Leggi e regolamenti regionali
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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 15 febbraio 2010, n. 1
Titolo:Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica. Legge regionale 19 luglio 1992, n. 29
Pubblicazione:( B.U. 25 febbraio 2010, n. 19 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI
Materia:Polizia locale – Agenti di vigilanza

Sommario





1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell’articolo 5, comma 2, della legge regionale 19 luglio 1992, n. 29 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), di seguito denominata legge, l’organizzazione delle Guardie ecologiche volontarie (GEV), al fine di coordinarne l’attività, nonché la formazione e l’aggiornamento.




1. In ogni Provincia le GEV in possesso della nomina prevista dall’articolo 7 della legge operano in via esclusiva mediante l’organizzazione in gruppi dotati dei seguenti requisiti:
a) iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 3 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 48 (Disciplina del volontariato);
b) dotazione di un regolamento di servizio approvato dall’autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell’articolo 2 del r.d.l. 26 settembre 1935, n. 1952 (Disciplina del servizio delle guardie particolari giurate);
c) numero minimo di dieci GEV;
d) disponibilità ad espletare l’attività di vigilanza programmata per una media mensile per ciascuna GEV non inferiore alle otto ore.

2. Si prescinde dal numero minimo di cui al comma 1, lettera c), nel caso di esistenza di un solo gruppo in ambito provinciale.
3. Le GEV sono dotate di tessera di riconoscimento, distintivo e divisa, realizzati secondo le caratteristiche stabilite dalla Giunta regionale in modo uniforme per tutto il territorio regionale. Le GEV sono tenute a frequentare ogni due anni i corsi di aggiornamento di cui all’articolo 5.




Nota relativa all'articolo 2
Così modificato dall'art. 27, l.r. 18 aprile 2019, n. 8.


1. Ai fini di cui all’articolo 5 della legge, la Giunta regionale assicura il coordinamento delle attività dei gruppi provinciali, nonché dei corsi di formazione professionale di cui all’articolo 9 della legge medesima, mediante la stipula di appositi protocolli d’intesa con le Province, che definiscono le linee fondamentali del programma di attività del gruppo provinciale delle GEV e delle attività di formazione e aggiornamento delle stesse.
2. Nell’ambito dei protocolli di cui al comma 1, la Giunta regionale può individuare settori di particolare interesse ambientale cui riservare l’utilizzo dell’attività delle GEV.
3. I protocolli hanno validità triennale e possono essere consensualmente rinnovati per pari periodo.




1. Le Province stipulano con i gruppi di cui all’articolo 2 apposite convenzioni, che riguardano in particolare:
a) le modalità di svolgimento dell’attività, sulla base del programma di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge;
b) la tutela assicurativa e legale;
c) la dotazione dei mezzi e delle attrezzature da destinare al servizio;
d) le attività di aggiornamento formativo.

2. La Provincia, nell’ambito dell’attività delle GEV di cui al comma 1, lettera a), può prevedere che i gruppi provinciali espletino l’attività medesima, mediante convenzioni o accordi, a favore di altri enti titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e ambientale. In tal caso la Provincia assicura il raccordo delle attività con quelle programmate.
3. La dotazione di cui al comma 1, lettera c), deve prevedere l’utilizzo di una strumentazione georeferenziata o altre attrezzature tecniche idonee alla messa in rete dei dati acquisiti nei sopralluoghi.




1. Le Province, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c), della legge, organizzano i corsi di formazione professionale e di aggiornamento per le GEV, eventualmente avvalendosi della collaborazione delle associazioni di protezione ambientale riconosciute a norma dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale) o degli enti gestori delle aree naturali protette.
2. I corsi di formazione di cui al comma 1 devono avere una durata complessiva massima di centoventi ore, di cui almeno la metà riservata ad esperienze sul campo.
3. I corsi di aggiornamento devono avere una durata complessiva massima di trenta ore.
4. Ai fini del raggiungimento del numero minimo di partecipanti, le Province possono organizzare i corsi congiuntamente.
5. La Giunta regionale determina gli indirizzi per l’organizzazione dei corsi di cui al comma 1, con l’indicazione degli apprendimenti culturali e tecnici necessari per lo svolgimento delle funzioni di GEV.



Nota relativa all'articolo 5
Così modificato dall'art. 27, l.r. 18 aprile 2019, n. 8.


1. La Giunta regionale adotta gli atti di cui agli articoli 2, comma 3, e 5, comma 5, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. .........................................................


Nota relativa all'articolo 6
Il comma 2 abroga il r.r. 28 maggio 1996, n. 43.