Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo storico |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 8 marzo 1993, n. 12
Titolo:Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1993.
Pubblicazione:(B.u.r. 9 marzo 1993, n. 15)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario




Art. 1

1. Ai sensi dell'articolo 70, quinto comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, č autorizzato, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio per l'anno 1993 e comunque non oltre il 31 marzo 1993, l'esercizio provvisorio del bilancio per il detto anno, sulla base degli stanziamenti del bilancio medesimo presentato dalla giunta regionale e delle relative eventuali note di variazione, e con le modalitŕ stabilite nella presente legge.

Art. 2

1. La presente legge č dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.