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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 14 novembre 1990, n. 28
Titolo:Modificazioni del Regolamento edilizio tipo 14 settembre 1989 n. 23
Pubblicazione:(B.U. 22 novembre 1990, n. 139)
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:EDILIZIA
Materia:Edilizia non abitativa

Sommario




Art. 1

Il termine fissato dal comma 1 dell'articolo 103 del regolamento 14 settembre 1989, n. 23, è differito di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 2

I commi 2 e 3 dell'articolo 103 del regolamento 14 settembre 1989, n. 23, sono sostituiti con i seguenti:
"2. Decorso il termine di cui al comma 1, fermo restando per i comuni che non vi abbiano provveduto l'obbligo di adeguamento, le norme del regolamento edilizio tipo prevalgono sulle norme dei regolamenti edilizi comunali, nonché sulle altre norme comunali in materia edilizia.
3. Il regolamento edilizio comunale adeguato ai sensi del comma 1, è soggetto all'approvazione di cui all'articolo 36 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni".


Art. 3

L'articolo 104 del regolamento 14 settembre 1989, n. 23 è sostituito con il seguente:
"Norme finali per l'attuazione del regolamento edilizio tipo
1. Sono fatte salve le norme tecniche di attuazione (NTA) degli strumenti urbanistici attuativi d'iniziativa pubblica purchè definitivamente approvate alla data del 29 settembre 1990, nonché quelle degli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata purchè convenzionata alla data del 29 settembre 1990: sono altresì fatte salve le concessioni edilizie e le autorizzazioni rilasciate alla data delle adozioni del regolamento edilizio comunale in adeguamento al regolamento edilizo tipo".


Art. 4

All'articolo 83 del regolamento 14 settembre 1989 n. 23 è aggiunto il seguente comma:
"5-bis. Le volumetrie necessarie all'abbattimento delle barriere architettoniche limitatamente alla realizzazione degli ascensori sono computate in deroga alle previsioni di cui alla lettera d) dell'articolo 13, per i soli edifici esistenti".


Art. 5

All'art. 87 del regolamento 14 settembre 1989, n. 23 è aggiunto il seguente commaa:
"5-bis. Le opere strettamente necessarie nelle strutture produttive esistenti per l'abbattimento dei fumi e sostanze nocive non sono computate ai fini della volumetria delle distanze dai confini e delle altezze".


Art. 6

Il comma 3 dell'articolo 64 del regolamento 14 settembre 1989, n. 23, è abrogato.