| Atto: | LEGGE REGIONALE 9 giugno 2006, n. 6 |
| Titolo: | Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34: "Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari" e alla legge regionale 8 agosto 1997, n. 54: "Misure flessibili di gestione del personale della Regione e degli Enti da essa dipendenti e norme sul funzionamento e sul trattamento economico accessorio degli addetti alle segreterie particolari" |
| Pubblicazione: | (B.U. 22 giugno 2006, n. 65) |
| Stato: | Vigente |
| Tema: | A. ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
| Settore: | A.1. ASPETTI ISTITUZIONALI |
| Materia: | A.1.3 Consiglieri e assessori regionali - Gruppi consiliari |
1. ………………………………………………………………………………………..
Nota relativa all'articolo 1:1. ………………………………………………………………………………………
Nota relativa all'articolo 2:1. Le convenzioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge con il personale esterno dei gruppi consiliari sono convertite in rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato qualora l’interessato ne faccia richiesta all’ufficio di presidenza del Consiglio regionale entro sei mesi dalla medesima data.