Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 03 agosto 2010, n. 11
Titolo:Misure urgenti in materia di contenimento della spesa
Pubblicazione:( B.U. 12 agosto 2010, n. 72 )
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario





1. Ai componenti delle commissioni, dei comitati o dei collegi di cui alla tabella B della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell’ambito dell’amministrazione regionale), spetta il rimborso delle spese documentate per il viaggio, determinato nella misura di un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo pari al doppio della distanza tra la propria residenza anagrafica e il comune sede dell’organismo nonché, in ipotesi di trasferta per l’esercizio delle funzioni connesse alla carica, il rimborso delle spese documentate per viaggio, vitto e alloggio, secondo i criteri e le modalità fissati per i dipendenti regionali.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale ridetermina, ove previsto, l’importo del gettone di presenza spettante ai componenti di ciascun organismo tra quelli indicati nella tabella B della l.r. 20/1984, che non può comunque superare l’importo di trenta euro per seduta.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a ogni organismo collegiale, comunque denominato, istituito dalla Regione o operante nell’ambito dell’amministrazione regionale e per il quale è prevista la corresponsione di un gettone di presenza.
4. Agli amministratori e ai componenti dei collegi dei revisori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale, l’indennità mensile di carica o l’indennità di presenza, definite nei limiti fissati dalla tabella A della l.r. 20/1984, è ridotta del dieci per cento rispetto all’importo percepito. Agli stessi si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Il compenso annuo percepito dall’amministratore unico dell’Agenzia per i servizi del settore agroalimentare delle Marche (ASSAM), nonché dall’Autorità di garanzia di cui alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini-Ombudsman regionale), è ridotto del 10 per cento.




1. I dipendenti regionali non possono percepire compensi aggiuntivi per lo svolgimento dei compiti e dei doveri di ufficio.
2. Lo svolgimento da parte dei dipendenti regionali, in conseguenza di nomina, designazione o proposta della Regione, di attività comunque denominate e non rientranti nei compiti e doveri d’ufficio ovvero la partecipazione degli stessi a commissioni, comitati, collegi o organi collegiali di competenza regionale, effettuate durante l’orario di lavoro, non danno diritto ad alcun compenso, indennità o gettone di presenza.
3. Lo svolgimento da parte dei dipendenti regionali, in conseguenza di nomina, designazione o proposta della Regione, di attività comunque denominate e non rientranti nei compiti e doveri d’ufficio ovvero la partecipazione degli stessi a commissioni, comitati, collegi o organi collegiali di competenza regionale, effettuate al di fuori del normale orario di lavoro, danno diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate secondo i criteri e le modalità vigenti, nonché a un gettone di presenza o un’indennità giornaliera che non può superare i trenta euro.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina la misura del gettone di presenza o dell’indennità giornaliera di cui al comma 3.
5. Gli eventuali corrispettivi dovuti da terzi per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2 sono versati direttamente alla Regione.
6. Sono escluse dall’applicazione del presente articolo le attività di progettazione e di pianificazione, comprese le attività tecnico-amministrative connesse, nonché la partecipazione a commissioni di collaudo ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).



1. La Regione provvede alla riduzione complessiva delle spese di personale al lordo di oneri riflessi e IRAP e con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, assicurando, nell’ambito delle rispettive strutture organizzative, interventi finalizzati:
a) alla riduzione delle spese di personale attraverso la parziale sostituzione dei cessati e la riduzione della spesa per il lavoro flessibile, comprendente anche la spesa per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e per la somministrazione di lavoro;
b) alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture amministrative, anche attraverso il loro accorpamento e la riduzione del numero dei dirigenti;
c) al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale stipula apposite intese con l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa regionale.




1. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale), la parola “o” è sostituita con la parola “e”.
2. Al comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 14/2003, le parole “, in alternativa ai servizi,” sono soppresse.




1. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza della Assemblea legislativa regionale, al fine di assicurare i processi di riorganizzazione volti alla riduzione della spesa complessiva del personale di qualifica dirigenziale, nonché di garantire la funzionalità delle strutture amministrative dei predetti organi, possono conferire incarichi di direzione dei servizi anche ai soggetti già titolari di incarichi di posizione dirigenziale alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui al comma 3 ter dell’articolo 28 della l.r. 15 ottobre 2001 n. 20 e al comma 2 bis dell’articolo 5 della l.r. 14/2003.




1. L’efficacia delle disposizioni della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 1 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e disciplina della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro) è sospesa dall’anno 2010. In sede di approvazione della legge finanziaria e del bilancio di previsione rispettivamente per gli anni 2011, 2012 e 2013, sulla base della normativa vigente, delle risorse finanziarie disponibili e delle esigenze organizzative, si potrà procedere all’applicazione delle disposizioni della l.r. 1/2010.



1. L’articolo 3 della legge regionale 1° giugno 1999, n. 17 (Costituzione Società regionale di sviluppo), è sostituito dal seguente:
“Art. 3 - (Oggetto sociale).
1. L’oggetto sociale consiste nella progettazione e, ove necessario, nella realizzazione degli interventi di attuazione della programmazione regionale, secondo quanto stabilito dall’articolo 7.”.


1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 trovano applicazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede, secondo le norme del codice civile, alle modificazioni dello statuto conseguenti alla modifica dell’oggetto sociale di cui all’articolo 7.




1. Sono abrogati:
a) l’articolo 11 della legge regionale 4 agosto 2008, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 “Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione”, alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 “Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale” e alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”);
b) l’articolo 11 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione. Legge finanziaria 2009).