Leggi e regolamenti regionali
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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 14 febbraio 1992, n. 31
Titolo:Accesso al finanziamento di azioni di formazione professionale da realizzare con il contributo Fondo Sociale Europeo (FSE) in attuazione della riforma dei fondi a finalità strutturali.
Pubblicazione:(B.U. 24 febbraio 1992, n. 21 - errata corrige B.U. n. 25 del 6 aprile 1992)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:ISTRUZIONE - FORMAZIONE
Materia:Formazione professionale
Note:Abrogato dall'art. 13, l.r. 18 gennaio 1996, n. 2.

Sommario





1. La Regione conforma la propria normativa al contenuto dei regolamenti del consiglio CEE 2052/1988 del 24 giugno 1988 e 4255/1988 del 19 dicembre 1988, a norma dei quali il fondo sociale europeo, in seguito denominato fondo, partecipa al finanziamento delle seguenti azioni:
a) interventi di formazione professionale, se necessario associati ad azioni di orientamento professionale;
b) incentivi alle assunzioni in posti di lavoro di natura stabile di nuova creazione ed all’avviamento di attività autonome.



1. In conformità a quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale in materia, sono ammessi al contributo del fondo, con le modalità di cui all’articolo 3, i seguenti soggetti:
a) enti od operatori pubblici;
b) strutture di enti che siano emanazione delle organizzazioni nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, di associazioni con finalità formative e sociali, del movimento cooperativo, di imprese e loro consorzi;
c) imprese o loro consorzi.



1. I soggetti di cui all’articolo 2 devono far pervenire al servizio formazione professionale e problemi del lavoro della Regione, in duplice copia, i progetti per i quali si richiede il finanziamento con il contributo del fondo, utilizzando i formulari predisposti dal servizio competente.
2. Le richieste devono essere inviate esclusivamente a mezzo raccomandata entro il 30 giugno dell’anno precedente quello a cui si riferisce il relativo programma regionale di formazione professionale.
3. I progetti di formazione professionale devono essere corredati da una relazione tecnica illustrativa dell’iniziativa formativa che contenga:
a) un’esauriente analisi economica di settore e comparto con precisi riferimenti quali-quantitativi alla specificità dell’area economica e territoriale nella quale l’iniziativa si colloca e produce i suoi effetti;
b) una descrizione dettagliata della figura professionale da formare, riqualificare, specializzare, aggiornare al fine di verificare la corrispondenza della qualifica alla normativa prevista dall’ordinamento didattico regionale e dal ministero del lavoro;
c) la definizione puntuale e documentata degli sbocchi occupazionali previsti o dei passaggi di qualifica o mansione assicurati a termine del corso;
d) la definizione articolata della parte didattica, che specifichi le materie di insegnamento, gli argomenti delle stesse, i libri di testo, le prove di esame, nonché i nominatavi e i curricula professionali di allievi e docenti;
e) la specificazione puntuale, con gli opportuni dettagli tecnici e di valore monetario, delle attrezzature, dei mezzi materiali e dei locali da utilizzare;
f) il preventivo di spesa analitico per voci di costo;
g) una scheda sintetica delle informazioni essenziali per identificare le caratteristiche del progetto;
h) ogni ulteriore utile informazione che dovesse essere richiesta dal servizio competente.

4. Il servizio regionale formazione professionale e problemi del lavoro provvede all’istruttoria dei progetti e qualora ritenga necessario acquisire ulteriori documenti, dati e notizie, questi devono essere forniti entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta; trascorso tale termine, in mancanza di idonea, esauriente risposta, la richiesta di finanziamento verrà respinta.


1. Il programma annuale della formazione professionale, cofinanziato dal fondo, è approvato dalla giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, ai sensi dell’articolo 22 dello Statuto regionale.
2. Le richieste presentate dai soggetti proponenti, nel rispetto delle leggi vigenti ed in attuazione del contratto collettivo di lavoro, sono vagliate dal servizio formazione professionale e problemi del lavoro tenendo conto dei seguenti criteri:
a) finanziabilità dei progetti in rapporto alla normativa comunitaria e nazionale vigente;
b) congruità degli obiettivi del progetto con quelli del vigente piano triennale di formazione professionale;
c) congruità delle azioni di formazione professionale con gli obiettivi contenuti nel progetto;
d) verifica di congruità dei costi del progetto.

3. I progetti, redatti secondo le indicazioni e i contenuti di cui all’articolo 3, dopo l' istruttoria vengono sottoposti al parere del comitato tecnico di cui all’articolo 5.
4. Il servizio formazione professionale e problemi del lavoro comunica entro il 31 gennaio di ogni anno i criteri a cui debbono attenersi i soggetti di cui all’articolo 2 in sede di presentazione delle proposte formative e di rendicontazione delle attività effettuate.
5. La giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, sottopone alla commissione consiliare competente ai sensi dell’articolo 22 dello Statuto regionale la proposta di programma annuale, il quale può prevedere che una quota del fondo venga assegnata a progetti di formazione riservati alla diretta titolarità regionale.
6. La commissione formula il parere entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, trascorsi i quali il parere s’intende favorevole.
7. La giunta regionale approva il programma entro il 31 dicembre.
8. Copia del programma viene inviata alle amministrazioni provinciali, al fine di evitare duplicazione di interventi formativi in sede di programmazione delle attività di formazione professionale ordinaria.
9. La giunta regionale, entro trenta giorni dall’approvazione del programma, pubblica l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento nel bollettino ufficiale della Regione.


1. Presso il servizio regionale formazione professionale e problemi del lavoro è istituito un comitato tecnico composto da:
a) il dirigente del servizio formazione professionale e problemi del lavoro o suo delegato con funzioni di presidente;
b) tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello nazionale;
c) tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali delle imprese pubbliche e private più rappresentative a livello nazionale;
d) due esperti designati dalle organizzazioni sindacali degli artigiani più rappresentative a livello nazionale;
e) due esperti designati dalle associazioni cooperative più rappresentative a livello nazionale;
f) due esperti designati dalle organizzazioni sindacali del settore commercio e turismo più rappresentative a livello nazionale
g) un rappresentante dell’ufficio regionale del lavoro;
h) un rappresentante dell’agenzia regionale per l’impiego;
i) un rappresentante della commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna.

2. Le funzioni di segretario del comitato vengono assicurate dal servizio formazione professionale e problemi del lavoro.
3. I membri del comitato sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale.
4. Il comitato dura in carica per il periodo corrispondente alla legislatura regionale, e comunque fino al suo rinnovo.
5. Il comitato può richiedere alla finanziaria regionale Marche e all’agenzia regionale per l’impiego pareri tecnici sui progetti oggetto d’esame, specie nei casi in cui le operazioni si accompagnino a processi di ristrutturazione o riconversione industriale.
6. Può altresì essere richiesta la partecipazione alle sedute del comitato, con voto consultivo, di un rappresentante dell’istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.
7. Ai componenti del comitato non appartenenti all’amministrazione regionale sono attribuiti le indennità di presenza e il rimborso delle spese di viaggio previsti dalla L.R. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni.
8. Il comitato esprime parere sul programma annuale e sui progetti di cui all’articolo 3.


1. I rapporti tra la Regione e gli organismi gestori delle attività sono regolati da apposite convenzioni.
2. Per ciascuna attività è costituito un comitato di gestione composto da:
a) un funzionario della Regione con funzioni di presidente;
b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori più rappresentative a livello nazionale;
c) un funzionario dell’amministrazione provinciale competente per territorio;
d) un rappresentante del consiglio di fabbrica o dei partecipanti ai corsi;
e) un rappresentante dell’organismo gestore dell’intervento formativo;
f) un rappresentante dell’associazione imprenditoriale o della categoria professionale indicata dall’organismo gestore.

3. Il comitato di gestione è validamente costituito con la nomina di almeno i due terzi dei componenti di cui al comma 2.
4. Il comitato, che deve insediarsi prima dell’inizio delle attività concorsuali, svolge i seguenti compiti:
a) verifica dell’effettiva sussistenza delle condizioni generali indicate nel programma formativo approvato con deliberazione della giunta regionale;
b) precisazione degli elementi attuativi dello stesso programma riguardanti:
b1) I’elenco nominativo dei lavoratori interessati;
b2) il calendario orario e giornaliero delle lezioni che può essere articolato anche per periodi o moduli formativi;
b3) I’elenco nominativo e i curricula del personale docente per le varie discipline didattiche;
c) adozione di iniziative tese ad individuare il grado di professionalità posseduto dagli allievi all’inizio del corso e fissazione dei criteri per verificare i risultati, anche parziali e finali, del programma formativo;
d) accertamento periodico dello stato di avanzamento del programma formativo;
e) eventuale proposta al servizio formazione professionale di aggiustamenti all’interno delle singole voci del preventivo di spesa.

5. Al termine delle attività corsuali il comitato, con apposito verbale, esprime il proprio parere in merito ai risultati formativi conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati. Detto parere deve tener conto:
a) delle relazioni redatte dai singoli docenti relativamente all’attività svolta e agli obiettivi raggiunti;
b) della relazione redatta dal titolare del progetto sui risultati complessivamente ottenuti rispetto a quelli prefissati.

6. Nel verbale finale il presidente del comitato menziona eventuali osservazioni formalizzate da ciascun componente o dagli organismi rappresentati nello stesso comitato.
7. I componenti del comitato possono effettuare, anche individualmente, controlli sull’attuazione del progetto nel luogo e durante le varie fasi di realizzazione delle attività formative.
8. Ciascuna fase di controllo deve essere verbalizzata e sottoscritta dal o dai verificatori.
9. Ai componenti del comitato di gestione spettano le indennità di presenza e il rimborso delle spese di viaggio previsti dalla L.R. 20/1984 e successive modificazioni.


1. Le iniziative formative possono concludersi con una prova finale diretta ad accertare il grado di preparazione professionale e l’idoneità degli allievi a conseguire la qualificazione o specializzazione prevista. Gli organismi gestori devono fare menzione nella richiesta di finanziamento della previsione della suddetta prova.
2. Al termine dei corsi, a coloro che abbiano superato con esito positivo le prove finali viene rilasciato dalla Regione un attestato di qualifica, ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
3. Le commissioni di esame sono nominate dalla giunta regionale e sono composte da:
a) un funzionario della Regione, che le presiede;
b) due insegnanti del corso designati dal collegio dei docenti o dall’organismo gestore;
c) un esperto designato congiuntamente dalle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello nazionale;
d) un esperto designato dalle organizzazioni dei lavoratori autonomi e degli imprenditori maggiormente rappresentative a livello nazionale;
e) due esperti designati uno dagli uffici periferici del ministero del lavoro e uno dagli uffici periferici del ministero della pubblica istruzione.

4. Le prove di esame sono quelle individuate nel progetto formativo proposto dalla Regione.
5. Ai componenti delle commissioni d’esame sono attribuiti l’indennità di presenza e il rimborso delle spese di viaggio previsti dalla L.R. 20/1984 e successive modificazioni.


1. Entro trenta giorni dal termine delle operazioni formative programmate, o di ciascuna fase annuale nel caso di operazioni il cui termine effettivo non ricada nell’anno solare di inizio attività, al servizio formazione professionale e problemi del lavoro deve essere presentata una dettagliata relazione sull’attività didattica e sugli aspetti finanziari che indichi:
a) I’organismo che ha gestito l’intervento formativo, la sede di attuazione, il personale, Ie strutture e le risorse utilizzate;
b) la data di inizio e di conclusione effettiva delle operazioni formative, il numero dei corsi e delle ore effettuate;
c) I’elenco dei partecipanti ad ogni corso completo dei documenti relativi ai dati anagrafici, ai titoli di studio ed eventuale qualifica ed alle ore di formazione complessivamente effettuate, corredato da un prospetto ove siano rilevabili le ore di frequenza giornaliera e mensili;
d) il prospetto riepilogativo dal quale, per ciascun docente, si possano rilevare le ore di docenza svolte giornalmente, mensilmente e complessivamente, nonché il programma didattico svolto. In caso di utilizzazione di insegnanti esterni, agli atti devono essere disponibili le lettere di incarico, i curricula professionali e i contratti stipulati, con la evidenziazione del costo orario delle prestazioni pattuite e delle materie e argomenti di insegnamento;
e) la descrizione del progetto e la comparazione della situazione prima e dopo la realizzazione delle operazioni formative;
f) il consuntivo delle spese ripartite per voci ed eventualmente per fasi o esercizio finanziario;
g) I’analisi e la descrizione delle spese sostenute, con le motivazioni delle principali differenze in più o in meno rispetto al preventivo;
h) ogni altra informazione ritenuta utile dal servizio competente.

2. La relazione didattico-finanziaria deve essere corredata dal parere del comitato di gestione.


1. Ai soggetti proponenti, per i progetti inclusi nel programma annuale, nonché per quelli a diretta titolarità regionale realizzati ai sensi del comma 5 dell’articolo 4, viene anticipato fino all’80% del contributo concesso, previa comunicazione formale di inizio dell’attività.
2. La somma residua è corrisposta successivamente all’approvazione del rendiconto delle attività realizzate.


1. La giunta regionale sottopone all’approvazione del consiglio i provvedimenti amministrativi necessari ad uniformare il presente regolamento alle nuove normative adottate dalle autorità nazionali e comunitarie in materia di formazione professionale e del fondo sociale europeo, ivi compresi gli orientamenti emanati dalla commissione CEE.
2. Compete alla giunta regionale:
a) determinare i compensi orari e loro variazioni per le attività di docenza;
b) apportare integrazioni o riduzioni al piano annuale di cui all’articolo 4 conseguenti a modificazioni alla programmazione regionale generale o di settore, a rinunce dei proponenti, a variazioni delle disponibilità finanziarie;
c) approvare i progetti a diretta titolarità regionale;
d) esprimere i pareri di cui all’articolo 24 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 sui programmi di formazione professionale presentati dagli enti pubblici economici nazionali;
e) determinare i compensi orari e loro variazioni, da attribuire agli allievi disoccupati.



1. Il regolamento regionale del 14 aprile 1984, n. 17, concernente “Criteri per la predisposizione e l’attuazione dei programmi regionali di formazione professionale da realizzare con l’intervento finanziario del Fondo Sociale Europeo (FSE) è abrogato.
2. Le somme occorrenti per il pagamento delle competenze spettanti ai componenti del comitato tecnico, dei comitati di gestione e delle commissioni d’esame di cui agli articoli 5, 6 e 7 sono proporzionalmente poste a carico dei bilanci annuali di previsione della spesa della Regione Marche sui capitoli concernenti l’attuazione dei corsi di cui al presente regolamento.
3. Le decisioni relative al comitato tecnico di cui all’articolo 5, al comitato di gestione di cui all’articolo 6 ed alle commissioni d’esame di cui all’articolo 7, dovranno pervenire alla Regione entro quindici giorni dal ricevimento da parte degli organismi indicati della relativa comunicazione. Trascorso tale termine la Regione provvederà ad inserire, con le componenti regolarmente designate, i suddetti comitati e commissioni i quali saranno validamente costituiti ed operanti.