Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 1 agosto 2019, n. 25
Titolo:Modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 "Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016".
Pubblicazione:(B.U. 8 agosto 2019, n. 65)
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:PROTEZIONE CIVILE
Materia:Eventi calamitosi

Sommario





1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 (Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016) è inserito il seguente:
"2 bis. Le norme di questa legge prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali e dei regolamenti edilizi.".



1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 25/2017 sono aggiunti i seguenti:
"3 bis. Per gli edifici rurali iscritti nell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 13/1990 o individuati ai sensi dell'articolo 38 del PPAR (Piano Paesaggistico Ambientale Regionale), compresi nei territori di cui al comma 2 dell'articolo 1, distrutti o gravemente danneggiati con "Livello Operativo L4" come determinato dalle Ordinanze del Commissario Straordinario n. 13/2017 e n. 19/2017 adottate in attuazione del d.l. 189/2016 e successive modificazioni e integrazioni, sono ammessi interventi:
a) di ristrutturazione edilizia di cui al comma 1 dell'articolo 3 del d.p.r. 380/2001;
b) di demolizione e ricostruzione, nei casi e secondo i criteri stabiliti da questa legge;
c) di delocalizzazione nel caso l'intervento ricada in aree interessate da rischio idrogeologico elevato o molto elevato come individuate dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) vigente o da altri strumenti di pianificazione approvati dalle Autorità competenti, previo parere favorevole delle stesse Autorità e del Comune territorialmente competente. La ricostruzione può essere autorizzata dal Comune nell'ambito dei fondi di proprietà o in altri siti non pericolosi e non suscettibili di instabilità dinamiche individuati tra quelli edificabili dallo strumento urbanistico, incluse le zone territoriali omogenee "E" di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), anche ove altrimenti denominate.
3 ter. Le disposizioni contenute nel comma 3 bis non si applicano:
a) agli edifici considerati beni culturali ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
b) agli edifici tutelati ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136 del d.lgs. 42/2004;
c) agli altri edifici di particolare valore storico-architettonico per cui il Comune ritenga necessario procedere comunque a interventi di recupero e restauro, da individuare con atto comunale.
3 quater. Ai fini del mantenimento delle relazioni paesaggistiche dell'edificio con il paesaggio circostante, gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui alla lettera b) del comma 3 bis sono ammessi ove si utilizzi per almeno il 50 per cento l'area di sedime esistente e per una pari volumetria.".



1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 25/2017 è inserito il seguente:
"Art. 4 bis (Obiettivi e criteri della ricostruzione degli edifici rurali di valore storico distrutti dal sisma del 2016)
1. Al fine di rispettare gli obiettivi e gli indirizzi generali del PPAR relativi al sistema storico-culturale e i principi di una corretta edilizia, la ricostruzione degli edifici mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) mantenimento o miglioramento dei caratteri paesaggistici complessivi del contesto;
b) mantenimento o miglioramento del rapporto tra edificio, contesto e paesaggio circostante;
c) eliminazione del rischio sismico o, qualora non si demolisca l'edificio esistente, la sua riduzione ai sensi della normativa vigente in materia;
d) conseguimento di adeguati livelli di sostenibilità nell'edilizia.
2. I progetti di ricostruzione sono accompagnati da una relazione che:
a) dimostri, per gli edifici interessati da danni gravissimi estesi a tutte le strutture, la effettiva necessità di demolizione completa per l'impossibilità di raggiungere una capacità di resistenza alle azioni sismiche ricompresa entro i valori minimi previsti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016;
b) descriva i caratteri tipologici e paesaggistici dell'edificio distrutto o gravemente danneggiato dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016;
c) evidenzi il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.".



1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.