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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 4 gennaio 2007, n. 1
Titolo:Regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari della Giunta regionale, delle Aziende del servizio sanitario regionale, degli Enti e delle Agenzie regionali e degli altri Enti controllati e vigilati dalla Regione in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (articolo 20, comma 2, e articolo 21, comma 2)
Pubblicazione:(B.U. 18 gennaio 2007, n. 6)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Attività amministrativa

Sommario





1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte della Giunta regionale, nonché da parte delle Aziende del servizio sanitario della Regione, degli enti e agenzie regionali e degli altri enti per i quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo, compresi gli enti che fanno riferimento a due o più Regioni, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, con riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate da espressa disposizione di legge, ove non siano legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili.


1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell’articolo 4 del d.lgs. 196/2003.
2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.


1. I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di interesse pubblico perseguite, nonché le operazioni eseguibili sono individuati, per i soggetti titolari di cui all’articolo 1, nelle schede contenute negli allegati al presente regolamento, di seguito elencati.

Allegato A
(schede da A1 a A3, da A6 a A33 e A39):
Giunta regionale;
Agenzie ed enti regionali, enti vigilati e controllati dalla Regione:
Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM);
Istituto zooprofilattico sperimentale;
Agenzia regionale sanitaria, altre agenzie e istituti scientifici in ambito sanitario;
ASSAM;
ERSU;
ERAP (ex IACP);
Autorità di bacino regionali ed interregionali, limitatamente al territorio delle Marche;
Consorzi di bonifica;
Enti parco;
IPAB e Agenzie servizi alla persona;
ERF.


Allegato B
(schede da B1 a B41):
ASUR;
Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Umberto I, Torrette, Lancisi, Salesi di Ancona;
Azienda ospedaliera San Salvatore di Pesaro;
INRCA;
Aziende universitarie di qualsiasi tipo e natura operanti nell’ambito del servizio sanitario nazionale.


Nota relativa all'articolo 3
Ai sensi dell'art. 48, l.r.  8 agosto 2022, n. 19, dalla data di entrata in vigore della medesima legge regionale, i riferimenti nella normativa regionale vigente all'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi" si intendono effettuati all'Azienda ospedaliero-universitaria delle Marche.


1. Con apposito regolamento del Consiglio regionale viene aggiornata e integrata periodicamente l’identificazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili.


1. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e reso disponibile in Internet, sul sito web della Giunta regionale.

Allegati

Allegato A (Articolo 3, comma 1)

Allegato acquisito in formato pdf


Allegati

Allegato B (Articolo 3, comma 1)

Allegato acquisito in formato pdf 661 Kb


Allegati

Indice degli allegati A e B.

Allegato acquisito in formato pdf