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Atto:LEGGE REGIONALE 05 giugno 2018, n. 19
Titolo:Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2017, n. 13 “Interventi urgenti per assicurare la continuitŕ del servizio di trasporto aereo nella regione Marche”.
Pubblicazione:( B.U. 07 giugno 2018, n. 47 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Enti, aziende, agenzie e societŕ regionali o interregionali

Sommario





1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 7 aprile 2017, n. 13 (Interventi urgenti per assicurare la continuità del servizio di trasporto aereo nella regione Marche), le parole: “euro 20.000.000,00” sono sostituite dalle parole: “euro 25.050.000,00”.



1. Al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 13/2017 il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: “Non essendosi verificate nel 2017 tutte le condizioni necessarie all’erogazione del contributo di cui all’articolo 3 di questa legge, per il biennio 2018-2019 si autorizza per la medesima finalità, in sostituzione della relativa spesa non più effettuata, la spesa massima di euro 25.050.000,00 di cui 23.050.000,00 per il 2018 ed euro 2.000.000,00 per il 2019.”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 13/2017 sono inseriti i seguenti:
“2 bis. La copertura per l’anno 2018 della spesa autorizzata dall’articolo 3, iscritta in aumento della Missione 10 ‘Trasporti e diritto alla mobilità’, Programma 04 ‘Altre modalità di trasporto’, Titolo 3 ‘Spese per incremento attività finanziarie’, è garantita per euro 7.280.000,00 dalle risorse già iscritte a carico della Missione 10, Programma 04, e per euro 15.770.000,00 dalla contestuale riduzione delle risorse già iscritte a carico delle seguenti Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2018/2020:
a) riduzione di euro 6.950.000,00 della Missione 1, Programma 04;
b) riduzione di euro 3.770.000,00 della Missione 20, Programma 03;
c) riduzione di euro 2.000,000,00 della Missione 50, Programma 01;
d) riduzione di euro 3.050.000,00 della Missione 10, Programma 04, Titolo 1 ‘Spese correnti’.
2 ter. La copertura per l’anno 2019 della spesa autorizzata dall’articolo 3 è garantita per euro 2.000.000,00 dalla contestuale riduzione delle risorse già iscritte a carico della Missione 10, Programma 04, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2018/2020.”.
3. Al comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 13/2017 il secondo e il terzo periodo sono soppressi.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.