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Atto:LEGGE REGIONALE 6 aprile 2004, n. 6
Titolo:Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale.
Pubblicazione:( B.U. 15 aprile 2004, n. 36 )
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:AMBIENTE
Materia:Inquinamenti - Squilibri ambientali - Gestione dei rifiuti

Sommario





1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e dell'articolo 74 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), disciplina l'individuazione delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale e gli interventi organici di eliminazione o riduzione dei fenomeni di inquinamento e di squilibrio ambientale, individuati dai relativi piani di risanamento.


1. La Regione, previa intesa con gli enti locali interessati, individua gli ambiti territoriali e gli eventuali tratti marittimi ad essi prospicienti, caratterizzati da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nel suolo, nei corpi idrici e nell'atmosfera, nonché da una elevata concentrazione di stabilimenti industriali e di infrastrutture con possibilità di incidente rilevante e li dichiara aree ad elevato rischio di crisi ambientale.
2. Per rischio di crisi ambientale si intendono gli effetti attesi e non desiderati che le alterazioni e le situazioni di rischio di cui al comma 1 possono causare sulle persone, sulle risorse ambientali e storico-culturali, sul patrimonio edilizio, sulle infrastrutture, sull'organizzazione territoriale ed economica in genere.
3. La dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale è finalizzata anche ad individuare, attraverso le prime linee del piano di risanamento di cui all'articolo 3, gli obiettivi di tutela ambientale e di promozione dello sviluppo sostenibile da perseguire ed è effettuata sulla base dei seguenti elementi:
a) ambito territoriale minimo da considerare;
b) valutazione della qualità dell'ambiente nell'ambito territoriale considerato, attraverso indici di rilevamento individuati nel rispetto dei parametri qualitativi di tutela dell'ambiente fissati dalla normativa statale e comunitaria di riferimento;
c) rischio di eventi straordinari, quali alluvioni, incendi, dissesti idrogeologici, incidenti rilevanti ai sensi del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), valutato secondo valori di riferimento conformi ai parametri fissati dalla normativa statale e comunitaria in materia di sicurezza pubblica e di tutela ambientale;
d) fattori di pressione che gravitano sull'area, con particolare riferimento alla produzione di energia, alle reti di trasporto, alla densità abitativa, alla presenza di stabilimenti industriali e di elevate concentrazioni di attività economiche in genere.

4. La Giunta regionale determina i criteri e gli indirizzi per definire gli opportuni rapporti tra la qualità dell'ambiente, i fattori di pressione, i rischi indicati al comma 3, lettera c), e la popolazione esposta, la quale viene individuata tenendo conto del numero dei residenti e di coloro che normalmente lavorano nell'area, della presenza di infrastrutture sensibili, quali scuole e ospedali, e della popolazione fluttuante.
5. L'individuazione e la dichiarazione di cui al presente articolo sono effettuate con deliberazione del Consiglio regionale, adottata su proposta della Giunta regionale. Alla copertura dei relativi oneri a carico della Regione si provvede con le modalità di cui all'articolo 6.
6. La dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale ha una validità di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta. Il rinnovo della dichiarazione avviene con la medesima procedura di cui al presente articolo.

Nota relativa all'articolo 2
Così modificato dall'art. 1, l.r. 12 ottobre 2004, n. 21.


1. Per ciascuna area dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi dell'articolo 2, il piano di risanamento individua le misure e gli interventi idonei:
a) ad eliminare o ridurre i fenomeni di inquinamento e di squilibrio ambientale, anche con la realizzazione e l'impiego di appositi impianti o apparati;
b) a favorire e promuovere lo sviluppo ambientalmente sostenibile dei settori produttivi e la migliore utilizzazione dei dispositivi di eliminazione o riduzione dell'inquinamento e dei fenomeni di squilibrio;
c) ad incrementare le condizioni generali di sicurezza;
d) a garantire, in funzione del raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere a), b) e c), attraverso opportuni strumenti di concertazione tra gli enti territoriali competenti e gli altri soggetti eventualmente interessati, il coordinamento delle normative e degli strumenti urbanistici;
e) a garantire la vigilanza e il controllo sullo stato dell'ambiente, sull'attuazione degli interventi e sull'efficacia degli stessi nel risolvere lo stato di crisi.

2. Le Province, anche in concorso tra loro nel caso di aree che interessino i rispettivi territori, elaborano il piano di risanamento, che deve in via prioritaria individuare le misure urgenti per rimuovere le situazioni di rischio e per avviare il recupero ambientale e la riqualificazione dell'area. Le Province individuano altresì le forme più opportune di coordinamento e di collaborazione tecnica tra i soggetti coinvolti nell'elaborazione del piano.
3. Al piano di risanamento è allegato il piano finanziario, nel quale vengono indicate le risorse pubbliche e private necessarie, gli strumenti di gestione del piano, i tempi e le procedure per la sua attuazione.
4. Il piano di risanamento, con l'allegato piano finanziario, è approvato dal Consiglio regionale. Il piano ha una validità di dieci anni a decorrere dalla data di approvazione.
5. L'approvazione del piano di risanamento ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere in esso previste, le quali debbono essere attuate entro il periodo di validità del piano medesimo. Nei casi di accertata inadempienza da parte delle autorità competenti alla realizzazione delle opere, la Regione assegna ad esse un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale provvede in via sostitutiva nell'ambito delle risorse definite dal piano.
6. Per le emissioni e gli scarichi nell'ambiente il piano di risanamento può prevedere, qualora sia necessario per eliminare o ridurre l'inquinamento e i fenomeni di squilibrio, limiti o valori più restrittivi di quelli precedentemente autorizzati ai singoli impianti o degli standard fissati dalla normativa o dai piani di settore.


1. Qualora il piano di risanamento contenga prescrizioni in materia di pianificazione urbanistica e di assetto del territorio, la sua approvazione costituisce variante al piano territoriale di coordinamento della Provincia e al Piano di inquadramento territoriale (PIT).
2. Gli enti locali territorialmente competenti, entro dodici mesi dall'approvazione del piano di risanamento, adeguano i propri strumenti urbanistici generali e attuativi alle disposizioni del piano stesso.
3. Ove la particolare complessità delle questioni richieda la definizione di indirizzi tecnici e progettuali di particolare dettaglio, il piano individua le varianti in adeguamento e gli specifici programmi e progetti che necessitano, prima della loro definitiva approvazione, di ulteriori approfondimenti tecnico-scientifici, indicando altresì i soggetti incaricati di tali elaborazioni e i tempi necessari.
4. Il rapporto ambientale contenuto nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui agli articoli da 12 a 17 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), relativo agli strumenti di pianificazione e di programmazione urbanistica e territoriale e loro varianti che riguardano territori ricompresi, in tutto o in parte, all'interno di aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale, deve contenere gli obiettivi di tutela ambientale e di promozione dello sviluppo sostenibile previsti nel Piano di Risanamento o individuati con la dichiarazione di cui all'articolo 2.
5. Nei casi di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui agli articoli da 12 a 17 del d.lgs. 152/2006 relativa agli strumenti di pianificazione e di programmazione urbanistica e territoriale e loro varianti che riguardano territori ricompresi, in tutto o in parte, all'interno di aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale, tra i soggetti con competenze ambientali da consultare ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del medesimo decreto legislativo, sono compresi le competenti strutture organizzative regionali e provinciali, l'ARPAM e il Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio.
6. (Abrogato)

Nota relativa all'articolo 4
Così modificato dall'art. 31, l.r. 16 febbraio 2015, n. 3.


1. Durante il periodo di validità del piano di risanamento, le Province, in collaborazione con i Comuni interessati e con l'ARPAM, redigono annualmente una relazione sull'evoluzione della situazione ambientale con riferimento allo stato di attuazione del piano. La relazione è inviata alla Regione e agli enti locali territorialmente competenti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
2. Sulla base delle valutazioni espresse nella relazione di cui al comma 1, il piano di risanamento può essere modificato con le medesime procedure di cui agli articoli 3 e 4, fermo restando il periodo della sua validità.


1. Alle spese occorrenti per l'attuazione della presente legge si provvede, per quanto di competenza regionale, con utilizzo delle risorse trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 112/1998 e dell'articolo 7, comma 1, della legge 59/1997 e con risorse proprie.
2. Per l'anno 2004 alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede per la somma di euro 25.000,00 mediante impiego di quota parte delle risorse proprie della Regione iscritte nell'UPB 4.22.02 e le eventuali assegnazioni dello Stato che saranno iscritte nella medesima UPB 4.22.02.
3. Per l'anno 2004, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le opportune variazioni al bilancio di previsione e al piano operativo annuale.
4. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.


1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta i criteri e gli indirizzi di cui all'articolo 2, comma 4, e le linee guida di cui all'articolo 4, comma 6.
2. Agli strumenti urbanistici e loro varianti, adottati ma non ancora approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica quanto stabilito dall'articolo 4, commi 4 e 5.
3. Per l'area di Ancona, Falconara e Bassa Valle dell'Esino, dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale con deliberazione del Consiglio regionale 1° marzo 2000, n. 305, all'elaborazione del piano di risanamento, di cui all'articolo 3, provvede la Giunta regionale con le medesime procedure di cui agli articoli 3 e 4 e comunque d'intesa con gli enti locali territorialmente interessati. Le forme di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti coinvolti nell'elaborazione del piano previste dall'articolo 3, comma 2, sono quelle definite in attuazione dell'accordo di programma concordato con il Ministero dell'ambiente.