raccomandata, alla convocazione dell'assegnatario per la stipulazione del contratto di locazione e la consegna dell'alloggio.


1. Gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica compresi in fabbricati destinati alla demolizione per l'esecuzione di interventi di recupero o di ristrutturazione, ai sensi delle lettere b), d), e) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, conservano il diritto all'assegnazione.
2. A tal fine gli enti gestori, su autorizzazione della giunta regionale, dispongono il trasferimento degli assegnatari in altri alloggi di edilizia residenziale pubblica compresi in programmi all'uopo realizzati.
3. I requisiti richiesti sono quelli prescritti per la permanenza, che vengono accertati dagli stessi enti gestori; la commissione di cui all'articolo 17 provvede alla formazione di una graduatoria con efficacia limitata alla scelta dei nuovi alloggi, la quale viene effettuata tenendo conto del numero dei vani di ciascun alloggio e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario, comunque nel rispetto delle disposizioni del presente titolo.
TITOLO III
Canone di locazione



1. Il canone di locazione degli alloggi di cui alla presente legge è costituito:
a) da una quota per il recupero di una parte delle risorse impiegate per la realizzazione degli alloggi stessi;
b) da una quota di spese generali di amministrazione, determinata annualmente dalla Regione ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513;
c) da una quota destinata al finanziamento dei programmi di manutenzione degli alloggi, determinata annualmente dalla Regione ai sensi della citata legge 513/77.

2. Gli assegnatari sono inoltre tenuti a rimborsare integralmente agli enti gestori le spese dirette e indirette sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata dagli enti stessi in relazione al costo dei medesimi, secondo i criteri di ripartizione correlati alla superficie degli alloggi o al numero dei vani convenzionali, con riferimento a quanto stabilito al titolo IV.


1. Il canone di locazione è determinato tenendo conto delle caratteristiche oggettive dei singoli alloggi espresse dai parametri della legge 27 luglio 1978, n. 392, con le particolarità di cui appresso:
a) superficie convenzionale: a tutti gli alloggi disciplinati dalla presente legge si applica il coefficiente unico 1,00. Non si applica la lettera f) del comma 1 e comma 5 dell'articolo 13 della citata legge 392/78;
b) vetustà: l'anno di costruzione coincide con quello dell'ultimazione dei lavori sia per le nuove costruzioni che per le opere di intera ristrutturazione o di completo restauro di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457; in mancanza di date certe desumibili dai dati ufficiali in possesso degli enti gestori si fa riferimento all'anno di prima assegnazione dello stabile;
c) livello di piano: per i fabbricati costruiti su terreni con dislivelli accentuati, si considerano ai fini dell'attribuzione del coefficiente di cui all'articolo 19 della legge 392/78, i piani che siano totalmente fuori terra;
d) ubicazione: nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti si applica il coefficiente 0,85 di cui all'articolo 18 della legge 392/78. In tutti gli altri comuni si applicano i seguenti coefficienti:
1) 0,85 per la zona agricola;
2) 1,10 per il centro storico;
3) 1,00 per le altre zone.
Per gli alloggi particolarmente degradati, ubicati nelle zone di cui al punto 2), si applica il coefficiente 0,90;
e) classe demografica per i comuni sotto i 5.000 abitanti: si applica il coefficiente di cui alla lettera f) dell'articolo 17 della legge 392/78;
f) tipologia:
1) categorie catastali A/2 e A/3, coefficiente 1,00;
2) categoria catastale A/4, coefficiente 0,80;
3) categoria catastale A/5, coefficiente 0,50;
g) costo base: per gli immobili adibiti ad uso abitazione ultimati prima del 31 dicembre 1977 il costo base è pari a quello determinato ai sensi dell'articolo 22 della legge 392/78. Per quelli ultimati dopo il 31 dicembre 1977 il costo base è il seguente:
anno 1978: L. 351.500
anno 1979: L. 399.900
anno 1980: L. 465.000
anno 1981: L. 539.400
anno 1982: L. 612.000
anno 1983: L. 693.000
anno 1984: L. 714.000
anno 1985: L. 765.000
anno 1986: L. 790.500
anno 1987: L. 850.000
anno 1988: L. 900.000
Per gli anni successivi il costo base viene determinato con tempestivo provvedimento della giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dell'utenza. In mancanza di tale provvedimento si applica il costo base determinato ai sensi dell'articolo 22 della legge 392/78, con la riduzione dell'11 per cento ad anno.



1. Il canone di locazione è altresì determinato tenendo conto del reddito del nucleo familiare degli assegnatari stabilito ai sensi della presente legge.
2. A tal fine gli assegnatari sono collocati nelle seguenti fasce di reddito:
a) reddito effettivo non superiore all'importo di una pensione minima INPS per la generalità dei lavoratori, più una pensione sociale INPS: canone ridotto fino a corrispondere al 15 per cento del canone oggettivo determinato ai sensi dell'articolo 33. Tale canone si applica soltanto in presenza di redditi derivanti unicamente da pensioni o sussidi di povertà o simili;
b) reddito convenzionale ricompreso tra zero e il limite superiore indicato alla lettera a): canone ridotto fino a corrispondere al 33 per cento del canone oggettivo determinato ai sensi dell'articolo 33, a condizione che nel reddito del nucleo familiare non siano compresi comunque redditi da lavoro autonomo;
c) reddito convenzionale ricompreso tra il limite superiore di cui alla lettera b) ed il limite base stabilito dal CIPE ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457: canone ridotto fino a corrispondere al 50 per cento dei canone oggettivo determinato ai sensi dell'articolo 33, a condizione che nel reddito del nucleo familiare non siano compresi comunque redditi da lavoro autonomo;
d) reddito convenzionale, escluso quello derivante da lavoro autonomo, compreso tra il limite superiore indicato alla lettera c) ed il limite stesso maggiorato del 15 per cento, nonché reddito convenzionale comprendente reddito da lavoro autonomo ricompreso tra zero ed il limite indicato alla lettera c) maggiorato del 15 per cento: canone ridotto fino a corrispondere al 65 per cento del canone oggettivo determinato ai sensi dell'articolo 33;
e) reddito convenzionale ricompreso tra il limite superiore indicato alla lettera d) e il limite di reddito di cui alla lettera c) aumentato del 25 per cento: canone ridotto fino a corrispondere al 90 per cento del canone oggettivo determinato ai sensi dell'articolo 33;
f) reddito convenzionale ricompreso tra il limite di reddito indicato alla lettera e) e il limite stabilito per la decadenza dell'assegnazione: canone corrispondente al 100 per cento del canone oggettivo determinato ai sensi dell'articolo 33;
g) reddito convenzionale superiore al limite stabilito per la decadenza: si applica la indennità di occupazione dell'alloggio a titolo di concessione amministrativa per il tempo stabilito all'articolo 49, pari al canone di cui alla lettera f) aumentato del 30 per cento.

3. Il canone sociale non può incidere sul reddito familiare complessivo annuo dell'assegnatario in misura superiore al 10 per cento: tale beneficio si applica agli assegnatari inseriti nelle fasce da c) ad f) a condizione:
a) che il reddito del nucleo familiare non superi il 50 per cento della sommatoria del reddito convenzionale di accesso alla fascia f) e del reddito convenzionale di accesso alla fascia g);
b) che nel reddito del nucleo familiare non siano ricompresi redditi da lavoro autonomo.

4. In ogni caso il canone sociale non può essere inferiore a lire 15.000 mensili per alloggio.


1. Gli assegnatari vengono collocati nelle fasce di reddito di cui all'articolo 34 sulla base della documentazione anagrafica e fiscale richiesta dall'ente gestore.
2. A tal fine quest'ultimo, entro quindici giorni dalla scadenza del termine fissato per la denuncia annuale relativa all'imposta sui redditi delle persone fisiche, richiede agli assegnatari tale documento da allegare ad apposito modello unico regionale, dal quale si evinca la composizione del nucleo familiare così come definito ai sensi della presente legge, nonché tutte le altre notizie utili al fine della migliore applicazione della normativa di cui al presente titolo.
3. L'assegnatario è tenuto a restituire entro trenta giorni dalla richiesta, compilato, datato e sottoscritto il predetto modello avendo cura di allegare allo stesso la documentazione anagrafica e fiscale afferente tutti i componenti il suo nucleo familiare e tutte quelle certificazioni richieste dalla particolare situazione in cui vengono a trovarsi i vari componenti del nucleo familiare stesso (studenti disoccupati, militari ecc.).
4. Nei successivi novanta giorni l'ente gestore provvede ad includere tutti gli assegnatari nelle fasce di reddito di cui all'articolo 34, notificando a ciascun interessato l'ammontare del canone stesso.
5. Ove avverso tale notifica non intervenga opposizione da parte dell'assegnatario nel termine di trenta giorni, il canone è definitivamente determinato per il periodo 1 gennaio/31 dicembre dell'anno successivo a quello di rilevazione.
6. Sulla opposizione dell'assegnatario si pronuncia definitivamente l'ente gestore entro i successivi trenta giorni.
7. Il canone, notificato o definito come sopra, comprende anche gli aggiornamenti conseguenti alle variazioni dell'indice ISTAT di cui all'articolo 24 della legge 392/78, applicati annualmente dall'ente gestore nella misura stabilita dal comitato per l'edilizia residenziale, calcolati a decorrere dal mese di agosto dell'anno stesso.
8. L'ente gestore recupererà le somme dovute per l'aggiornamento ISTAT di cui al comma 7 nel mese di gennaio dell'anno successivo, con la bollettazione del canone di locazione determinato per l'anno stesso.
9. L'aggiornamento annuale non è subordinato alla preventiva richiesta di cui all'articolo 24 della legge 392/78.


1. Qualora il reddito dell'assegnatario o degli altri componenti il nucleo familiare sia diminuito nel corso dell'anno per il collocamento a riposo, per disoccupazione, per morte, ovvero per altre comprovate gravi e obiettive ragioni, il tutto da documentarsi idoneamente, e ove tale diminizione determini il passaggio del reddito complessivo familiare da una fascia superiore ad una inferiore, l'ente gestore, sulla base della dichiarazione dell'assegnatario, o dei suoi aventi causa, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e relativa alla nuova posizione reddituale, dispone a far tempo dal mese successivo a quello in cui tale richiesta viene prodotta la riduzione del canone.


1. Qualora la documentazione anagrafica e fiscale prodotta dall'assegnatario sia palesemente inattendibile, il reddito dell'assegnatario è determinato secondo le modalità di cui all'articolo 9.
2. Con le medesime modalità è determinato il reddito dell'assegnatario che non abbia prodotto la documentazione richiesta dall'ente gestore.
3. In attesa della determinazione del reddito ai sensi del comma 1, l'assegnatario resta, in via provvisoria e salvo successivo conguaglio, inserito nella fascia di reddito dichiarato.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, si applica il canone di cui alla lettera g) dell'articolo 34 sino alla data di presentazione della documentazione richiesta, fatta salva l'applicazione delle norme contenute nell'articolo 49.


1. La giunta regionale nel determinare le quote del canone di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 32 disciplina la destinazione e le modalità di impiego delle risorse finanziarie e delle disponibilità della gestione speciale di cui all'articolo 10 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036 e successive modificazioni.
TITOLO IV
Gestione degli alloggi

CAPO I
Rapporto di gestione



1. I rapporti di locazione degli alloggi sottoposti alla disciplina della presente legge sono regolamentati da un contratto tipo approvato dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
2. Tale contratto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione e un suo estratto viene tempestivamente trasmesso dagli enti gestori agli assegnatari.
3. I contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge sono integralmente sostituiti dal contratto di locazione tipo previsto al comma 1.


1. L'alloggio consegnato ai sensi dell'articolo 30 deve essere occupato dall'assegnatario e dal suo nucleo familiare entro trenta giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna.
2. Trascorso tale termine senza che l'alloggio sia stato occupato, l'ente gestore intima all'assegnatario l'occupazione dell'alloggio entro l'ulteriore termine di giorni dieci, a meno che non sussistano gravi e comprovati motivi, rappresentati a cura dell'interessato prima che sia trascorso il termine di cui al comma 1.
3. Qualora l'occupazione non venga effettuata, l'ente gestore trasmette gli atti al comune per la pronuncia della decadenza dall'assegnazione.


1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda e nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito dall'articolo 7 nel seguente ordine: coniuge, figli, affiliati, convivente more uxorio, gli ascendenti, i discindenti, i collaterali fino al terzo grado, gli affini fino al secondo grado.
2. In caso di cessazione della stabile convivenza tra l'aspirante assegnatario o l'assegnatario e il coniuge o il convivente more uxorio, affidatari della prole, quest'ultimi subentrano rispettivamente nella domanda e nel rapporto locativo.
3. Al momento della voltura del contratto, l'ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio.
4. L'ampliamento stabile del nucleo familiare è ammissibile qualora non comporti la perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza, previa verifica da parte dell'ente gestore, oltre che nei confronti di persone legate all'assegnatario da vincoli di coniugio o di convivenza more-uxorio, di parentela ed affinità, anche secondo la definizione di nucleo familiare indicata all'articolo 7, nei confronti di persone prive di vincoli di parentela, o affinità, qualora siano, nell'uno o nell'altro caso, riscontrabili le finalità di costituzione di una stabilie e duratura convivenza con i caratteri della mutua solidarietà ed assistenza economica ed affettiva.
5. L'ampliamento stabile del nucleo familiare costituisce per il nuovo componente autorizzato il diritto al subentro con relativa applicazione della normativa di gestione.
6. E' altresì ammessa, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'ospitalità temporanea di terze persone, per un periodo non superiore a due anni e prorogabile solo per un ulteriore biennio, qualora l'istanza dell'assegnatario scaturisca da obiettive esigenze di assistenza a tempo determinato o da altro giustificato motivo da valutarsi da parte dell'ente gestore.
7. Tale ospitalità a titolo precario non ingenera nessun diritto al subentro e non comporta nessuna variazione di carattere gestionale.
8. In caso di separazione, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'ente gestore provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice. L'ente provvede altresì alla voltura del contratto di locazione nei confronti del coniuge o convivente more uxorio, affidatari della prole, che siano rimasti nell'alloggio, in caso di cessazione della stabile convivenza.
CAPO II
Mobilità



1. Con la pubblicazione nel proprio albo, ovvero ricorrendo ad altre forme di pubblicità o diffusione, l'ente gestore rende note le richieste di cambio dell'alloggio avanzate dagli assegnatari, assicurando assistenza e collaborazione per la migliore gestione della mobilità consensuale.
2. Il cambio è autorizzato dell'ente gestore previa verifica dei requisiti per la permanenza nell'alloggio.
3. I cambi possono essere effettuati tra gli assegnatari su richiesta degli interessati, semprechè le istanze siano motivate:
a) da variazioni in aumento o in diminuzione del nucleo familiare rispetto al rapporto di cui all'articolo 28;
b) da esigenze di avvicinamento al posto di lavoro;
c) da gravi e comprovate esigenze familiari, di salute o personali.

4. E' escluso il cambio con altro alloggio in riferimento al quale il rapporto tra vani convenzionali e nucleo familiare sia superiore a quello stabilito nell'articolo 28.


1. L'ente gestore, sentito il comune competente, può destinare una quota degli alloggi di nuova costruzione o recuperati o di risulta per le esigenze di mobilità di cui al comma 3 dell'articolo 42.


1. All'assegnatario che versi in regime di sottoutilizzazione rilevata in base al rapporto di cui all'articolo 28 e che non accetti il cambio con alloggio adeguato messo a disposizione dall'ente gestore, si applica, il canone di cui alla lettera g) dell'articolo 34; l'assegnatario che corrisponda già il canone di cui alla predetta lettera g) è considerato, con effetto immediato, decaduto dall'assegnazione.
2. Tali disposizioni non si applicano nel caso in cui l'assegnatario o un componente del suo nucleo familiare sia portatore di handicap e l'alloggio assegnato sia stato adeguato alle esigenze derivanti dall'handicap.
3. L'ente gestore interviene nel pagamento delle spese di trasloco nella misura determinata annualmente dallo stesso.
CAPO III
Autogestione



1. Gli enti gestori favoriscono e promuovono l'autogestione, da parte dell'utenza, dei servizi accessori e degli spazi comuni, sulla base dei criteri indicati nel presente articolo e in forza di apposito provvedimento-tipo approvato dalla giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti gli enti gestori e le organizzazioni sindacali rappresentative dell'utenza.
2. Per gli alloggi di nuova costruzione o recuperati, il contratto di locazione prevede l'assunzione diretta della gestione dei servizi da parte degli assegnatari.
3. In caso di particolari esigenze o difficoltà, l'ente gestore può deliberare di soprassedere alla attivazione dell'autogestione, ovvero di sospendere la prosecuzione, per i tempi strettamente necessari per far cessare le cause ostative assunte a base del deliberato.
4. Per gli alloggi già assegnati, gli enti gestori realizzano l'autogestione dei servizi entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge. Gli enti gestori debbano dotarsi di strumenti tecnici, operativi e giuridici di sostegno delle autogestioni, con particolare riguardo agli alloggi prevalentemente occupati da anziani o da persone non autonome.
5. Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni, gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli enti gestori i costi diretti ed indiretti dei servizi erogati.
6. E' facoltà degli enti gestori estendere l'autogestione alla piccola manutenzione, accreditando agli organi dell'autogestione una parte della quota del canone destinata alla manutenzione non superiore al trenta per cento.
7. Gli assegnatari che si rendono morosi verso l'autogestione sono considerati a tutti gli effetti inadempienti agli obblighi derivanti dal contratto di locazione.
8. La competenza ad eseguire azioni giudiziarie a carico degli assegnatari inadempienti spetta all'ente gestore, al quale gli organi responsabili dell'autogestione debbono fornire la documentazione contabile e amministrativa idonea all'esperimento delle azioni stesse.


1. E' fatto divieto agli enti gestori di proseguire o di iniziare l'attività di amministrazione degli stabili ceduti in proprietà integralmente o per una quota superiore ai 2/3 dell'intero stabile. Dal momento della costituzione del condominio, cessa per gli assegnatari in proprietà l'obbligo di corrispondere agli enti gestori le quote per spese generali, di amministrazione e manutenzione, ad eccezione di quelle afferenti al servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto, la cui misura è stabilita annualmente dalla Regione su proposta degli enti gestori stessi.
2. Le norme di cui al comma 1 si applicano altresì agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita, che costituiscono un'autogestione disciplinata dalle norme del codice civile sul condominio.
3. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell'ente gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento, che sono tenuti a versare direttamente all'amministratore.
TITOLO V
Autotutela



1. L'annullamento dell'assegnazione viene disposto con provvedimento del sindaco del comune competente nei seguenti casi:
a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;
b) per assegnazioni ottenute sulla base di dichiarazioni mendaci o di ducomentazioni risultate false.

2. In presenza di tali condizioni, comunque accertate prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il comune, contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata all'assegnatario delle risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine di trenta giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone contemporanea notizia dell'ente gestore.
3. I termini indicati al comma 2 sono raddoppiati per i lavoratori emigrati all'estero, nel caso in cui trattasi di accertamenti effettuati prima della consegna dell'alloggio.
4. Qualora dall'esame dei documenti prodotti dall'assegnatario non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate dal comune, il sindaco pronuncia l'annuallamento della assegnazione entro i successivi trenta giorni, sentito il parere della commissione di assegnazione.
5. L'annuallamento dell'assegnazione comporta, nel corso del rapporto di locazione, la risoluzione di diritto del contratto.
6. Il provvedimento del sindaco, che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a sei mesi, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe. Ai titoli esecutivi si applicano le disposizioni degli ultimi tre commi dell'articolo 11 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035.
7. Il provvedimento del sindaco ha carattere definitivo.


1. La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal sindaco del comune territorialmente competente nei casi in cui l'assegnatario:
a) abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;
b) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso ovvero non lo abbia occupato stabilmente nel termine di trenta giorni dalla consegna;
c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;
d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato alla lettera e);
e) fruisca di un reddito annuo complessivo superiore al limite stabilito per la permanenza del rapporto di assegnazione;
f) non abbia provveduto alla restituzione di altro alloggio di edilizia residenziale pubblica tenuto in godimento in qualsiasi località.

2. Per il procedimento si applicano le disposizioni previste per l'annullamento dell'assegnazione, fatta eccezione per il parere della commissione di assegnazione, che non è richiesto.
3. La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto ed il rilascio immediato dell'alloggio.
4. Il sindaco può tuttavia concedere un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile, fatta salva la graduatoria indicata all'articolo 49, per gli assegnatari che siano nelle condizioni di cui alla lettera e) del comma 1.


1. La qualità di assegnatario è conservata anche a colui che nel corso del rapporto superi il limite di reddito previsto per l'assegnazione di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 10, fino ad un massimo pari al doppio di tale importo limite.
2. Gli assegnatari con redditi superiori al limite indicato al comma 1 ricevono dall'ente gestore preavviso che la decadenza verrà dichiarata dopo tre ulteriori accertamenti annuali consecutivi che documentino la stabilizzazione del reddito al di sopra del predetto limite.
3. Il preavviso di cui al comma 2 determina automaticamente l'esclusione temporanea dalla eventuale cessione in proprietà dell'alloggio goduto.
4. Ai soli fini della decadenza dall'assegnazione, non concorre alla formazione del reddito del nucleo familiare il 50 per cento del reddito dei figli, convinventi con l'assegnatario, fino al compimento del loro 26.mo anno di età.
5. La Regione, nell'ambito dei provvedimenti di ripartizione dei fondi statali di edilizia agevolata, prevede, su proposta degli enti gestori e dei comuni interessati, la destinazione in via prioritaria di una quota degli alloggi compresi in detti programmi a favore degli assegnatari che abbiano ricevuto il preavviso di decadenza o che fruiscano di un reddito il cui limite sia superiore rispetto a quello consentito per la conservazione della qualità di assegnatario.


1. Gli enti gestori procedono alla risoluzione del contratto di locazione in caso di morosità superiore a due mesi con conseguente decadenza dall'assegnazione.
2. La morosità dell'assegnatario nel pagamento del canone può essere sanata entro trenta giorni dalla messa in mora per non più di una volta nel corso dell'anno.
3. Non è causa di risoluzione del contratto la morosità dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia dell'assegnatario, qualora ne siano derivate l'impossibilità o la grave difficoltà, accertata dall'ente gestore, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione.
4. Tale impossibilità o grave difficoltà non può comunque valere per più di sei mesi.
5. Sui canoni non corrisposti grava un tasso di interesse, a carico dell'assegnatario moroso, pari al tasso ufficiale di sconto in vigore all'atto della comunicazione di addebito e salva la facoltà dell'ente gestore di applicare l'indennità di mora pari al 6 per cento.
6. Il provvedimento di risoluzione del contratto, emanato dal locale rappresentante dell'ente gestore, deve contenere un termine per il rilascio dell'alloggio non superiore a novanta giorni. Detto provvedimento costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.
7. Nei confronti degli assegnatari inadempienti per morosità gli enti gestori possono applicare le procedure previste dall'articolo 32 del R.D. 1165/1938.


1. Alle cessioni illegali degli alloggi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50, fatte salve le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 386 del R.D. 1165/1938.
2. L'ente gestore competente per territorio dispone con proprio atto il rilascio degli alloggi occupati da cessionari senza titolo.
3. A tale fine diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.
4. L'atto dell'ente gestore, che deve contenere il termine per il rilascio non eccedenti i trenta giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 e non è soggetto a graduazioni o proroghe.


1. L'esclusione dall'assegnazione ai sensi del terzo e quarto comma dell'articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e dell'ultimo comma dell'articolo 53 della legge 5 agosto 1978, n. 457, viene disposta con provvedimento del sindaco del comune territorialmente competente.
2. Una volta accertate le condizioni previste dalle norme citate nel comma 1, il sindaco, contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata all'interessato delle risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine di trenta giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone contemporanea notizia all'ente gestore.
3. I termini indicati nel comma 2 sono raddoppiati per i lavoratori emigrati all'estero.
4. Qualora dall'esame dei documenti prodotti dagli interessati non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate dal comune, il sindaco pronuncia l'esclusione dalla assegnazione entro i successivi trenta giorni, sentito il parere obbligatorio della commissione di assegnazione.
5. Si osservano, in quanto applicabili, i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 47.
6. La esclusione dall'assegnazione può aver luogo soltanto nelle fasi successive all'applicazione della graduatoria definitiva.
TITOLO VI
Anagrafe dellÂ’utenza e del patrimonio abitativo



1. In attuazione della lettera f) dell'articolo 4 della legge 457/78, la giunta regionale provvede a formare e gestire:
a) l'anagrafe degli assegnatari in locazione semplice degli alloggi di proprietà degli enti pubblici, realizzati o recuperati con il concorso od il contributo dello Stato o degli enti pubblici, nonchè di quelli comunque appartenenti ad enti pubblici. Rientrano nella previsione normativa di cui al presente titolo anche gli alloggi realizzati o recuperati dalle cooperative edilizie o in base a programmi di edilizia agevolata o convenzionata, i prestiti individuali e le altre erogazioni finanziarie, purchè assistiti da contributi, sotto qualsiasi forma agevolativa erogati, dello Stato o di enti pubblici. Rientrano altresì nella previsione normativa di cui al presente titolo gli alloggi realizzati, risanati o comunque acquisiti per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica;
b) il censimento del patrimonio abitativo individuato alla lettera a);
c) l'anagrafe dei beneficiari di alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati a riscatto, patto di futura vendita o in proprietà;
d) l'anagrafe dei beneficiari di agevolazioni finanziarie pubbliche, ottenute per costruire, risanare, acquistare alloggi destinati ad essere goduti in proprietà privata.



1. Per l'attuazione degli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 53, la giunta regionale, avvalendosi degli enti proprietari o gestori degli alloggi pubblici, cura l'acquisizione degli elementi conoscitivi necessari per:
a) il controllo volto ad evitare la duplicazione di assegnazioni di alloggi pubblici;
b) la verifica della legittimità dello stato d'uso degli alloggi pubblici e la corretta gestione del patrimonio residenziale pubblico;
c) la formazione di programmi di manutenzione, risanamento, ristrutturazione del patrimonio residenziale pubblico;
d) la promozione di interventi atti a realizzare il pieno e razionale utilizzo della capacità ricettiva degli alloggi, anche mediante la mobilità dell'utenza all'interno del patrimonio di edilizia residenziale;
e) la costituzione dell'autogestione dei servizi ai sensi del titolo IV, capo III, della presente legge.



1. Le anagrafi di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 53, sono finalizzate ad evitare la duplicazione di agevolazioni pubbliche a favore del medesimo beneficiario nonchè a fornire allo Stato, alla Regione, ai comuni ed agli enti gestori una precisa conoscenza dei dati relativi alle caratteristiche sia dei beneficiari che delle agevolazioni concesse.
2. Per le finalità di cui al comma 1 copia degli elaborati ivi indicati e relativi aggiornamenti sono inviati ai comuni e agli enti gestori.


1. La rilevazione dei dati necessari per la formazione e per l'aggiornamento dell'anagrafe degli assegnatari e del consimento del patrimonio di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 53, viene effettuata dagli enti gestori, nei tempi e secondo le modalità stabilite dalla giunta regionale.
2. La giunta regionale stabilisce gli indirizzi operativi, gli strumenti e le modalità per la realizzazione dell'anagrafe regionale, sovraintende e coordina l'attività di rilevazione dei dati, provvede alla unificazione a livello regionale dei dati raccolti, alla loro elaborazione ed aggiornamento.


1. Ai fini dell'attuazione dell'anagrafe di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 53, la giunta regionale provvede alla tenuta degli elenchi nominativi dei beneficiari dei mutui agevolati in ammortamento, nonchè al loro aggiornamento. A tal fine la giunta regionale provvede a richiedere ai beneficiari di agevolazioni pubbliche concesse successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge le informazioni e la documentazione necessarie al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 54.


1. Qualora gli assegnatari ed i beneficiari di cui all'articolo 53 non producano la documentazione richiesta dalla Regione, o dall'ente da essa delegato per la realizzazione degli adempimenti di competenza, e non consentano l'accesso nel proprio alloggio agli incaricati della rilevazione, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 23 della legge 8 agosto 1977, n. 513, nonché le altre disposizioni previste dalla presente legge.


1. Gli enti proprietari e gestori di alloggi interessati dal censimento di cui all'articolo 53 nonché gli altri enti pubblici e gli organi dell'amministrazione dello Stato sono tenuti, in attuazione dell'articolo 23 della legge 513/77, a fornire alla Regione o all'ente da essa delegato le informazioni e la documentazione in loro possesso utili alla realizzazione delle anagrafi.
2. Agli stessi obblighi sono soggetti i soci di cooperative edilizie assegnatari in proprietà degli alloggi sociali.


1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente titolo si provvede con i finanziamenti assegnati dal CER alla Regione ai sensi della normativa di finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica.
TITOLO VII
Sanzioni pecuniarie amministrative



1. L'assegnatario in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica il quale, al di fuori dei casi previsti dalla legge cede in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, l'alloggio medesimo, è punito, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000.


1. Chiunque occupi senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica è punito, fatto sal quanto disposto dall'articolo 51, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000.


1. Chiunque muti la destinazione d'uso dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è punito, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000.


1. Chiunque adibisca l'alloggio di edilizia residenziale pubblica ad attività illecite è punito, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 48, con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000.


1. Chiunque non abbia provveduto alla restituzione di altro alloggio di edilizia residenziale pubblica, tenuto in godimento in qualsiasi località, ovvero non lo abbia occupato stabilmente nel termine fissato dall'ente gestore, è punito, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 alire 1.000.000.


1. L'assegnatario o altro componente del nucleo familiare che arrechi danni all'alloggio assegnatogli, ovvero alle pertinenze esclusive o condominiali, ovvero alle parti comuni del fabbricato in cui è ricompreso l'alloggio è punito, fatto salvo quanto disposto dalla normativa contenuta nel contratto di locazione e nella presente legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 500.000.


1. L'assegnatario o altro componente del nucleo familiare che apporti modifiche all'alloggio o alle pertienze del fabbricato senza preventiva autorizzazione del comune o dell'ente gestore, ovvero alteri in qualsiasi modo o mezzo la destinazione originaria delle parti comuni dell'immobile di cui è parte l'alloggio assegnatogli, è punito, fatto salvo quanto disposto dalla normativa contenuta nel contratto di locazione e nella presente legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000.


1. L'assegnatario o altro componente del nucleo familiare che violi norme specifiche del regolamento degli inquilini, che turbi la pacifica convivenza nel comdominio e che in genere si renda inadempiente agli obblighi prescritti dal contratto di locazione e dai regolamenti adottati dall'ente gestore per l'uso e la manutenzione degli immobili di edilizia residenziale pubblica, è punito, fatto salvo quanto previsto dalla normativa contrattuale e dalla presente legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 30.000 a lire 300.000.


1. L'assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica che in qualsiasi modo o mezzo ostacoli il funzionamento dell'autogestione nei fabbricati di edilizia residenziale pubblica prevista dal titolo IV, capo III, della presente legge, in particolare omettendo il rimborso agli organi dell'autogestione stessa, ovvero agli enti gestori, dei costi diretti e indiretti sostenuti per l'erogazione dei servizi, è punito, fatto salvo quanto previsto dalla normativa contenuta nel contratto di locazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000.


1. L'assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica o il beneficiario di agevolazioni finanziarie pubbliche, che non presenti nel termine assegnato dagli organismi preposti alla costituzione e gestione dell'anagrafe dell'utenza e del patriminio, la documentazione richiesta, ovvero ostacoli l'accesso nelle abitazioni agli incaricati della rilevazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 20.000 a lire 200.000.


1. Le sanzioni previste dalla presente legge sono irrogate dal legale rappresentante dello IACP competente per territorio con la procedura stabilita dalla L.R. 5 luglio 1983, n. 16.
2. I proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 sono destinati, fatto salvo il 30 per cento per la copertura forfettaria delle spese afferenti il servizio di accertamento e riscossione, alla costituzione di un fondo sociale a favore degli assegnatari inseriti nelle fasce di reddito di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 34, sotto forma di contributo sulle spese per i servizi autogestiti.
TITOLO VIII
Disposizioni finali e transitorie



1. Gli enti gestori notificano agli interessati il primo preavviso di cui all'articolo 49 sulla base dei redditi percepiti nell'anno 1988 e dichiarati nel 1989.
2. Rimangono prive di efficacia le notifiche effettuate ed i provvedimenti emessi in attuazione dell'articolo 52 della L.R. 30 novembre 1983, n. 38.


1. Sono esclusi dal calcolo per la determinazione del reddito convenzionale utile ai fini dell'assegnazione e della determinazione del canone sociale i sussidi e gli assegni fruiti da portatori di handicap assegnatari, o loro conviventi, percepiti successivamente al 31 dicembre 1987.


1. A decorrere dal 1 gennaio 1991 i comuni e gli altri enti locali si avvalgono, per la gestione e la manutenzione del patrimonio pubblico di loro proprietà , degli istituti autonomi per le case popolari operanti nella regione secondo le rispettive competenze territoriali.
2. La giunta regionale, anche al fine di promuovere l'unificazione gestionale del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, approva il testo della convenzione-tipo tra gli enti locali e gli IACP.


1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali: 30 novembre 1983, n. 38; 12 aprile 1986, n. 7; 2 gennaio 1989, n. 1.
2. Restano salvi gli atti e i provvedimenti adottati e i procedimenti ancorchè non conclusi assunti ai sensi delle leggi regionali abrogate dal comma 1.