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Atto:LEGGE REGIONALE 20 aprile 2015, n. 19
Titolo:Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici
Pubblicazione:( B.U. 30 aprile 2015, n. 37 )
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:ENERGIA
Materia:Disposizioni generali
Note:Ai sensi del comma 6 dello art. 18 di questa legge, eventuali modifiche di questa legge che si rendano necessarie per adeguarla a nuove normative tecniche o a metodologie operative piu' evolute sono adottate con deliberazione della Giunta regionale, purche' non comportino variazioni dei costi indicati negli Allegati 6 e 7 di questa legge.





Sommario





1. La Regione disciplina le attività di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici pubblici e privati, al fine di sostenere il contenimento dei consumi energetici e promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici stessi.
2. Con questa legge in particolare la Regione dà attuazione agli adempimenti previsti per gli impianti di climatizzazione degli edifici dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia), dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), , dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto  per la climatizzazione  e di rapporto di efficienza energetica  di cui al  decreto del Presidente della Repubblica 74/2013) e dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), per uniformarne l’applicazione nel territorio regionale.
3. Ai fini delle presenti disposizioni si applicano le definizioni riportate nell’Allegato 1.


Nota relativa all'articolo 1
Così modificato dall'art. 1, l.r. 4 luglio 2017, n. 21.


1. Gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici di cui all’articolo 9 del d.p.r. 74/2013 sono affidati ai Comuni con più di 40.000 abitanti come risultanti dal censimento della popolazione dell’anno 2011 e per la restante parte del territorio alle Province, di seguito denominate autorità competenti.
2. Due o più enti tra quelli indicati al comma 1 possono, previo accordo, individuare tra loro un’unica autorità competente, responsabile del controllo dell’intero territorio degli enti sottoscrittori. L’accordo, che ha durata di otto anni, con possibilità di rinnovo, è comunicato prima della sua effettiva decorrenza alla struttura organizzativa regionale competente in materia, per le finalità di cui agli articoli 13 e 15.
3. L’autorità competente può effettuare gli accertamenti e le ispezioni direttamente con proprio personale o affidare il servizio a un organismo esterno avente le caratteristiche riportate nell’Allegato C del d.p.r. 74/2013.



1. L’esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione dell’impianto termico, nonché il rispetto delle disposizioni in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell’impianto, che può delegarli ad un terzo conformemente a quanto stabilito nell’articolo 6 del d.p.r. 74/2013.
2. Ogni cambio del responsabile è comunicato al soggetto esecutore a cura del nuovo responsabile:
a) entro dieci giorni lavorativi, se il cambio è conseguente alla nomina di un terzo responsabile o alla nomina di un nuovo responsabile di condominio;
b) entro trenta giorni lavorativi, se il cambio è dovuto al subentro di un nuovo proprietario o occupante.

3. La revoca, la rinuncia o la decadenza relativa all’incarico di terzo responsabile di cui all’articolo 6, comma 5, lettere b) e c), del d.p.r. 74/2013, sono comunicate al soggetto esecutore entro due giorni lavorativi, utilizzando il modello definito con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente.
4. Le comunicazioni sono effettuate, utilizzando i modelli approvati con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente, sia per via informatica attraverso il Catasto unico regionale di cui all’articolo 12 sia per posta, all’indirizzo comunicato dal soggetto esecutore, fatta salva la possibilità di avvalersi unicamente della trasmissione telematica mediante up-load come previsto dal comma 6 del medesimo articolo.
5. I principali compiti dei soggetti che operano sull’impianto termico sono indicati nell’Allegato 2.



1. Come stabilito dall’articolo 7, comma 4, del d.p.r. 74/2013, gli installatori per i nuovi impianti e i manutentori per gli impianti esistenti devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all’utente, in forma scritta e con riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi, le istruzioni relative al controllo periodico degli impianti, indicando i singoli controlli da effettuare e la loro frequenza. La dichiarazione, redatta conformemente ai modelli definiti con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente rispettivamente per gli impianti dotati di generatore di calore a fiamma, per gli impianti dotati di macchine frigorifere o pompe di calore, per gli impianti dotati di scambiatore di calore della sottostazione di teleriscaldamento o teleraffrescamento e per gli impianti costituiti da cogeneratori o trigeneratori, deve essere unita, in modo permanente, al libretto di impianto e trasmessa al soggetto esecutore. Gli installatori o i manutentori che al momento di presa in carico della manutenzione non trasmettono tale documento sono passibili delle sanzioni di cui all’articolo 15, comma 6, del d.lgs. 192/2005, richiamato dall’articolo 11 del d.p.r. 74/2013.
2. Nel caso di impianti di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti, il responsabile dell’impianto o l’installatore sono tenuti ad aggiornare il libretto di impianto e ad aggiornare conformemente il Catasto unico regionale degli impianti termici di cui all’articolo 12. Nelle more dell’istituzione del Catasto e in assenza di indicazioni diverse del soggetto esecutore, il responsabile dell’impianto invia a quest’ultimo la scheda identificativa dell’impianto e l’installatore o il manutentore invia la dichiarazione di cui al comma 1 relativa alla tipologia di impianto.
3. Il responsabile dell’impianto termico provvede a far eseguire le operazioni di controllo e di manutenzione conformemente a quanto previsto dagli articoli 7 e 8 del d.p.r. 74/2013 con le cadenze ivi previste.
4. Per gli impianti con generatori di calore a fiamma alimentati a gas (metano o GPL), aventi una potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, per i quali per la manutenzione periodica sia prevista una frequenza uguale o inferiore a due anni, il manutentore, a metà del periodo indicato nell’Allegato 3 per l’invio del rapporto di controllo di efficienza energetica, trasmette al soggetto esecutore, entro trenta giorni dall’effettuazione della manutenzione e senza costi aggiuntivi per l’utente, una dichiarazione di avvenuta manutenzione conforme al modello approvato con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente.
5. Nel caso di impianti di nuova installazione o di loro ristrutturazione, nelle more di istituzione del Catasto unico regionale di cui all’articolo 12, e in assenza di indicazioni diverse del soggetto esecutore, il manutentore o il terzo responsabile inviano al soggetto esecutore la dichiarazione di avvenuta manutenzione di cui al comma 4 conforme al modello approvato con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente.
6. Il controllo dell’efficienza energetica è eseguito con le modalità di cui all’articolo 8, commi 3 e 4, del d.p.r. 74/2013 secondo le cadenze riportate nell’Allegato 3 e comunque non oltre l’ultimo giorno del mese in cui scade il controllo medesimo.
7. Il responsabile dell’impianto provvede ad aggiornare e far aggiornare, per le parti di competenza, il libretto di impianto e si assume gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione dell’impianto stesso nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.
8. L’operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti termici esegue le relative operazioni a regola d’arte, nel rispetto della normativa vigente. Ha l’obbligo di redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo di efficienza energetica conformemente ai modelli definiti con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente, in relazione alle tipologie e potenzialità dell’impianto, da rilasciare al responsabile dell’impianto, che lo conserva allegandolo al libretto di impianto. Il responsabile dell’impianto sottoscrive per presa visione l’originale e le copie necessarie del rapporto di controllo di efficienza energetica.


Nota relativa all'articolo 4
Così modificato dall'art. 2, l.r. 4 luglio 2017, n. 21.


1. Una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all’articolo 4, comma 8, è trasmessa al soggetto esecutore, a cura del manutentore o terzo responsabile, nei trenta giorni dall’esecuzione del controllo effettuato secondo le modalità e i termini indicati al comma 6 dell’articolo 4.
2. La trasmissione del rapporto di controllo è effettuata per via informatica, tramite il Catasto unico regionale di cui all’articolo 12, nonché per posta, all’indirizzo comunicato dal soggetto esecutore, fatta salva la possibilità di avvalersi unicamente della trasmissione telematica mediante up-load come previsto dall’articolo 12, comma 6. Il manutentore o terzo responsabile riporta il segno identificativo di cui all’articolo 11 sia sulla copia del rapporto rilasciata al responsabile dell’impianto sia su quella da trasmettere al soggetto esecutore.


Nota relativa all'articolo 5
Così modificato dall'art. 3, l.r. 4 luglio 2017, n. 21.

Art. 5 bis

1. Al fine di garantire la tutela dei consumatori e degli utenti, le imprese operanti nei settori della vendita, del trasporto e della distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale di cui al comma 34 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) che svolgono le attività disciplinate da questa legge devono:
a) avvalersi, per tali attività, esclusivamente di personale dipendente abilitato ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici);
b) istituire, nel comune in cui svolgono l'attività, un ufficio con personale dedicato in via esclusiva ai servizi di post-contatore.


Nota relativa all'articolo 5 bis
Aggiunto dall'art. 1, l.r. 14 dicembre 2021, n. 36.


1. Come previsto dall’articolo 9 del d.p.r. 74/2013, sono soggetti agli accertamenti o alle ispezioni gli impianti termici, sia autonomi che centralizzati, alimentati a combustibile gassoso, liquido o solido, a energia elettrica, teleriscaldamento, tramite cogenerazione o trigenerazione, aventi le seguenti caratteristiche:
a) impianti con sottosistemi di generazione a fiamma o con scambiatori di calore collegati ad impianti di teleriscaldamento aventi potenza termica utile nominale non minore di 10 kW;
b) impianti a ciclo frigorifero con potenza termica utile nominale, in uno dei due servizi (riscaldamento o raffrescamento), non minore di 12 kW.



1. Per gli impianti di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, dotati di sottosistemi di generazione a fiamma e alimentati a gas (metano o GPL), destinati alla climatizzazione invernale o alla produzione di acqua calda sanitaria, nonché per gli impianti a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, l’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica è sostitutivo dell’ispezione.
2. Nella fase di accertamento degli impianti di cui all’articolo 6:
a) qualora si rilevino carenze che possono determinare condizioni di grave pericolo senza che il manutentore abbia predisposto le specifiche prescrizioni, il soggetto esecutore segnala tempestivamente l’anomalia al Comune competente per territorio, il quale, anche mediante l’ausilio di un ispettore, provvede a effettuare un controllo in campo ed eventualmente a ordinare la disattivazione dell’impianto. I relativi oneri sono a carico del responsabile dell’impianto. La riattivazione dell’impianto può avvenire solo dopo i necessari lavori di adeguamento e il conseguente rilascio, da parte della ditta esecutrice degli interventi, della dichiarazione di conformità ai sensi del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici). Al termine dei lavori il responsabile di impianto è tenuto a inviare all’autorità competente la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell’impianto termico, secondo il modello approvato con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente;
b) qualora si rilevino altre anomalie o difformità, il soggetto esecutore ne richiede l’eliminazione tramite comunicazione scritta al responsabile dell’impianto. Il responsabile è tenuto a intervenire entro sessanta giorni dall’invio della comunicazione e al termine dei lavori invia al soggetto esecutore la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell’impianto termico, secondo il modello approvato con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente. Il mancato invio di tale dichiarazione o il mancato rispetto del termine di sessanta giorni comporta una ispezione con addebito come da Allegato 6;
c) qualora si rilevino difformità tra i dati in possesso del soggetto esecutore e le informazioni contenute nei rapporti tecnici trasmessi, il responsabile dell’impianto dovrà comunicare entro trenta giorni le informazioni che gli siano richieste dal soggetto esecutore stesso. Il mancato rispetto del suddetto termine comporta una ispezione con addebito come da Allegato 6.



1. Ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorità:
a) rilievo di criticità emerso nel corso della fase di accertamento di cui all’articolo 7;
b) mancata o ritardata trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica;
c) rapporto di controllo di efficienza energetica privo del segno identificativo di cui all’articolo 11;
d) mancata o ritardata trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione di cui al comma 4 dell’articolo 4;
e) ordine e cadenze previsti nell’Allegato 4, in funzione della potenza e della tipologia degli impianti.

2. Nel cronoprogramma delle ispezioni si deve partire dagli impianti con età superiore a quindici anni.
3. L’autorità competente stabilisce il numero di ispezioni da effettuare annualmente, anche in base al numero di rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti.
4. Per gli impianti con generatori a fiamma aventi potenza termica al focolare nominale superiore a 100 kW, le ispezioni si effettuano durante il periodo di accensione corrispondente alla pertinente zona climatica come da Allegato 5, tranne che nei casi previsti al comma 1, lettere a), b) e c), per i quali le ispezioni potranno essere effettuate anche in periodi diversi.
5. L’ispezione è annunciata al responsabile dell’impianto a cura del soggetto esecutore, con almeno quindici giorni d’anticipo, mediante:
a) apposita cartolina di avviso o altro mezzo idoneo, compresa la posta elettronica certificata, in cui sono indicati il giorno e la fascia oraria, non maggiore di due ore, della visita;
b) accordi diretti o telefonici tra l’utente e il personale incaricato delle ispezioni, successivi all’invio della cartolina di cui alla lettera a);
c) altre forme di preavviso che comunque garantiscano l’utente e non rechino eccessivi disagi.

6. La data programmata per l’ispezione può essere modificata per non più di due volte consecutive se l’utente ne fa richiesta per iscritto o ne dà comunicazione, anche telefonica, con almeno tre giorni di anticipo. La nuova data è fissata entro e non oltre i venti giorni successivi rispetto alla data originariamente proposta.
7. Se l’ispezione non può essere effettuata nella data concordata per cause imputabili al responsabile dell’impianto, allo stesso è addebitato l’importo riportato nell’Allegato 6 a titolo di rimborso spese per il mancato appuntamento. L’ispezione è effettuata in altra data concordata con il responsabile dell’impianto.
8. Se anche la seconda visita non è effettuata per causa imputabile al responsabile dell’impianto, fermo restando l’addebito di cui al comma 7, il soggetto esecutore, su segnalazione dell’ispettore, informa il Comune per l’adozione degli eventuali provvedimenti di competenza a tutela della pubblica incolumità. Nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, è informata l’impresa di distribuzione per i provvedimenti previsti dall’articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144).
9. Sono onerose le ispezioni effettuate su impianti per i quali il manutentore o il terzo responsabile non ha provveduto a inviare o ha inviato in ritardo il rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all’articolo 5, o lo ha prodotto privo del segno identificativo di cui all’articolo 11. Il costo di tali ispezioni, come da Allegato 6, è a carico del responsabile dell’impianto ferma restando la possibilità del medesimo di rivalsa sul manutentore nel caso in cui l’omessa o ritardata trasmissione del rapporto sia imputabile a quest’ultimo.
10. Il responsabile dell’impianto:
a) può delegare una persona maggiorenne di sua fiducia in caso di impedimento a essere presente durante l’ispezione;
b) ha facoltà di farsi assistere dal proprio manutentore durante l’ispezione;
c) mette a disposizione dell’ispettore la documentazione relativa all’impianto e precisamente:
1) il libretto di impianto regolarmente compilato, comprensivo degli allegati e almeno dell’ultimo rapporto di controllo di efficienza energetica;
2) le istruzioni riguardanti la manutenzione di cui all’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, del d.p.r. 74/2013 e all’articolo 4, comma 1, di questa legge;
3) la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del d.m. 37/2008;
4) ove necessario, la pratica per le attività soggette alla prevenzione incendi di cui al d.p.r. 1° agosto 2011, n. 151, la documentazione INAIL (ex ISPESL) e quant’altro necessario, secondo la tipologia dell’impianto;
d) firma per ricevuta e presa visione le copie del rapporto di prova compilate dall’ispettore.

11. L’ispettore:
a) deve:
1) presentarsi all’appuntamento nella fascia oraria indicata nell’avviso di cui al comma 5, lettera a), di questo articolo;
2) essere munito di apposita tessera di riconoscimento;
3) mantenere sempre un contegno corretto e cortese nei confronti dell’utente;
4) eseguire i controlli e le misurazioni riportate nei pertinenti rapporti di prova, redatti secondo i modelli, distinti per tipologia di impianto, definiti con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente;
5) annotare le pertinenti osservazioni e prescrizioni sul rapporto di prova;
6) compilare il rapporto di prova in triplice copia, di cui una da consegnare al responsabile dell’impianto, una da conservare a cura del soggetto esecutore e una da detenere nel proprio archivio;
7) riportare i dati del rapporto di prova nel Catasto unico regionale di cui all’articolo 12;
b) non deve:
1) eseguire interventi sull’impianto;
2) indicare nominativi di progettisti, installatori, manutentori o fornire informazioni di carattere pubblicitario o commerciale su prodotti o aziende;
3) esprimere giudizi o apprezzamenti riguardanti l’impianto, i suoi componenti e gli operatori che sono intervenuti sullo stesso;
c) accerta:
1) le generalità del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico o della persona delegata;
2) la presenza o meno della documentazione di cui al comma 10, lettera c);
3) che il libretto di impianto sia correttamente tenuto e compilato in ogni sua parte;
4) che la conduzione e la gestione dell’impianto, comprese le operazioni di manutenzione, siano eseguite secondo le norme vigenti.

12. L’ispettore esegue una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio con riferimento al progetto dell’impianto se disponibile, nonché fornisce indicazioni sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell’impianto in modo economicamente conveniente.
13. L’ispettore procede prioritariamente a esaminare i possibili interventi di risparmio energetico indicati, sotto forma di check-list, nel pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica.
14. L’ispettore può riservarsi, annotandone i motivi, di non completare le parti del rapporto di prova relative agli interventi atti a migliorare il rendimento energetico e alla stima del dimensionamento del generatore. In questo caso può spedire entro sessanta giorni al responsabile dell’impianto, tramite il soggetto esecutore, le apposite relazioni di dettaglio allegate al rapporto di prova.
15. Nessuna somma di denaro deve essere corrisposta all’ispettore a qualsiasi titolo.
16. La mancanza del libretto di impianto o l’accertamento della mancata effettuazione dell’ultimo controllo o dell’ultima manutenzione comporta l’applicazione al responsabile dell’impianto della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 15, comma 5, del d.lgs. 192/2005.
17. In presenza di situazioni di pericolo immediato, l’ispettore prescrive la tempestiva disattivazione dell’impianto e informa, anche attraverso l’organismo esterno incaricato delle ispezioni, l’autorità competente e il Comune interessato. La riattivazione dell’impianto può avvenire solo dopo i necessari lavori di messa a norma e il conseguente rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del d.m. 37/2008. Una copia della dichiarazione di conformità deve essere inviata al soggetto esecutore.
18. Nel caso in cui durante l’ispezione sui generatori a fiamma alimentati a combustibile gassoso o liquido venga rilevato un rendimento di combustione inferiore ai limiti fissati dall’Allegato B del d.p.r. 74/2013, questo, entro quindici giorni, deve essere ricondotto nei limiti dei valori ammessi, mediante operazioni di manutenzione effettuate dal tecnico manutentore, ferma restando l’esclusione del generatore dalla conduzione in esercizio continuo di cui all’articolo 4, comma 6, lettera e), del d.p.r. 74/2013. Il responsabile dell’impianto, entro cinque giorni dall’effettuazione dell’intervento di manutenzione, invia al soggetto esecutore la dichiarazione redatta in base al modello definito con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente.
19. Se durante l’intervento manutentivo di cui al comma 18 si rileva l’impossibilità di ricondurre il rendimento di combustione entro i limiti fissati, il generatore deve essere sostituito entro centottanta giorni dalla data del controllo effettuato dall’ispettore. Entro trenta giorni dalla data di ispezione il responsabile avvisa il soggetto esecutore che la sostituzione del generatore di calore è eseguita entro il suddetto termine, utilizzando il modello definito con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente.
20. Trascorsi i termini di cui al comma 19 senza che il soggetto esecutore abbia ricevuto la dichiarazione di cui al comma 18 o l’avviso attestante la sostituzione del generatore di cui al comma 19, è applicata al responsabile dell’impianto la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 15, comma 5, del d.lgs. 192/2005.
21. Nel caso in cui, durante l’ispezione, si rilevino difformità dell’impianto termico rispetto a quanto prescritto dalla normativa vigente, l’ispettore dispone l’adeguamento. Il responsabile dell’impianto può eseguire gli interventi entro sessanta giorni, prorogabili per altri sessanta, su richiesta del responsabile dell’impianto termico al soggetto esecutore per dimostrati motivi tecnici o procedurali o autorizzativi. Entro venti giorni dall’effettuazione dell’intervento, il responsabile dell’impianto trasmette al soggetto esecutore la dichiarazione redatta in base al modello definito con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente e, quando prevista, la relazione di conformità ai sensi del d.m. 37/2008.
22. Se in base alla documentazione prodotta non si constata l’avvenuto adeguamento alle norme vigenti in materia, il soggetto esecutore effettua un’ispezione con addebito.
23. Nel caso in cui l’ispezione di cui al comma 22 dia esito negativo, sono applicate le sanzioni amministrative di cui all’articolo 15, comma 5, del d.lgs. 192/2005. Se l’impianto è alimentato a gas di rete, è informata l’impresa di distribuzione per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 16, comma 6, del d.lgs. 164/2000.


Nota relativa all'articolo 8
Così modificato dall'art. 1, l.r. 2 maggio 2016, n. 10.


1. Sono considerati impianti termici disattivati o generatori disattivati quelli privi di parti essenziali senza le quali l’impianto termico o il generatore non può funzionare e quelli non collegati a una fonte di energia.
2. Il responsabile degli impianti termici nei quali è stato disattivato l’intero impianto o singoli generatori deve trasmettere al soggetto esecutore, entro sessanta giorni dalla data di disattivazione, apposita dichiarazione, resa sotto forma di atto notorio in base al modello definito con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente. Una copia della dichiarazione deve essere sempre allegata al libretto di impianto.
3. La riattivazione può avvenire solo dopo l’esecuzione di un intervento di manutenzione e controllo di efficienza energetica e la trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione al soggetto esecutore con le modalità di cui all’articolo 4, comma 5.



1. Nel caso in cui durante le operazioni di ispezione si riscontri la presenza di generatori di calore o impianti rientranti nelle tipologie di cui all’articolo 6 e mai denunciati, l’ispettore ne prende nota. Il responsabile dell’impianto, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative, procede alla regolarizzazione entro trenta giorni, provvedendo ad aggiornare il Catasto unico regionale di cui all’articolo 12. Nel caso in cui il Catasto non sia operante e in assenza di indicazioni diverse del soggetto esecutore, il responsabile dell’impianto trasmette al soggetto esecutore la scheda identificativa dell’impianto aggiornata.
2. Se l’ispezione non può avere luogo a causa della disattivazione o inesistenza dell’impianto termico, l’ispettore lo annota nel rapporto di prova, in modo da poter successivamente aggiornare il Catasto unico regionale.
3. Se durante l’ispezione si rileva che un impianto è stato disattivato senza che l’utente abbia provveduto a inviare la dichiarazione di cui all’articolo 9 ovvero l’abbia inviata oltre i termini previsti, quest’ultimo è tenuto a corrispondere il rimborso spese nella misura di cui all’Allegato 6.
4. Nel caso di rifiuto del responsabile dell’impianto o suo delegato di sottoscrivere il rapporto di prova, l’ispettore annota la circostanza sul rapporto che comunque, in copia, è consegnato o successivamente notificato all’interessato.



1. Il segno identificativo è un apposito contrassegno che attesta il pagamento del contributo economico previsto al momento dell’invio al soggetto esecutore, effettuato secondo le modalità di cui all’articolo 5, del rapporto di controllo di efficienza energetica.
2. I manutentori o i responsabili di impianto acquisiscono, con le modalità indicate dall’autorità competente, il segno identificativo da apporre sul pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica. Se il segno identificativo è fornito dal manutentore, quest’ultimo lo acquisisce per conto del proprio utente (responsabile di impianto) anticipandone il costo, che deve essere rimborsato dall’utente senza l’applicazione di costi aggiuntivi.
3. I valori dei segni identificativi riportati nell’Allegato 7 sono determinati tenendo conto del numero, della potenza e della tipologia degli impianti, al fine di coprire i costi degli accertamenti e delle ispezioni, nonché per l’implementazione e la gestione del Catasto unico regionale di cui all’articolo 12 e per l’informazione di cui all’articolo 13.
4. La Giunta regionale stabilisce le disposizioni idonee a introdurre e regolare una procedura telematica di acquisizione e apposizione del segno identificativo.


Nota relativa all'articolo 11
Così modificato dall'art. 4, l.r. 4 luglio 2017, n. 21.
In attuazione di questo articolo è stata adottata la d.g.r. n. 1214 del 30 dicembre 2015.



1. E’ istituito presso la struttura organizzativa regionale competente il Catasto unico regionale degli impianti termici degli edifici.
2. Il Catasto assegna un codice univoco, detto codice catasto, a ogni impianto termico registrato. I generatori che sono al servizio di un unico sistema di distribuzione operano come unico impianto termico e devono essere censiti attraverso un unico codice catasto e un’unica targa impianto come individuata al comma 4, pur se alimentati da generatori e vettori energetici differenti. In caso di impianti centralizzati, gli apparecchi preposti alla climatizzazione di singoli locali o parti limitate dell’unità immobiliare costituiscono un impianto separato rispetto all’impianto termico che garantisce il servizio all’intera unità immobiliare o all’intero edificio. Sono invece considerati come un unico impianto termico i generatori fissi a servizio della medesima unità immobiliare non collegati ad alcuna rete di distribuzione, come ad esempio gli apparecchi singoli a energia radiante o aerotermi. In questi casi è attribuito un unico codice catasto.
3. Il codice catasto è composto da quattro lettere che identificano gli enti di cui all’articolo 2, comma 1, e da otto numeri che rappresentano il numero progressivo dell’impianto, come da Allegato 8. Il codice è così composto anche per quegli enti che sottoscrivono l’accordo previsto all’articolo 2, comma 2.
4. Il codice catasto è trascritto su un’apposita targa adesiva da applicare sugli impianti termici, detta targa impianto. Il suddetto codice deve essere riportato su tutti i documenti e le comunicazioni inerenti l’impianto stesso.
5. Il Catasto interagisce con gli utenti che devono inviare la documentazione prevista da questa legge e per ognuno di essi prevede procedure di accreditamento e visualizzazione dei dati.
6. Il Catasto consente la registrazione telematica di tutti i documenti e dei relativi dati da inviare alle autorità competenti da parte dei soggetti preposti, nonché la stampa di tutti i moduli riguardanti l’esercizio dell’impianto i quali, una volta firmati, possono essere trasmessi anche in up-load attraverso lo stesso sistema gestionale, in sostituzione della trasmissione cartacea.
7. Al fine di rendere il Catasto sempre più completo ed efficiente, in base a quanto previsto dall’articolo 9, comma 3, del d.lgs. 192/2005 la Regione può chiedere ai distributori di combustibile di fornire le informazioni relative alle proprie utenze attive al 31 dicembre di ogni anno. I distributori sono tenuti a dare tali informazioni, con le modalità definite dalla Giunta regionale, entro il 31 marzo dell’anno successivo. I gestori delle reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento e i distributori di gasolio e GPL per riscaldamento extra rete sono considerati a tutti gli effetti distributori di combustibile e quindi soggetti agli obblighi di trasmissione dei dati relativi alle utenze attive.



Nota relativa all'articolo 12
Così modificato dall'art. 2, l.r. 2 maggio 2016, n. 10.


1. La Giunta regionale, anche attraverso l’autorità competente o il soggetto esecutore, promuove programmi per la qualificazione e l’aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici, avvalendosi eventualmente del supporto dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del d.p.r. 74/2013.
2. La Giunta regionale, anche attraverso l’autorità competente o il soggetto esecutore, provvede a diffondere i contenuti di questa legge e a informare il pubblico sulle finalità perseguite.



1. Le tariffe relative al segno identificativo e alle ispezioni con addebito sono differenziate per tipologie di impianto e per potenza, secondo quanto riportato negli Allegati 6 e 7.
2. Le ispezioni con addebito sono a totale carico del responsabile di impianto, cui è inviato apposito avviso contenente la data e l’ora dell’ispezione, nonché le modalità di pagamento.
3. In tutti i casi di mancato o ritardato pagamento sono attivate le procedure per il recupero del credito, con interessi e spese a carico del debitore.
4. Fermo restando quanto disposto daI comma 5, i proventi delle tariffe previste da questo articolo spettano all’autorità competente, che può utilizzarli per le finalità di questa legge.
5. A decorrere dall’attivazione della procedura telematica di cui all’articolo 11, comma 4, gli introiti derivanti dalla cessione del segno identificativo spettano per il 90 per cento all’autorità competente o, su sua espressa richiesta, all’organismo esterno di cui al comma 3 dell’articolo 2, e per il 10 per cento alla Regione, che impiega quota parte delle relative risorse per l’implementazione e la gestione del Catasto unico regionale di cui all’articolo 12.


Nota relativa all'articolo 14
Così modificato dall'art. 19, l.r. 4 dicembre 2017, n. 34.


1. Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente convoca periodicamente i rappresentanti dei soggetti interessati dall’attuazione di questa legge, al fine di:
a) discutere eventuali problematiche sorte nell’applicazione di questa legge;
b) monitorare nel tempo i costi di manutenzione e controllo degli impianti termici;
c) definire e analizzare i contenuti della relazione biennale di cui al comma 2;
d) valutare l’applicazione di eventuali accordi operativi tra i soggetti coinvolti nell’attuazione di questa legge;
e) valutare eventuali modifiche da apportare alla normativa.

2. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 9, comma 10, del d.p.r. 74/2013, ogni due anni le autorità competenti trasmettono alla Giunta regionale, con le modalità dalla stessa stabilite, una relazione sui controlli e le azioni promozionali effettuate.
3. La Giunta regionale, sulla base delle relazioni trasmesse ai sensi del comma 2 e avvalendosi del contributo dei rappresentanti dei soggetti interessati dall’attuazione di questa legge, predispone una relazione di sintesi sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nel territorio regionale, prevedendone la divulgazione.



1. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), dal d.lgs. 192/2005 e dal d.lgs. 102/2014 si applicano le norme e i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
2. All’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e all’introito delle stesse provvede l’autorità competente di cui all’articolo 2, comma 1.
3. Le somme introitate a seguito del pagamento delle sanzioni sono destinate alle attività di controllo, ispezione, formazione e informazione previste da questa legge.


Nota relativa all'articolo 16
Così modificato dall'art. 5, l.r. 4 luglio 2017, n. 21.


1. Le risorse derivanti dall’applicazione dell’articolo 14, quantificate per il 2017 in euro 511.276,34, sono iscritte a carico dell’UPB 30102 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale 2015/2017.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata per l’anno 2017 la spesa complessiva di euro 130.000,00, da iscriversi a carico delle UPB 31201 per euro 50.000,00 e 31202 per euro 80.000,00 dello stato di previsione della spesa.
3. Le risorse indicate al comma 1 sono impiegate per euro 130.000,00 a copertura delle spese autorizzate dal comma 2 e per euro 381.276,34 sono iscritte in aumento dell’UPB 20803 del bilancio.
4. Per gli anni successivi l’entità delle entrate e delle spese è stabilita con le rispettive leggi di bilancio.
5. Ai fini della gestione, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al Programma operativo triennale.



1. Al fine di completare le attività di autocertificazione di cui all’articolo 3 della legge regionale 27 maggio 2008, n. 9 (Disposizioni in materia di controllo degli impianti termici degli edifici) e le attività di controllo e ispezione degli impianti termici per i bienni fino al 2013/2014, nonché dare inizio all’applicazione di questa legge, si osservano le seguenti disposizioni:
a) le autorità competenti di cui all’articolo 2, comma 1, che hanno stabilito di concludere entro il 31 dicembre 2014 la campagna di autocertificazione per il biennio 2013/2014 e hanno concluso alla data di entrata in vigore di questa legge i controlli e le ispezioni relative ai bienni precedenti, effettuano i controlli documentali e le ispezioni relative al biennio 2013/2014 entro il 30 dicembre 2015 con le modalità previste dalla l.r. 9/2008;
b) le autorità competenti che, alla data di entrata in vigore di questa legge, non hanno ancora concluso i controlli e le ispezioni previsti dall’articolo 5 della l.r. 9/2008 per i bienni 2009/2010 e 2011/2012 effettuano i controlli e le ispezioni relative a tali bienni entro il 31 dicembre 2016 con le modalità previste dalla medesima l.r. 9/2008;
c) le autorità competenti, individuate alla lettera b), entro un mese dalla data di entrata in vigore di questa legge possono disporre, per il biennio di autocertificazione 2013/2014, la proroga del termine entro il quale è possibile regolarizzare l’autocertificazione da parte dei responsabili degli impianti termici con generatori di calore a fiamma che non l’abbiano prodotta o che l’abbiano prodotta priva del bollino di cui all’articolo 3 della l.r. 9/2008;
d) il termine di proroga di cui alla lettera c), stabilito dalle autorità competenti con atto opportunamente pubblicato e comunicato alla struttura organizzativa regionale competente, non può comunque superare il 30 giugno 2016;
e) durante il periodo di proroga di cui alla lettera c), per l’autocertificazione deve essere redatto e inviato all’autorità competente un rapporto di efficienza energetica conforme al modello approvato con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente;
f) fermi restando la modalità di ripartizione dei costi prevista dall’articolo 9, comma 2, del d.lgs. 192/2005 e l’ammontare del costo del bollino stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale 15 dicembre 2008, n. 1837 (Criteri per l’attuazione della l.r. 9/2008), nell’ambito del periodo di proroga il manutentore anticipa l’onere del bollino, da rimborsare dall’utente finale;
g) l’autorità competente che si avvale della proroga di cui alla lettera c) deve avviare, entro il mese successivo al termine indicato nel relativo atto e con le modalità previste dalla l.r. 9/2008, i controlli e le ispezioni relativi alle autocertificazioni inerenti il biennio 2013/2014 come previsto nell’atto di proroga. Tali controlli e ispezioni devono concludersi entro due anni dal termine della proroga;
h) per gli impianti con generatore di calore a fiamma alimentati a gas (metano o gpl) aventi una potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, la cadenza in anni della trasmissione del rapporto di controllo di cui all’Allegato 3 deve intendersi partendo dall’ultima autocertificazione munita di segno identificativo (bollino), se effettuata nel biennio precedente l’entrata in vigore di questa legge;
h bis) in fase di prima applicazione di questa legge, le Autorità competenti, previa comunicazione alla struttura organizzativa regionale competente, possono disporre, per gli impianti di cui alla lettera h) per i quali la scadenza prevista dall’Allegato 3 cade entro i primi undici mesi dell’anno 2017, la proroga della trasmissione del rapporto di controllo munito di segno identificativo, fino alla data del 31 dicembre 2017;
h ter) entro la data del 31 dicembre 2017, possono essere altresì integrati e corretti, a cura del manutentore o del responsabile d’impianto, i dati relativi agli impianti autocertificati a partire dal 1° gennaio 2017, già trasmessi al soggetto esecutore e dallo stesso riscontrati come errati, anomali o incompleti;
i) per tutte le altre tipologie di impianto diverse da quelle indicate alla lettera h) e per gli impianti di cui alla lettera h) privi dell’autocertificazione relativa al biennio 2013/2014, come eventualmente prorogato con le modalità di cui alla lettera c), l’invio del primo rapporto di controllo di efficienza energetica munito di segno identificativo deve avvenire entro il 30 giugno 2017. Tale termine può essere posticipato al 31 dicembre 2017 con atto delle autorità competenti, previa comunicazione alla  struttura organizzativa regionale competente;
l) per gli impianti con generatore di calore a fiamma alimentati a gas (metano o gpl) aventi una potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, l’invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione di cui all’articolo 4, comma 4, deve essere effettuato secondo le cadenze ivi previste, calcolate partendo dall’ultima autocertificazione munita di segno identificativo (bollino), se effettuata nel biennio precedente l’entrata in vigore di questa legge.

2. Nel periodo transitorio di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni della l.r. 9/2008 e della d.g.r. 1837/2008 richiamate nel medesimo comma.
3. In presenza di impianti o generatori disattivati alla data di entrata in vigore di questa legge, il responsabile dell’impianto trasmette la dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 2, entro novanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore.
4. La deliberazione di cui all’articolo 11, comma 4, è adottata entro il 31 dicembre 2015. Fino all’adozione della procedura telematica, il segno identificativo è costituito da un bollino adesivo avente caratteristiche uguali a quello in uso alla data di entrata in vigore di questa legge, introdotto dalla l.r. 9/2008 e dalla d.g.r. 1837/2008. Il bollino è stampato dall’autorità competente, che ne cura la distribuzione anche attraverso l’eventuale organismo esterno. Nel frontespizio del bollino è indicato il valore dello stesso, diversificato secondo la tipologia e la potenzialità dell’impianto come riportato nelle tabelle dell’Allegato 7. E’ possibile applicare più bollini sullo stesso rapporto di controllo di efficienza energetica fino al raggiungimento del valore previsto per l’impianto in esame come da Allegato 7. Dopo l’avvio della procedura telematica, i manutentori, al fine di esaurire eventuali scorte, possono continuare a utilizzare i bollini suddetti per un periodo massimo di sei mesi.
5. Nelle more della costituzione del Catasto unico regionale di cui all’articolo 12, tutti i documenti e i dati da trasmettere per via telematica al catasto devono essere inviati all’autorità competente nelle forme e modalità da quest’ultima stabilite. Le autorità competenti attribuiscono a ogni impianto di propria competenza il codice univoco di cui all’articolo 12, comma 3, secondo le modalità da esse autonomamente stabilite, nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui al predetto comma 3. A tal fine, le autorità competenti possono chiedere i dati alle società distributrici di combustibile di cui all’articolo 12, comma 7. Una volta operante il Catasto unico regionale, devono esservi trasferiti i dati degli impianti censiti dalle autorità competenti, comprensivi del codice impianto.
5 bis. A decorrere dell'entrata in vigore del Catasto unico regionale, di cui all'articolo 12, fino al 30 luglio 2020, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 5 è stabilito in centoventi giorni.
6. Eventuali modifiche di questa legge che si rendano necessarie per adeguarla a nuove normative tecniche o a metodologie operative più evolute sono adottate con deliberazione della Giunta regionale, purché non comportino variazioni dei costi indicati negli Allegati 6 e 7.
6 bis. La Giunta regionale con proprio atto, sentiti i rappresentanti dei soggetti interessati di cui all’articolo 15, comma 1, detta criteri ed indirizzi per la corretta applicazione di questa legge.

Nota relativa all'articolo 18
Così modificato dall'art. 3, l.r. 2 maggio 2016, n. 10; dall'art. 11, l.r. 30 dicembre 2016, n. 37; dall'art. 6, l.r. 4 luglio 2017, n. 21, e dall'art. 13, l.r. 30 dicembre 2019, n. 43.

Ai sensi dell'art. 5, l.r. 2 maggio 2016, n. 10, il termine del 30 dicembre 2015, contenuto nella lett. a) del comma 1 di questo articolo, è differito al 31 dicembre 2016.

Ai sensi dell'art. 5, l.r. 2 maggio 2016, n. 10, il termine del 30 giugno 2017, contenuto nella lett. i) del comma 1 di questo articolo, può essere anticipato a decorrere dal 30 settembre 2016 con atto delle autorità competenti, previa comunicazione al dirigente della struttura organizzativa regionale competente.

Ai sensi dell'art. 5, l.r. 2 maggio 2016, n. 10, per le manutenzioni effettuate nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 maggio 2016 sugli impianti previsti dal comma 4 dell’art. 4 di questa legge e dalla lett. l) del comma 1 di questo articolo, l’invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione deve avvenire entro il 30 giugno 2016.
Al posto della dichiarazione di avvenuta manutenzione, per le manutenzioni effettuate dal 1° gennaio 2015 al 30 settembre 2015, entro il 30 giugno 2016, può essere inviato il rapporto di controllo tecnico di cui agli Allegati G e F al d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia), o il rapporto di controllo di efficienza energetica di tipo 1 di cui all’Allegato II al decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013).



1. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 19
Il comma 1 abroga la l.r. 27 maggio 2008, n. 9.

Allegati

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Nota relativa all'allegato
Si segnala che, anche in questa sezione dedicata ai testi vigenti delle leggi e dei regolamenti regionali, é consultabile il solo testo storico degli allegati di questa legge regionale e che di seguito sono riportate, a titolo informativo, le norme che hanno apportato modifiche o abrogazioni ai medesimi allegati.
Allegato 1
Modificato dall'art. 7, l.r. 4 luglio 2017, n. 21.
Allegato 3
Modificato dall'art. 8, l.r. 4 luglio 2017, n. 21.
Allegato 8
Ai sensi dell'art. 4, l.r. 2 maggio 2016, n. 10, l'Allegato 8 di questa legge è sostituito dall'Allegato della predetta l.r. 10/2016.