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Atto:LEGGE REGIONALE 13 ottobre 2008, n. 28
Titolo:Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria ed a favore degli ex detenuti
Pubblicazione:( B.U. 23 ottobre 2008, n. 99 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Disposizioni generali

Sommario


Capo I Disposizioni generali
Art. 1 (Finalità e oggetto)
Art. 2 (Funzioni della Regione)
Art. 3 (Comitato regionale di coordinamento)
Art. 4 (Funzioni degli enti locali)
Art. 5 (Ruolo del terzo settore)
Capo II Interventi
Art. 6 (Accoglienza e dimissione dei detenuti)
Art. 7 (Tutela della salute)
Art. 8 (Istruzione)
Art. 9 (Lavoro e formazione professionale)
Art. 10 (Attività trattamentali)
Art. 11 (Supporto alle famiglie)
Art. 12 (Promozione delle misure alternative alla detenzione)
Art. 13 (Interventi a favore degli ex detenuti)
Art. 14 (Territorializzazione degli interventi a favore dei minori)
Art. 15 (Comunità per minori)
Art. 16 (Centro regionale per la mediazione dei conflitti)
Art. 17 (Formazione congiunta degli operatori)
Art. 18 (Interventi sperimentali)
Capo III Disposizioni finanziarie e transitorie
Art. 19 (Norma finanziaria)
Art. 20 (Norma transitoria)

Capo I
Disposizioni generali



1. La Regione promuove interventi a favore delle persone ristrette negli istituti penitenziari o in esecuzione penale esterna, nonché dei minorenni sottoposti a procedimento penale, allo scopo, in particolare, di favorire il minor ricorso possibile alle misure privative della libertà.
2. La Regione promuove, altresì, interventi per il recupero ed il reinserimento sociale dei soggetti di cui al comma 1 e degli ex detenuti.
3. Gli interventi sono attuati nel rispetto delle competenze dell’amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile, con cui la Regione si coordina anche promuovendo gli opportuni atti d’intesa.




1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento del sistema integrato di cui all’articolo 1.
2. In particolare i piani e i programmi previsti dalla normativa vigente in materia sanitaria e sociale o concernenti le politiche attive del lavoro, l’istruzione, la cultura e lo sport, individuano, per quanto di competenza, gli interventi attuativi della presente legge.
3. Anche in esecuzione della pianificazione indicata al comma 2, la Giunta regionale, avvalendosi del Comitato regionale di cui all’articolo 3, approva, sentita la competente Commissione assembleare, gli indirizzi applicativi della presente legge entro il mese di marzo di ogni anno.
4. Gli indirizzi di cui al comma 3 sono preventivamente concordati con l’amministrazione penitenziaria e con il centro per la giustizia minorile e devono raccordarsi con la programmazione degli istituti penitenziari.




1. Presso il servizio regionale competente in materia di politiche sociali è istituito il comitato regionale di coordinamento, con funzioni consultive e propositive nei confronti della Giunta regionale per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.
2. Il comitato è composto da:
a) l’assessore alle politiche sociali o suo delegato, che lo presiede;
b) l’assessore alla salute o suo delegato;
c) un rappresentante dei centri per l’impiego, l’orientamento e la formazione di cui all’articolo 9 della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), designato di concerto dalle Province;
d) un rappresentante delle cooperative sociali con specifica esperienza nel settore, designato dalle centrali delle cooperative;
e) un rappresentante della conferenza regionale volontariato giustizia;
f) un rappresentante dei centri territoriali permanenti per l’educazione degli adulti;
g) i coordinatori degli ambiti territoriali sociali ove insistono gli istituti penitenziari;
h) un esperto nel settore degli interventi di cui alla presente legge, nominato dalla Giunta regionale;
h bis) il Garante regionale dei diritti della persona.

3. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed ha una durata pari a quella della legislatura. La partecipazione alle sedute è gratuita.
4. Il comitato è convocato almeno quattro volte l’anno.
5. Sono invitati a partecipare alle sedute il provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria, l’ufficio per l’esecuzione penale esterna, il centro per la giustizia minorile, i funzionari regionali in servizio presso le strutture competenti in materia di politiche sociali, salute, istruzione e lavoro, cultura e sport.
6. Oltre a quanto indicato al comma 1, il comitato:
a) esercita attività di monitoraggio sull’attuazione della presente legge e presenta alla Giunta e all’Assemblea legislativa regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi;
b) promuove, nel corso della legislatura regionale, l’organizzazione di una conferenza sulla condizione penitenziaria, post-penitenziaria e sulle attività promosse a favore dei minorenni sottoposti a procedimento penale nel territorio regionale;
c) promuove modelli operativi di rete con i soggetti competenti nelle materie in cui insistono gli interventi di cui al capo II;
d) propone alla Giunta regionale progetti di studio e di ricerca nel settore.
7. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione).

Nota relativa all'articolo 3
Così modificato dall'art. 9, l.r. 14 ottobre 2013, n. 34, e dall'art. 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48.


1. Gli enti locali provvedono alla realizzazione e gestione degli interventi previsti dal capo II sulla base degli indirizzi di cui all’articolo 2, fatte salve le competenze dell’ASUR in materia di tutela della salute.
2. Salvo quanto previsto all’articolo 9, comma 2, gli interventi sono realizzati di norma attraverso gli ambiti territoriali sociali.
3. Gli ambiti territoriali sociali nel cui territorio ha sede un istituto penitenziario, d’intesa con l’istituto stesso, con l’ufficio per l’esecuzione penale esterna e in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, adottano, quale parte integrante del piano d’ambito e sulla base degli indirizzi di cui all’articolo 2, il programma annuale degli interventi a favore dei soggetti in esecuzione penale.
4. Ai fini di cui al comma 3, in ogni ambito interessato è istituito il comitato per le persone sottoposte a provvedimenti giudiziari e per gli ex detenuti, con il compito di integrare la programmazione degli enti locali con gli interventi degli istituti penitenziari, degli uffici per l’esecuzione penale esterna, dei centri per l’impiego, l’orientamento e la formazione, dei centri territoriali permanenti per l’educazione degli adulti, dell’ASUR, delle organizzazioni del terzo settore e delle imprese. Il comitato partecipa alla stesura del piano d’ambito e del piano delle attività zonali dell’ASUR, raccordandosi con i progetti pedagogici adottati dai singoli istituti penitenziari e con la programmazione degli uffici per l’esecuzione penale esterna.
5. Il Comitato è costituito secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.




1. La Regione riconosce il ruolo delle organizzazioni del terzo settore nella realizzazione del sistema regionale integrato di cui alla presente legge, coinvolgendo in particolare gli organismi del volontariato, della cooperazione sociale e delle associazioni di promozione sociale nella progettazione e gestione degli interventi a favore dei soggetti di cui all’articolo 1.



Capo II
Interventi



1. Per facilitare l’accoglienza dei nuovi giunti negli istituti penitenziari, la Regione e l’ASUR promuovono con il provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria, l’avvio di procedure e la fornitura di materiali che consentano ai nuovi arrivati di acquisire le informazioni necessarie a favorire l’inserimento e migliorare le condizioni di permanenza in carcere.
2. Per facilitare la dimissione dei detenuti, gli enti locali, l’ASUR e le organizzazioni del terzo settore promuovono accordi con il provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria per l’avvio di procedure volte a consentire agli interessati di disporre dell’autonomia sufficiente per le quarantotto ore successive alla dimissione, nonché delle informazioni sul sistema dei servizi disponibili, anche attraverso l’adozione di apposite carte dei servizi.
3. Gli enti locali, l’ASUR e le organizzazioni del terzo settore, d’intesa con il provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria, promuovono percorsi di preparazione alle dimissioni e di accompagnamento, finalizzati al reinserimento sociale degli ex detenuti ed alla prevenzione della recidiva.


1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze in materia di tutela della salute e in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 (Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell’articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419), garantisce ai detenuti, ai minorenni nei centri di prima accoglienza e ai soggetti ammessi alle misure alternative alla detenzione i livelli essenziali di assistenza (LEA), alle stesse condizioni degli individui in stato di libertà.
2. La Regione garantisce, all’interno degli istituti penitenziari, gli interventi nel campo della promozione della salute, ivi compresi gli interventi di profilassi delle malattie infettive e da HIV, sensibilizzando la popolazione detenuta e gli operatori penitenziari.
3. La Regione, in collaborazione con il provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria, promuove interventi nel campo della salute mentale e implementa gli interventi psicologici nei confronti, in particolare, dei nuovi detenuti, allo scopo di ridurre i rischi di suicidio e autolesionismo.




1. La Regione adotta interventi al fine di consentire agli adulti in carcere l’esercizio del diritto all’istruzione formale e informale, prevedendo in particolare percorsi di educazione culturale, fisica e sanitaria.
2. La Regione favorisce le iniziative delle istituzioni scolastiche, degli enti di formazione e dei soggetti del terzo settore per la realizzazione negli istituti penitenziari di progetti di recupero formativo e motivazione all’apprendimento, finalizzati all’adempimento dell’obbligo scolastico, alla prosecuzione del percorso di studi o al conseguimento di qualifiche professionali.
3. La Regione promuove in particolare azioni mirate a:
a) potenziare le iniziative in atto in materia di educazione, istruzione e formazione a favore dei soggetti reclusi;
b) ampliare l’offerta formativa dei centri territoriali di educazione permanente per interventi finalizzati al conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado, all’alfabetizzazione informatica e linguistica di primo e secondo livello e alla conoscenza della lingua italiana da parte degli immigrati;
c) istituire corsi di istruzione secondaria di secondo grado, tali da assicurare una diversificazione dell’offerta formativa attraverso percorsi brevi, anche di carattere sperimentale.




1. La Regione, ove necessario, d’intesa con il provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria e con il centro per la giustizia minorile, promuove interventi per:
a) garantire l’effettivo esercizio del diritto al lavoro da parte dei detenuti, delle persone in esecuzione penale esterna, degli ex detenuti e dei minorenni sottoposti a procedimento penale o a misure restrittive della libertà;
b) sostenere l’integrazione socio-lavorativa dei soggetti di cui alla lettera a), al fine di garantire la sicurezza sociale e ridurre il rischio di recidiva attraverso il reinserimento lavorativo e l’eliminazione di ogni forma di discriminazione sul mercato del lavoro nei confronti di tali soggetti;
c) sostenere l’avvio e lo sviluppo di attività di orientamento, consulenza e motivazione, con l’ausilio dei servizi per l’impiego presenti sul territorio e gli sportelli di orientamento al lavoro presenti negli istituti penitenziari;
d) progettare percorsi mirati di formazione professionale, anche personalizzati, sia all’interno che all’esterno degli istituti penitenziari, in stretto raccordo con le esigenze occupazionali del mercato del lavoro nel territorio regionale;
e) individuare forme di incentivazione alle imprese che assumono soggetti ammessi al lavoro esterno o a misure alternative ovvero minorenni sottoposti a procedimento penale;
f) proporre e sperimentare strumenti ed iniziative propedeutiche all’impiego, quali stage, tirocini, percorsi individualizzati e mirati, volti al reinserimento nel mercato del lavoro e al recupero di competenze;
g) favorire presso gli enti pubblici la fornitura di commesse di lavoro, destinando quota parte delle proprie commesse;
h) favorire la possibilità di svolgere attività lavorative all’interno degli istituti penitenziari.

2. Le Province realizzano gli interventi di formazione professionale e d’inserimento lavorativo a favore dei soggetti di cui al comma 1 sulla base degli indirizzi regionali di cui all’articolo 2, sentiti gli ambiti territoriali sociali presenti sul proprio territorio.




1. La Regione e gli enti locali, anche coordinandosi con le università, promuovono la realizzazione di iniziative culturali negli istituti penitenziari e concorrono al sostegno delle biblioteche attivate dagli istituti medesimi.
2. Gli enti locali promuovono la rappresentazione di spettacoli teatrali all’interno degli istituti penitenziari e sostengono i laboratori teatrali che hanno come protagonisti i detenuti.
3. La Regione sostiene interventi di attività motoria e sportiva dei detenuti, concorrendo economicamente alla riqualificazione delle strutture sportive all’interno degli istituti penitenziari.




1. Gli enti locali, d’intesa con gli istituti penitenziari e con gli uffici per l’esecuzione penale esterna, promuovono interventi volti a mantenere e rafforzare i legami dei detenuti con la propria famiglia, con particolare riferimento al ruolo genitoriale e ai colloqui in istituto con i figli minorenni.




1. La Regione, nell’ambito delle competenze ad essa attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, potenzia il sistema integrato dei servizi e degli interventi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) al fine di favorire l’applicazione delle misure alternative alla detenzione e della giustizia riparativa, promuovendo, altresì, conferenze pubbliche, convegni, seminari e campagne di comunicazione istituzionale volti a sensibilizzare gli enti locali e le organizzazioni del terzo settore.
2. La Regione e gli enti locali concorrono a sostenere le spese di funzionamento di strutture residenziali volte a dare ospitalità alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione.
3. Gli enti locali, d’intesa con gli uffici territoriali dell’amministrazione penitenziaria e con le organizzazioni del terzo settore, realizzano specifici interventi di recupero sociale nei confronti di soggetti in esecuzione penale esterna e degli ospiti delle strutture di cui al comma 2, informando e coinvolgendo la comunità al fine di facilitare e sostenere i percorsi socio-riabilitativi attuati sul territorio.




1. Per garantire la sicurezza e ridurre il rischio di recidiva, gli enti locali progettano interventi di inclusione sociale a favore degli ex detenuti in condizioni di svantaggio sociale, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 328/2000.




1. La Regione, d’intesa con il centro per la giustizia minorile, concorre alla programmazione di interventi a favore dei minorenni sottoposti a procedimento penale, favorendo una politica coordinata e strategie interistituzionali per il loro concreto perseguimento attraverso la promozione di intese tra i servizi minorili dell’amministrazione della giustizia ed i servizi sociali degli enti locali, nel pieno rispetto delle esigenze educative dei minori, al fine di realizzare l’integrazione degli interventi secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) e dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni).
2. Gli enti locali concorrono con i servizi minorili dell’amministrazione della giustizia alla progettazione ed alla realizzazione di interventi:
a) con la partecipazione delle organizzazioni del terzo settore, per favorire il reinserimento nei territori di provenienza dei minori;
b) in collaborazione con i servizi sanitari territoriali, volti a dare risposte alle problematiche legate al disagio minorile e all’integrazione dei minorenni stranieri, con particolare riferimento ai non accompagnati, ai clandestini e a quelli di etnia Rom;
c) in collaborazione con i servizi sanitari territoriali, in favore dei minori in situazione di dipendenza da sostanze legali ed illegali o con problematiche personali o familiari a rilevanza psichiatrica.




1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 10 del d.lgs. 272/1989, la Regione, allo scopo di limitare il più possibile il ricorso alle misure detentive, favorisce l’inserimento dei minori sottoposti a procedimento penale nelle strutture di tipo comunitario.




1. Al fine di favorire la responsabilizzazione degli autori di reato e la riconciliazione con le loro vittime, la Regione, d'intesa con gli enti locali, l'Autorità giudiziaria, il centro per la giustizia minorile e l'ASUR, promuove attività di mediazione penale sia minorile sia tra adulti attraverso il Centro regionale per la mediazione dei conflitti, istituito nell'ambito della struttura organizzativa regionale competente in materia di politiche sociali.
2. Mediante il centro di cui al comma 1, la Regione, d'intesa con gli enti locali, promuove altresì la mediazione sociale, di comunità e in ambito scolastico.
3. Per lo svolgimento della propria attività il centro si avvale di soggetti iscritti in un apposito elenco regionale.
4. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 3 e per l'utilizzo dei soggetti iscritti, nonché il compenso a questi spettante per l'attività svolta.
5. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni diverse dalla Regione indicate al comma 1, iscritti nell'elenco di cui al comma 3, possono, previo consenso dell'amministrazione di appartenenza, essere distaccati presso il centro. In tale caso gli stessi percepiscono, oltre al trattamento economico in godimento che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza, l'indennità determinata ai sensi del comma 4.

Nota relativa all'articolo 16
Prima modificato dall'art. 15, l.r. 24 dicembre 2008, n. 37, e poi così sostituito dall'art. 1, l.r. 1 agosto 2011, n. 16.


1. La Regione, d’intesa con il provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria, con il centro per la giustizia minorile, con gli enti di formazione e con le università, promuove percorsi integrati di aggiornamento e formazione continua a carattere interdisciplinare rivolti agli operatori dell’amministrazione penitenziaria, della giustizia minorile, dei servizi pubblici e del terzo settore.




1. La Regione, d’intesa con il provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria e con il centro per la giustizia minorile, in via sperimentale e per un periodo non superiore a tre anni, sostiene finanziariamente gli oneri economici per il potenziamento quantitativo di educatori professionali e psicologi da destinare al supporto del personale in carico all’amministrazione penitenziaria ed ai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia. I rapporti di lavoro tra l’amministrazione penitenziaria e i soggetti fornitori sono regolati da apposite convenzioni.
2. (Abrogato)
3. La Regione, d’intesa con il provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria, promuove la realizzazione di progetti sperimentali di giustizia riparativa presso gli enti locali e le organizzazioni del terzo settore, mediante lo svolgimento presso gli stessi di attività gratuite a favore della collettività da parte di soggetti in esecuzione penale esterna.



Nota relativa all'articolo 18
Così modificato dall'art. 2, l.r. 1 agosto 2011, n. 16.
Capo III
Disposizioni finanziarie e transitorie



1. Alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge concorrono risorse finanziarie comunitarie, statali e regionali.
2. (Abrogato)
3. Al finanziamento degli interventi di cui agli articoli 8 e 9 si provvede mediante impiego delle risorse previste all’interno della programmazione del Fondo sociale europeo.
4. (Abrogato)

Nota relativa all'articolo 19
Così modificato dall'art. 30, l.r. 1 dicembre 2014, n. 32.


1. Gli indirizzi di cui all’articolo 2 sono approvati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il Comitato regionale di coordinamento indicato all’articolo 3 è costituito entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La deliberazione indicata al comma 5 dell’articolo 4 è approvata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.