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Atto:LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2001, n. 31
Titolo:Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione.
Pubblicazione:( B.U. 20 dicembre 2001, n. 146 )
Stato:Vigente
Tema: E. FINANZA
Settore:E.1. CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:E.1.1 Disposizioni generali

Art. 20
(Fondo di riserva per le spese obbligatorie)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale è iscritto un fondo di riserva per le spese obbligatorie che attengono ad oneri indeclinabili e riferiti a spese imprescindibili della Regione.

2. Il fondo di riserva per le spese obbligatorie non è utilizzabile per l'imputazione d'atti di spesa.

3. Con deliberazione della Giunta regionale trasmessa al Consiglio sono prelevati dal fondo di cui al comma 1 le somme occorrenti per l'integrazione dei capitoli di spesa relativi a spese dipendenti dalla legislazione in vigore, aventi carattere obbligatorio ed iscritte in aumento degli stanziamenti dei detti capitoli.

4. E' allegato al bilancio l'elenco dei capitoli di spesa che possono essere integrati a norma del comma 3.

5. Sono in ogni caso comprese fra le spese obbligatorie:
a) quelle relative agli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi del personale;
b) quelle relative agli oneri per l'ammortamento dei mutui e prestiti e agli interessi passivi sulle anticipazioni di cassa;
c) quelle relative al pagamento delle somme cadute in perenzione amministrativa ai sensi dell'articolo 59, reclamate dai creditori;
d) quelle dovute dalla Regione in dipendenza delle fidejussioni concesse.

6. L'ammontare del fondo di riserva per le spese obbligatorie è stabilito annualmente con la legge d'approvazione del bilancio e non può essere d'importo superiore all'1 per cento del totale degli stanziamenti di competenza.

 
 
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