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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 04 agosto 2009, n. 5
Titolo:

Disciplina della composizione e delle modalità di funzionamento dei comitati di partecipazione dei cittadini alla tutela della salute. Attuazione dell'articolo 24, comma 4, della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13

Pubblicazione:( B.U. 13 agosto 2009, n. 77 )
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Disposizioni generali
Note:

Prima modificato dal r.r. 30 novembre 2009, n. 8, poi abrogato dallo art. 6, r.r. 9 aprile 2015, n. 6.


Sommario





 
1. Il presente regolamento disciplina la composizione e le modalità di funzionamento dei comitati di partecipazione dei cittadini alla tutela della salute, istituiti nelle aziende del servizio sanitario regionale ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale).



1. I comitati di cui all’articolo 1, istituiti a livello aziendale, sono composti da:
a) il direttore generale dell’azienda o suo delegato;
b) il responsabile dell’Ufficio relazioni con il pubblico (URP) aziendale;
c) undici membri designati congiuntamente dalle:
1) associazioni di volontariato operanti in ambito sanitario e presenti a livello di Azienda;
2) associazioni di tutela o promozione dei diritti del malato presenti a livello di Azienda;
d) un rappresentante dei professionisti operanti nell’azienda, designato dal collegio di direzione per le Aziende ospedaliere e dal collegio dei direttori di zona per l’ASUR;
e) il dirigente dell’area infermieristico-ostetrica aziendale;
f) per l’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR):
1) il presidente del collegio dei direttori di zona;
2) un rappresentante dei direttori dei presidi ospedalieri;
3) un rappresentante dei direttori dei distretti sanitari.

2. I comitati di cui all’articolo 1, istituiti a livello di zona territoriale dell’ASUR, sono composti da:
a) il direttore di zona o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) il responsabile dell’URP zonale;
c) undici membri designati congiuntamente dalle:
1) associazioni di volontariato operanti in ambito sanitario e presenti a livello di zona;
2) associazioni di tutela o promozione dei diritti del malato presenti a livello di zona;
d) un rappresentante dei professionisti operanti nella zona, designato dal collegio di direzione di zona;
e) un rappresentante dei direttori dei presidi ospedalieri;
f) un rappresentante dei direttori dei distretti sanitari;
g) il responsabile dell’area infermieristico-ostetrica zonale;
h) un rappresentante dei coordinatori degli ambiti territoriali sociali ricompresi nella zona.

3. I comitati di cui all’articolo 1, istituiti a livello di presidio di alta specializzazione, sono composti da:
a) il direttore di presidio o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) il responsabile dell’URP di presidio;
c) sei membri designati congiuntamente dalle:
1) associazioni di volontariato operanti in ambito sanitario e presenti a livello di presidio;
2) associazioni di tutela o promozione dei diritti del malato presenti a livello di presidio;
d) un rappresentante dei professionisti operanti nel presidio, designato dal direttore di presidio fra i direttori dei dipartimenti;
e) il responsabile dell’area infermieristico-ostetrica del presidio.

4. I comitati di cui ai commi 1, 2 e 3 sono costituiti secondo le modalità determinate dal direttore generale delle Aziende. Ogni comitato elegge nel proprio seno un presidente tra i soggetti di cui alla lettera c) dei commi 1, 2 e 3.
5. I rappresentanti delle associazioni di cui alla lettera c) dei commi 1, 2 e 3 sono eletti nell’ambito delle assemblee di cui all’articolo 3.




1. A livello di Azienda, di Zona territoriale dell’ASUR e di presidio di alta specializzazione sono istituite le assemblee delle associazioni di volontariato operanti in ambito sanitario, di tutela e promozione dei diritti del malato presenti ai rispettivi livelli.
2. L’assemblea è convocata, per la prima seduta, rispettivamente dai direttori di cui alla lettera a) dei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 2.
3. Ogni assemblea si dota di un proprio regolamento di funzionamento e propri organi di gestione e si riunisce almeno due volte l’anno per la relazione dei rappresentanti di cui alla lettera c) dei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 2 in merito all’attività svolta.




1. Ai sensi dell’articolo 24, comma 3, della l.r. 13/2003, i comitati di partecipazione hanno i seguenti compiti:
a) contribuire alla programmazione e alla pianificazione socio-sanitaria regionale, aziendale e territoriale;
b) svolgere attività di verifica e controllo sulla gestione dei servizi sanitari;
c) monitorare le condizioni di accesso e fruibilità dei servizi sanitari, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 1 della l.r. 13/2003.

2. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 i comitati, in particolare:
a) promuovono la partecipazione dei cittadini alla costruzione dei piani comunitari per la salute e all’attuazione, a livello locale, dei profili assistenziali e di ogni altra attività che si renda necessaria per rendere più efficaci ed efficienti le attività del servizio sanitario regionale e le attività socio-assistenziali;
b) garantiscono, ai fini del miglioramento della sicurezza delle attività assistenziali, l’informazione e la partecipazione dei cittadini interessati riguardo alle attività aziendali di coinvolgimento dei pazienti e ad ogni altra attività per la quale si renda necessario l’apporto delle associazioni di partecipazione;
c) propongono le azioni ritenute prioritarie per garantire la più ampia partecipazione degli organismi di rappresentanza dei cittadini all’organizzazione e al monitoraggio delle attività sanitarie, sulla base delle previsioni normative e programmatorie, nonché di quelle derivanti dal sistema degli obiettivi strategici aziendali di budget;
d) nell’ambito delle azioni di cui alla lettera c), curano in special modo la proposta, l’attivazione e il monitoraggio delle azioni di accoglienza, tutela e informazione previste dalla normativa in materia di carta dei servizi, utilizzando gli strumenti di valutazione dei reclami della qualità percepita e della garanzia del comfort per i servizi sanitari di ricovero ambulatoriali e territoriali;
e) presentano alla Giunta regionale, con le modalità dalla stessa stabilite, un report annuale contenente i dati sulla partecipazione dei cittadini alla tutela della salute, relativi soprattutto:
1) alle attività finalizzate alla progettazione e al monitoraggio dei profili assistenziali e dei piani comunitari per la salute;
2) al monitoraggio delle attività riguardanti la carta dei servizi;
3) all’identificazione delle situazioni di buona qualità percepita;
4) all’attività svolta dal gruppo di accreditamento regionale di cui all’articolo 22 della legge regionale 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private).


1. Le funzioni di segreteria dei comitati sono svolte da:
a) il responsabile dell’URP aziendale, per i comitati di cui all’articolo 2, comma 1;
b) il responsabile dell’URP zonale, per i comitati di cui all’articolo 2, comma 2;
c) il responsabile dell’URP di presidio, per i comitati di cui all’articolo 2, comma 3.

2. Per garantire l’esercizio dei compiti di cui all’articolo 4, il presidente convoca il rispettivo comitato con cadenza almeno bimestrale.




1. Le aziende, le zone territoriali e i presidi di alta specializzazione costituiscono i comitati di cui all’articolo 2 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.