Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo storico |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 25 maggio 1999, n. 13
Titolo:Disciplina regionale della difesa del suolo.
Pubblicazione:( B.U. 03 giugno 1999, n. 57 )
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:AMBIENTE
Materia:Difesa del suolo - Risorse idriche - Bonifica
Note:Ai sensi dello art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni dello art. 15 e art. 16, comma 1, di questa legge, esercitate dalle Province, sono trasferite alla Regione.

Ai sensi del comma 10 dello art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni, ogni riferimento alle Province contenuto nella normativa regionale vigente relativamente allo esercizio delle funzioni di cui al comma 2 dello art. 2 della medesima legge, si intende fatto alla Regione.

Sommario





1. La Regione, nel rispetto della normativa europea e statale vigente e, in particolare, della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), persegue le finalità di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico, sociale e la tutela degli aspetti ambientali connessi.
2. La Regione raccorda, in attuazione agli indirizzi del programma regionale di sviluppo, l'attività di difesa del suolo con gli strumenti di programmazione e di pianificazione territoriale e con gli strumenti di programmazione settoriale.
3. A tal fine, la Regione, gli enti dipendenti e gli enti locali svolgono le opportune azioni di carattere conoscitivo, di programmazione e di pianificazione degli interventi di attuazione degli stessi ai sensi degli articoli 55 e 56 del d.lgs. 152/2006.
4. (Abrogato)

Nota relativa all'articolo 1
Così modificato dall'art. 5, l.r. 29 settembre 2026, n. 12.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 23, l.r. 29 settembre 2026, n. 12, le disposizioni abrogate con la medesima legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime nel periodo della loro vigenza.


Art. 2

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 2
Abrogato dall'art. 5, l.r. 29 settembre 2026, n. 12.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 23, l.r. 29 settembre 2026, n. 12, le disposizioni abrogate con la medesima legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime nel periodo della loro vigenza.


Art. 3

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 3
Abrogato dall'art. 5, l.r. 29 settembre 2026, n. 12.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 23, l.r. 29 settembre 2026, n. 12, le disposizioni abrogate con la medesima legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime nel periodo della loro vigenza.


Art. 4

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 4
Prima modificato dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, poi abrogato dall'art. 5, l.r. 29 settembre 2026, n. 12.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 23, l.r. 29 settembre 2026, n. 12, le disposizioni abrogate con la medesima legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime nel periodo della loro vigenza.


Art. 5

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 5
Abrogato dall'art. 5, l.r. 29 settembre 2026, n. 12.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 23, l.r. 29 settembre 2026, n. 12, le disposizioni abrogate con la medesima legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime nel periodo della loro vigenza.


Art. 6

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 6
Prima modificato dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, poi abrogato dall'art. 5, l.r. 29 settembre 2026, n. 12.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 23, l.r. 29 settembre 2026, n. 12, le disposizioni abrogate con la medesima legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime nel periodo della loro vigenza.


Art. 7

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 7
Abrogato dall'art. 5, l.r. 29 settembre 2026, n. 12.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 23, l.r. 29 settembre 2026, n. 12, le disposizioni abrogate con la medesima legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime nel periodo della loro vigenza.


Art. 8

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 8
Abrogato dall'art. 5, l.r. 29 settembre 2026, n. 12.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 23, l.r. 29 settembre 2026, n. 12, le disposizioni abrogate con la medesima legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime nel periodo della loro vigenza.



1. La Regione gestisce e coordina, avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche ai sensi della l.r. 2 settembre 1997, n. 60, una rete regionale di rilevamento e sorveglianza ai fini della difesa del suolo, definendo con gli altri servizi regionali interessati, con le amministrazioni statali, con i servizi delle Regioni confinanti e con gli altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore, le integrazioni ed i coordinamenti necessari.
2. La Regione, i Comuni, le Comunità montane operano secondo criteri e metodi di collaborazione e sono tenuti a comunicarsi informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento dei rispettivi compiti, anche attraverso la costituzione di sistemi informativi comuni ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 60/1997.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del d.l. 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267, la Regione acquisisce, senza oneri ed in forma riproducibile, ogni informazione utile presso tutte le amministrazioni pubbliche, le università e gli istituti di ricerca.

Nota relativa all'articolo 9
Così modificato dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13.
Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.


Art. 10

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 10
Abrogato dall'art. 5, l.r. 29 settembre 2026, n. 12.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 23, l.r. 29 settembre 2026, n. 12, le disposizioni abrogate con la medesima legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime nel periodo della loro vigenza.


Art. 11

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 11
Abrogato dall'art. 5, l.r. 29 settembre 2026, n. 12.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 23, l.r. 29 settembre 2026, n. 12, le disposizioni abrogate con la medesima legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime nel periodo della loro vigenza.


Art. 12

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 12
Abrogato dall'art. 5, l.r. 29 settembre 2026, n. 12.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 23, l.r. 29 settembre 2026, n. 12, le disposizioni abrogate con la medesima legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime nel periodo della loro vigenza.


Art. 13

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 13
Abrogato dall'art. 5, l.r. 29 settembre 2026, n. 12.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 23, l.r. 29 settembre 2026, n. 12, le disposizioni abrogate con la medesima legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime nel periodo della loro vigenza.



1. La Regione, in materia di difesa del suolo, esercita, oltre alle funzioni legislative e regolamentari, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale ed in particolare quelle concernenti:
a) (abrogata)
b) l'attività di indirizzo e coordinamento, le attività di direttiva, di vigilanza e di sostituzione nei confronti degli enti destinatari di conferimento di funzioni amministrative;
c) (abrogata)
d) (abrogata)
e) la programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi a difesa delle coste e degli abitati costieri;
f) (abrogata)
g) il monitoraggio degli usi delle acque pubbliche;
h) le concessioni di grandi derivazioni di acqua di cui all'articolo 6 del t.u. 1775/1933.
i) (abrogata)


Nota relativa all'articolo 14
Così modificato dall'art. 7, l.r. 6 novembre 2002, n. 23, e dall'art. 5, l.r. 29 settembre 2026, n. 12.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 23, l.r. 29 settembre 2026, n. 12, le disposizioni abrogate con la medesima legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime nel periodo della loro vigenza.


Art. 15

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 15
Abrogato dall'art. 5, l.r. 29 settembre 2026, n. 12.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 23, l.r. 29 settembre 2026, n. 12, le disposizioni abrogate con la medesima legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime nel periodo della loro vigenza.



1. Sono conferite alle Province le funzioni amministrative di competenza regionale concernenti:
a) la progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche, la polizia idraulica, il pronto intervento idraulico, la polizia delle acque, il servizio idrometrico e di piena, la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni interessanti la difesa del suolo, ivi compresa l'imposizione di limitazione e divieti dell'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul corso d'acqua;
b) il vincolo idrogeologico;
c) le autorizzazioni per la realizzazione degli impianti di trasporto, trasformazione o distribuzione di energia elettrica comunque prodotta, avente tensione fino a 150 mila volt;
d) la realizzazione di opere di consolidamento dei versanti di cui al d.lgs. 30 giugno 1918, n. 1019;
e) le opere di pronto intervento di cui al d.lgs. 12 aprile 1948, n. 1010;
f) le autorizzazioni per opere di difesa e regimazione idraulica richieste da terzi;
g) le concessioni di spiagge lacuali, superficiali e pertinenze per i laghi;
h) le autorizzazioni o concessioni di attraversamento di corsi d'acqua;
i) le concessioni di piccole derivazioni, compresa la delimitazione delle aree di rispetto delle captazioni potabili e le concessioni trentennali per pozzi di uso irriguo;
l) le licenze per l'attingimento di acqua pubblica, nonché le ricerche, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee;
m) le autorizzazioni per coperture o sistemazioni di sponde con sistemazione degli alvei;
n) le autorizzazioni per la costruzione di argini e le opere di cui all'articolo 60, commi 1 e 2, del r.d. 523/1904;
o) i provvedimenti di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64;
p) la denuncia di opere di conglomerato cementizio armato, normale o precompresso o a struttura metallica di cui agli articoli 4 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 e successive modificazioni ed integrazioni;
q) la nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche qualora tra più utenti debba farsi luogo alle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Qualora il corso d'acqua riguardi il territorio di più Province la nomina dovrà avvenire d'intesa tra queste ultime;
q bis) la realizza;ione delle dighe non ricomprese nell'articolo 91, comma 1, del d.lgs.112/1998.

2. (Abrogato)

Nota relativa all'articolo 16
Così modificato dagli artt. 7 e 8, l.r. 6 novembre 2002, n. 23, e dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13.
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, la funzione del comma 1 di questo articolo è trasferita alla Regione.
Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.



1. Per la realizzazione di interventi destinati alla riduzione del rischio idrogeologico il soggetto attuatore in qualità di autorità espropriante, ai sensi dell'articolo 15 delle Norme di attuazione del “Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (PAI). Articolo 11 della l.r. 25 maggio 1999, n. 13” approvato con la deliberazione del Consiglio regionale 21 gennaio 2004, n.116, può disporre nel territorio regionale la costituzione di servitù di allagamento sulle aree interessate dalla periodica espansione delle acque e per le quali non si procede tramite ablazione del diritto di proprietà.
2. Il provvedimento di costituzione della servitù di cui al comma 1 è trascritto nei pubblici registri immobiliari ai sensi della normativa vigente in materia.
3. Ai proprietari delle aree assoggettate alla costituzione della servitù di cui al comma 1 è corrisposta una indennità determinata in misura non inferiore ad un terzo e non superiore a due terzi di quella spettante per la medesima area in conformità ai criteri previsti dalla normativa vigente in materia di espropriazione. Tale indennità è finalizzata a compensare sia il danno derivante dalla perdita di valore del bene sia il danno correlato alla perdita di produzione.
4. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, definisce i criteri di calcolo dell'indennità, tenendo conto delle previsioni di cui al comma 3, della frequenza e durata delle piene, dei volumi d'acqua previsti, del tipo di coltura praticata nel fondo, nonché dei tiranti idrici e dell'esistenza di eventuali vincoli idrogeologici derivanti dalla pianificazione di bacino ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
5. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, per le aree assoggettate a servitù di allagamento, dalla data della trascrizione del provvedimento di cui al comma 2 non sono riconosciute ulteriori somme a titolo di indennizzo o risarcimento per eventuali danni.
6. Il soggetto attuatore di cui al comma 1 può stipulare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), una convenzione con l'imprenditore agricolo che coltiva le aree asservite al fine di assicurare la necessaria manutenzione delle opere idrauliche.
7. Per quanto non previsto in questo articolo, trovano applicazione le disposizioni del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

Nota relativa all'articolo 16 bis
Aggiunto dall'art. 1, l.r. 18 dicembre 2017, n. 35.

Ai sensi dell'art. 3, l.r. 18 dicembre 2017, n. 35, la Giunta regionale adotta l'atto di cui al comma 4 di questo articolo, introdotto dall'art. 1 della citata legge, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.



1. Sono conferite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti i provvedimenti relativi agli abitati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, ivi compresa l'approvazione dei progetti generali di consolidamento.
2. Ai fini della difesa dei centri abitati i Comuni provvedono alla pulizia dei tratti degli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d'acqua interni ai centri stessi, nonché alla manutenzione dei muri ad argine, dei parapetti e delle altre opere, predisposte a difesa dei centri abitati medesimi, qualora detti tratti ed opere non risultino classificati ai sensi del r.d. 25 luglio 1904, n. 523 ad esclusione delle opere a carico dei proprietari e possessori di cui all'articolo 12, comma 3, dello stesso r.d. 523/1904. L'esecuzione delle opere e dei servizi può avvenire secondo quanto disposto dalla l.r. 20 giugno 1997, n. 35.
3. I Comuni possono esercitare le funzioni di cui alla presente legge in forma associata; l'esercizio associato di tali funzioni, per i Comuni ricadenti nel territorio montano, spetta alle Comunità montane.


1. La Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali e previa concertazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative, identifica, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le strutture organizzative e i contingenti di personale preposti allo svolgimento delle funzioni conferite ed adotta i provvedimenti di cui ai successivi commi.
2. La Giunta regionale, tenuto conto anche delle eventuali richieste di trasferimento del personale, approva entro sei mesi gli elenchi nominativi, distinti per ente destinatario, del personale da trasferire, ivi compreso il personale trasferito dallo Stato. Il trasferimento agli enti locali avviene contestualmente al trasferimento delle funzioni e comunque da completarsi entro e non oltre il 31 dicembre 1999. All'atto del conferimento delle funzioni la Giunta regionale provvede altresì alla soppressione o alla rideterminazione delle competenze delle strutture organizzative interessate.
3. I posti dei contingenti di personale individuati ai sensi del comma 1 sono portati in diminuzione della dotazione organica del personale della Giunta regionale e sono automaticamente soppressi all'atto del trasferimento del personale.
4. Il personale regionale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità di servizio già maturata; nei confronti di tale personale continua inoltre ad applicarsi il trattamento previdenziale di cui alla l.r. 3 novembre 1984, n. 34.
5. La Giunta regionale, mediante contrattazione con le rappresentanze sindacali regionali maggiormente rappresentative, stabilisce inoltre le modalità di applicazione al personale trasferito di forme di incentivazione anche utilizzando gli stanziamenti previsti per il fondo della produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi.
6. Gli oneri relativi al personale trasferito sono a carico della Regione che vi provvede per l'anno in cui viene disposto il trasferimento con apposito stanziamento iscritto nel bilancio di previsione. Per gli anni successivi tali oneri vengono portati in aumento della dotazione finanziaria assegnata agli enti locali per far fronte alle spese relative alle funzioni conferite.

Nota relativa all'articolo 18
Così modificato dall'art. 16, l.r. 10 aprile 2007, n. 4.


1. La Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, individua i beni strumentali necessari all'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali.
2. I beni mobili ed immobili di proprietà della Regione ed utilizzati per le funzioni conferite sono assegnati agli enti destinatari delle stesse.
3. Il Presidente della Giunta regionale provvede all'assegnazione dei beni individuati con apposito inventario redatto dal competente servizio regionale in contraddittorio con ciascun ente. Con lo stesso atto viene stabilito il titolo dell'assegnazione, disponendosi il trasferimento della proprietà in caso di funzione attribuita. In caso di funzione delegata l'assegnazione può essere disposta anche a titolo di comodato.
4. I documenti riguardanti le funzioni conferite vengono consegnati, mediante elenchi descrittivi, agli enti destinatari. Resta salva la facoltà della Regione di chiedere e ottenere la restituzione oppure copia conforme di ogni documento consegnato.

Nota relativa all'articolo 19
Così modificato dall'art. 16, l.r. 10 aprile 2007, n. 4.

Art. 20

................................................................................

Nota relativa all'articolo 20
Abrogato dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13.

Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.



1. Restano ferme le funzioni regionali in materia di costruzioni in zone sismiche di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 per le opere di ricostruzione conseguenti alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, fino alla completa realizzazione delle opere medesime.


1. Alle spese occorrenti per l'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell'articolo 7 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e con risorse finanziarie della Regione da determinarsi, annualmente, con le leggi di approvazione dei singoli bilanci.
2. Le disponibilità determinate ai sensi del comma 1 sono corrisposte per le funzioni attribuite in ragione d'anno e con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni stesse.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire i capitoli occorrenti preordinati ai riflessi della gestione; gli atti adottati sono pubblicati nel B.U.R. entro quindici giorni e comunicati al Consiglio regionale entro gli stessi termini.


1. ...........................................................................................

Nota relativa all'articolo 23
Abroga, con la decorrenza di cui all'art.18, gli artt. 4; 5; 6, commi 3, 4, 6 e 7; 7, commi 2, 3, 4 e 5; 8, comma 3, e 9, commi 2 e 3, l.r. 3 maggio 1985, n. 29.


1. La presente legge entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegati

Allegato A
Abrogato dall'art. 5, l.r. 29 settembre 2026, n. 12. Ai sensi del comma 3 dell'art. 23, l.r. 29 settembre 2026, n. 12, le disposizioni abrogate con la medesima legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime nel periodo della loro vigenza.
 

Allegato B
Abrogato dall'art. 5, l.r. 29 settembre 2026, n. 12. Ai sensi del comma 3 dell'art. 23, l.r. 29 settembre 2026, n. 12, le disposizioni abrogate con la medesima legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime nel periodo della loro vigenza.