| Atto: | LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1992, n. 3 |
| Titolo: | Approvazione dei Bilanci di previsione per l'anno 1990 degli Enti Turistici Marchigiani. |
| Pubblicazione: | (B.u.r. 23 gennaio 1992, n. 7) |
| Stato: | Vigente |
| Tema: | E. FINANZA |
| Settore: | E.1. CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE |
| Materia: | E.1.2 Bilanci – Leggi finanziarie |
1. Ai sensi e per gli effetti di cui al quarto comma dell'articolo 53 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono approvati i bilanci di previsione per l'anno 1990 degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura soggiorno e turismo della Regione Marche, nelle risultanze indicate rispettivamente nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.
2. L'impegno delle spese finanziate con assegnazione di fondi a destinazione vincolata o di carattere straordinario č subordinato all'accertamento delle entrate correlative.
(Omissis).
(Omissis).