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Atto:LEGGE REGIONALE 9 maggio 1994, n. 17
Titolo:Rilascio del nulla-osta regionale ai sensi degli articoli 26 e 27 della Legge 11 giugno 1971, n. 426 e indicazioni programmatiche per la redazione dei piani comunali per il commercio.
Pubblicazione:(B.u.r. 16 maggio 1994, n. 47)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COMMERCIO
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 42, l.r. 4 ottobre 1999, n. 26.

Sommario





1. La presente legge detta i criteri per il rilascio del nulla osta regionale per le grandi strutture di vendita ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, allo scopo di favorire l'ordinato sviluppo della distribuzione commerciale in ambito regionale, l'ammodernamento e l'efficienza delle imprese del settore e al fine di assicurare un servizio sempre più qualificato e aderente alle richieste dei consumatori, anche in funzione delle esigenze di promozione del turismo e degli altri settori produttivi.
2. La presente legge contiene inoltre le indicazioni programmatiche per la formazione dei piani comunali di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita di cui all'articolo 11 della stessa legge 426/1971.
TITOLO I
Nulla osta regionale



1. Il nulla osta regionale è richiesto nelle ipotesi previste dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426 e precisamente:
a) per l'apertura di esercizi di vendita al dettaglio di generi di largo e generale consumo con superficie maggiore di 400 mq. nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti;
b) per l'apertura di centri commerciali al dettaglio e di punti di vendita che per dimensioni e collocazione geografica sono destinati a servire vaste aree di attrazione eccedenti il territorio comunale, quando la superficie di vendita è superiore ai 1.500 mq., esclusi magazzini, depositi e uffici.

2. La richiesta di nulla osta va presentata dagli interessati al comune contestualmente a quella di autorizzazione, inviandone copia per conoscenza alla giunta regionale.
3. Le domande di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere trasmesse dai sindaci alla giunta regionale entro sei mesi dalla data della relativa presentazione, unitamente alla documentazione indicata nell'allegato 1. Ai fini del nulla osta di cui al comma 1, lettera b), la valutazione del carattere ultracomunale dell'esercizio è effettuata dalla giunta regionale sulla base delle superficie di vendita, della relativa collocazione geografica e delle tabelle merceologiche.


1. Il nulla osta regionale specifica:
a) la tipologia dell'esercizio commerciale e la relativa localizzazione;
b) la superficie di vendita suddivisa per tabelle merceologiche;
c) la superficie destinata a magazzini, deposito delle merci, uffici e aree coperte comuni;
d) i tempi per la concessione dell'autorizzazione da parte del Sindaco, che non devono superare i trenta giorni dal rilascio del nulla osta da parte della giunta regionale.

2. I sindaci trasmettono alla giunta regionale copia del provvedimento di autorizzazione commerciale entro otto giorni dalla data di emissione e comunicano alla stessa le eventuali cessazioni di punti di vendita già oggetto di nulla osta, nonchè gli aumenti di superfici di vendita successivi al rilascio del nulla osta medesimo.


1. Ai fini del rilascio del nulla osta previsto dagli articoli 26 e 27 della legge 426/1971, gli esercizi vengono classificati secondo le tipologie indicate nell'allegato n. 2.


1. Due o più richieste di nulla osta regionale relative allo stesso bacino commerciale si intendono concorrenti quando risultano trasmesse dal comune alla giunta regionale, complete di tutta la documentazione indicata nell'allegato 1, entro novanta giorni dalla data della prima domanda. In presenza di richieste concorrenti la selezione fra le stesse si opera prendendo in considerazione le situazioni di cui in appresso ed il punteggio complessivo:
a) società richiedenti costituite da non meno di cinque esercenti che trasferiscono i propri esercizi operanti da almeno tre anni nello stesso bacino = punti 20;
b) soggetti, persone fisiche o giuridiche, che garantiscono l'accorpamento di non meno di cinque autorizzazioni concesse da almeno tre anni nello stesso bacino = punti 15;
c) soggetti che trasferiscono l'autorizzazione per tabella VIII o per tabelle di largo e generale consumo da un bacino diverso = punti 7;
d) soggetti che intendono localizzare l'esercizio di vendita in posizione più funzionale in relazione alle strutture viarie esistenti = punti 6;
e) soggetti che dispongono di collegamenti di accesso al punto vendita e di uscita separati e posti su due diverse vie = punti 5;
f) soggetti con una superficie riservata ai parcheggi superiore di almeno il 10 per cento a quella indicata nell'allegato 6 = punti 4;
g) soggetti che già dispongono dell'area da riservare alla superficie di vendita, ai parcheggi e alle altre superfici accessorie = punti 3;
h) soggetti in grado di presentare il progetto di massima della struttura di vendita e delle strutture accessorie = punti 2.

2. Nei casi di cui ai punti a) e b) del comma 1, viene prioritariamente accolta domanda che contenga un più elevato numero di esercizi da dismettere e, a parità di numero, la maggiore superficie globale degli stessi.


1. Ai sensi dell'articolo 13 della legge 11 giugno 1971, n. 426 nella formazione e nella revisione dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione sono dettate le norme per l'insediamento di attività commerciali e, in particolare, le quantità minime di spazi per parcheggi, così come fissati dall'articolo 11 e dall'allegato n. 6 alla presente legge, in funzione delle caratteristiche dei punti di vendita di cui all'articolo 9.
2. Gli insediamenti commerciali di cui all'allegato 2 alla presente legge con superficie superiore a 1.500 mq. possono essere realizzati solo in aree a tal fine preventivamente individuate dagli strumenti urbanistici, in cui siano già state realizzate, ovvero siano in corso di realizzazione, le opere di urbanizzazione ed i necessari collegamenti viari.
3. Per il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie relative a edifici ed impianti da destinare ad esercizi di vendita subordinati al nulla osta regionale, si applica quanto disposto dall'articolo 51, comma 4, della L.R. 5 agosto 1992, n. 34.


1. Per favorire un equilibrato sviluppo degli esercizi con superfici di vendita di oltre 400 mq. il territorio regionale viene suddiviso in 14 bacini commerciali, tenuto conto delle indicazioni fornite dall'articolo 30, comma 7, del D.M. 4 agosto 1988, n. 375.
2. I bacini commerciali, con l'indicazione dei comuni ad essi appartenenti, sono elencati nell'allegato n. 3 alla presente legge.


1. Il nulla osta per l'apertura di nuovi esercizi di grande dettaglio e di centri commerciali, o per il trasferimento degli stessi tra bacini commerciali diversi, è concesso, sentito il parere della commissione regionale, nei limiti del contingente di superficie disponibile nell'ambito del bacino commerciale di insediamento dell'esercizio.


1. Per contingente di sviluppo si intende la superficie di vendita relativa a generi di largo e generale consumo disponibile per il rilascio del nulla osta regionale ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 426/1971. Il contingente di sviluppo è calcolato tenendo conto sia della superficie di vendita teoricamente disponibile per l'uscita spontanea dal mercato delle imprese, sia degli incrementi di domanda previsti ed è ripartito nei bacini commerciali di cui all'articolo 7 con le modalità indicate nell'allegato n. 4 alla presente legge.
2. Almeno il 40 per cento delle superfici di vendita del contingente di sviluppo di ognuno dei bacini commerciali è comunque riservato ad esercenti che intendano trasferire o accorpare i propri esercizi al fine di realizzare una unica struttura di distribuzione o un unico centro commerciale.
3. Le superfici di cui al comma 1 sono aggiornate diminuendo il contingente iniziale in relazione all'apertura o all'ampliamento di esercizi soggetti a nulla osta regionale per la parte eccedente il rappoddio della superficie originaria oggetto di nulla osta, oppure aumentandolo in conseguenza di riduzioni o cessazioni di attività riferite ad esercizi per i quali è stato già rilasciato il nulla osta regionale.
4. La superficie di vendita riservata alle tabelle di largo e generale consumo deve essere indicata nell'apposito modello da allegare alla richiesta di nulla osta. Tale modello, di cui all'allegato n. 5, deve essere presentato dal legale rappresentante della ditta richiedente il nulla osta e vidimato dal sindaco o da un suo delegato.
5. Il nulla osta per gli esercizi con tabelle non contingentate è sempre rilasciato nel rispetto degli standards previsti all'articolo 11 e delle vigenti norme urbanistiche.


1. Ai fini del progressivo aggiornamento del contingente di sviluppo la superficie di vendita degli esercizi soggetti a nulla osta regionale viene determinata secondo le seguenti modalità:
a) l'intera superficie autorizzata per le tabelle merceologiche di largo e generale consumo I, Ia, II, VI, IX;
b) l'intera superficie autorizzata per la tabella VIII.



1. I comuni devono adeguare i propri strumenti urbanistici generali in modo che la superficie da destinare a parcheggi per ciascuna delle tipologie di vendita di cui all'allegato 2 sia conforme alle misure indicate nell'allegato 6.
2. La superficie di cui al comma 1 va rapportata all'entità della superficie globale di vendita anche se conseguente ad ampliamento dell'esercizio; l'area destinata a servizi e al carico e scarico delle merci non è ricompresa negli standards di cui al comma 1.


1. L'ampliamento della superficie di vendita di un esercizio già operante in seguito a nulla osta regionale è autorizzato dal comune nel rispetto della vigente normativa urbanistica e commerciale nonchè nei limiti stabiliti dal comma 3 dell'articolo 9.
2. Un nuovo nulla osta regionale è richiesto nel caso in cui l'esercizio modifichi la composizione merceologica originaria mediante l'introduzione di tabelle concernenti generi di largo e generale consumo.


1. E' consentito il trasferimento di sede degli esercizi di grande dettaglio nell'ambito dello stesso comune oppure tra comuni diversi appartenenti allo stesso bacino commerciale.
2. Nei casi di trasferimento tra comuni dello stesso bacino commerciale, deve essere revocata l'autorizzazione amministrativa riferita alla sede originaria dell'esercizio e la relativa superficie di vendita non costituisce incremento di superficie disponibile.
3. I trasferimenti di sede tra comuni appartenenti a bacini commerciali diversi sono assoggettati alla medesima disciplina delle nuove aperture.


1. Nella ripartizione della superficie lorda della struttura destinata ad esercizio commerciale, la parte destinata a magazzino, deposito merci e uffici non può essere superiore a 2,5 volte la superficie destinata alla vendita.
TITOLO II
Programmazione regionale



1. Gli interventi previsti dalla programmazione regionale, che devono essere realizzati anche attraverso i piani comunali, sono volti a promuovere:
a) il coordinamento tra la programmazione commerciale e i piani urbanistici, al fine di assicurare l'adeguatezza e la qualificazione del servizio commerciale, tenendo conto delle interrelazioni con gli insediamenti abitativi, produttivi e terziari, con la mobilità dei consumatori, con l'assetto dei trasporti e della rete viaria;
b) la razionalizzazione della rete distributiva in modo tale da assicurare un livello minimo di servizi commerciali nelle zone meno privilegiate;
c) la trasformazione e l'ammodernamento del sistema distributivo, con iniziative dirette, tra l'altro, alla creazione di centri commerciali che comprendono servizi vari, pubblici servizi ed attività per il tempo libero;
d) l'organizzazione di iniziative tendenti ad incrementare i rapporti tra commercio e turismo, sia stimolando la capacità della rete distributiva a promuovere la domanda turistica, sia consentendole di adeguarsi rapidamente alla medesima:
e) lo sviluppo equilibrato delle forme di commercio moderno e tradizionale nelle aree territoriali della regione;
f) il riconoscimento del ruolo del commercio tradizionale per la qualificazione dei centri storici urbani e per il soddisfacimento della domanda della popolazione residente nelle aree montane e meno sviluppate della regione;
g) l'aumento della produttività delle imprese e della professionalità degli operatori del settore commerciale al fine di assicurare lo sviluppo della struttura imprenditoriale in esso operante;
h) la crescita di aree a disposizione dei consumatori per parcheggi e servizi, anche al fine di ridurre i problemi connessi al traffico sulla rete urbana ed extra-urbana.



1. I comuni e le province, per quanto di rispettiva competenza, adeguano gli strumenti di programmazione ai seguenti principi:
a) tendere alla massima articolazione possibile della rete distributiva al dettaglio, favorendo la compresenza di esercizi in sede fissa specializzati e in forma ambulante, attraverso una diversificazione delle superfici di vendita, delle tipologie di esercizi e delle forme imprenditoriali, nell'ambito del territorio comunale;
b) tendere alla concentrazione territoriale degli esercizi con l'individuazione anche di zone commerciali integrate evitando il più possibile insediamenti isolati di singole unità di vendita e dotando tali concentrazioni di adeguati servizi con strutture di parcheggio e viarie;
c) favorire lo sviluppo della produttività degli esercizi esistenti, agevolando gli ampliamenti delle superfici di vendita;
d) favorire la concorrenza all'interno del settore fissando contingenti di sviluppo per le sole tabelle di largo e generale consumo;
e) consentire nei centri storici e nelle principali aree urbane centrali, compatibilmente con la tutela dei valori architettonici e ambientali, un adeguato livello di rinnovamento, qualificazione ed integrazione funzionale delle attività commerciali, al fine di evitare una riduzione della loro capacità attrattiva dovuta alla creazione dei centri commerciali periferici più comodamente accessibili;
f) armonizzare le indicazioni del piano del commercio con quelle degli strumenti urbanistici;
g) determinare per gli esercizi nei centri storici e nei vecchi nuclei non elevate superfici minime relative alle tabelle merceologiche al fine di facilitare l'insediamento di nuovi esercizi, di favorire unità di vendita fortemente specializzate e di ridurre la quota dei costi fissi a carico delle imprese;
h) in presenza di poli commerciali non precedentemente pianificati sviluppatisi in corrispondenza di importanti infrastrutture e di assi viari di grande comunicazione che costituiscano fattore di congestione e di degrado, prevedere, anche attraverso la predisposizione di appositi strumenti urbanistici particolareggiati, iniziative di riqualificazione urbanistica attraverso il potenziamento dei servizi e la riorganizzazione delle infrastrutture, regolamentando anche le diverse componenti del traffico (pedonale e veicolare) e stabilendo altresì le modalità per l'eventuale concorso finanziario da parte degli imprenditori privati.



1. Le richieste di nulla osta pervenute entro la data di entrata in vigore della presente legge e non conformi alle disposizioni di questa, devono essere modificate o integrate entro sessanta giorni dalla medesima data a pena di decadenza.

Allegati






Documentazione da allegare alla domanda di nulla osta (articolo 2)

 


Documentazione predisposta dal richiedente


1) Istanza (in carta da bollo) contenente, oltre all' indicazione del soggetto richiedente, i seguenti elementi: specificazione della natura dell' intervento: attivazione, ampliamento, trasferimento, ecc. ubicazione, superficie di vendita richiesta, in totale suddivisa per tabelle merceologiche;

2) descrizione della potenziale attrattività della struttura di vendita;

3) eventuale iscrizione al registro esercenti il commercio;

4) relazione tecnico - economica predisposta dal richiedente con le caratteristiche dell' iniziativa e la tipologia dell' esercizio;

5) progetto di massima dell' insediamento, contenente la esatta distribuzione e quantificazione delle aree da destinarsi a posti parcheggio a carico e scarico merci;

6) scheda informativa di cui all' allegato n. 5;

7) ogni altro documento predisposto dal richiedente a sostegno della propria richiesta.


Documentazione predisposta dal comune


1) Parere dalla commissione comunale per il commercio;

2) verifica della delimitazione e congruità dell' area di attrazione commerciale individuata dal richiedente; stila del numero degli abitanti residenti in quell' area con l' indicazione della eventuale incidenza della popolazione fluttuante;

3) esistenza, del piano comunale, di superficie disponibile in zone per nuove aperture della/ e tabella/ e richiesta/ e in mancanza del piano o della superficie, delibera del consigli comunale di concessione di parere favorevole;

4) perimetrazione completa della zona commerciale ed elenco degli insediamenti con superficie di vendita superiore a 400 mq in essa presenti o previsti;

5) conformità dell' insediamento commerciale agli strumenti urbanistici vigenti e accertamento della disponibilità di superficie a parcheggio nelle quantità previste dall' allegato n. 6;

6) dichiarazione del comune sulla disponibilità a procedere ad una revisione o ad un intervento sugli strumenti urbanistici idoneo a consentire la realizzazione dell' insediamento;

7) dichiarazione che non sono state rilasciate concessioni edilizie per le quali è richiesta preliminarmente la concessione del nulla osta regionale di cui alla domanda trasmessa;

8) dichiarazione che l' esercizio commerciale non determina gravi intralci alla circolazione stradale.



Allegati






Tipologie dei grandi esercizi di vendita (articolo 4)

1. Supermercati


Esercizi di vendita al dettaglio operanti nel campo alimentare, gestiti a libero servizio integrale o parziale e aventi superficie superiore a 400 mq e inferiore a 2.500 mq. Possono consistere in un esercizio autonomo o in un reparto di grande magazzino, con offerta di un ampio assortimento di prodotti alimentari compresi i prodotti freschi, ai quali si possono aggiungere anche altri prodotti di grande consumo, non appartenenti alle merceologie alimentari. Con riferimento alla superficie di vendita complessiva e agli standards previsti dall' articolo 12 sono considerati i supermercati:

a) con superficie compresa fra 400 e 800 mq (SMa)

b) con superficie compresa fra 801 e 1.500 (SMb)

c) con superficie compresa fra 1.051 e 2.500 mq (Smc)


2. Ipermercati


Punti di vendita al dettaglio operanti su una superficie di vendita superiore ai 2.500 mq, organizzati principalmente a libero servizio, con un assortimento esteso di prodotti alimentari e non alimentari. Caratteristica essenziale dell' ipermercato è che la superficie di vendita destinata ai generi di largo e generale consumo sia superiore al 50 per cento della superficie complessiva. Con riferimento alla superficie di vendita complessiva e agli standards previsti dall' articolo 12 sono considerati gli ipermercati:

a) con superficie compresa fra 2.501 e 5.000 mq (IPa)

b) con superficie superiore a 5.000 mq (IPb)


3. Grandi magazzini


Esercizi di vendita al dettaglio operanti nel campo prevalentemente non alimentare; sono gestiti a libero servizio integrale o parziale aventi superficie superiore a 400 mq e inferiore a 2.500 mp; possono consistere in un esercizio autonomo o in un reparto di supermercato. Con riferimento alla superficie di vendita complessiva e agli standards previsti dall' articolo 12 sono considerati i grandi magazzini:

a) con superficie compresa fra 400 e 800 mq (GMa)

b) con superficie compresa fra 801 e 1.500 mq (GMb)

c) con superficie compresa fra 1.501 e 2.550 mq (GMc)


4. Centri commerciali


Per centro commerciale si deve intendere un complesso di punti di vendita al dettaglio e di servizi differenti per superfici di vendita, per forma di vendita e per settore promosso, concepito e realizzato unitamente, che dispone di parcheggio, infrastrutture ed altri servizi comuni ed in cui gli operatori interessati si costituiscono in associazione per la gestione del centro e l' adozione di comuni politiche promozionali. Un centro commerciale deve avere almeno 8 punti di vendita. Con riferimento alla superficie di vendita complessiva e agli standards previsti dall' articolo 12 sono considerati i centri commerciali:

a) con superficie compresa fra 1.500 e 2.500 mq e dotati di struttura trainante (supermercato, ipermercato, grande magazzino) con superficie non superiore al 75 per cento dell' intera superficie del centro (CCa);

b) con superficie compresa fra 2.501 e 5.000 mq e dotati di struttura trainante (supermercato, ipermercato, grande magazzino) con superficie non superiore al 70 per cento dell' intera superficie del centro (CCb);

c) con superficie oltre 5.000 mq e dotati di struttura trainante (supermercato, ipermercato, grande magazzino con superficie non superiore al 60 per cento dell' intera superficie del centro (CCc);

d) con superficie oltre 1.500 mq e non dotati di struttura trainante del tipo supermercato, ipermercato, grande magazzino ( CCd).


5. Grandi negozi specializzati


Esercizi commerciali speciali con superficie di vendita destinata alle tabelle di largo e generale consumo superiore a 400 mq (GNS).



Allegati






Bacini commerciali (articolo 7)

 















































































































































n. 1 Pesaro comprendente i comuni di:
    Auditore, Colbordolo, Gabicce Mare, Gradara, Montecalvo in Foglia, Monteciccardo, Montelabbate, Pesaro, Petriano, Sant' Angelo in Lizzola, Tavoleto, Tavullia.
n. 2 Urbino comprendente i comuni di:
    Acqualagna, Apecchio, Borgo Pace, Cagli, Cantiano, Fermignano, Mercatello sul Metauro, Peglio, Piobbico, Sant' Angelo in Vado, Urbino, Urbania.
n. 3 Ancona comprendente i comuni di:
    Aguagliano, Ancona, Camerano, Castelfidardo, Falconara Marittima, Loreto, Numana, Offagna, Osimo, Polverigi, Sirolo.
n. 4 Fabriano comprendente i comuni di:
    Cantiano, Cerreto d' Esi, Esanatoglia, Fabriano, Fiuminata, Gagliole, Genga, Matelica, Pioraco, Sassoferrato, Sefro.
n. 5 Senigallia comprendente i comuni di:
    Arcevia, Barbara, Belvedere Ostrense, Castel Colonna, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Mondolfo, Montemarciano, Monterado, Morro d' Alba, Ostra, Ostra Vetere, Ripe, Senigallia, Serra dè Conti.
n. 6 Macerata comprendente i comuni di:
    Appignano, Colmurano, Corridonia, Gualdo, Loro Piceno, Macerata, Mogliano, Montecassiano, Montefano, Penna San Giovanni, Petriolo, Pollenza, Ripe San Ginesio, San Ginesio, Sant' Angelo in Pontano, Sarnano, Treia, Urbisaglia.
n. 7 Tolentino comprendente i comuni di:
    Acquacanina, Belforte del Chienti, Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Fiastra, Fiordimonte, Montecavallo, Muccia, Pievebovigliana, Pievetorina, San Severino Marche, Serrapetrona, Serravalle del Chienti, Tolentino, Ussita, Visso.
n. 8 Ascoli Piceno comprendente i comuni di:
    Acquasanta Terme, Amandola, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Folignano, Force, Maltignano, Montalto delle Marche, Montedinove, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montegallo, Monteleone di Fermo, Montelparo, Montemonaco, Monte Rinaldo, Monte San Martino, Offida, Ortezzano, Palmiano, Roccafluvione, Rotella, Santa Vittoria in Matenano, Smerillo, Venarotta.
n. 9 Fermo comprendente i comuni di:
    Altidona, Belmonte Piceno, Carassai, Falerone, Fermo, Francavilla d' Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montappone, Montefiore dell' Aso, Monte Giberto, Montegiorgio, Monterubbiano, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montottone, Moresco, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Rapagnano, Servigliano, Torre San Patrizio.
n. 10 S. Benedetto del Tronto comprendente i comuni di:
    Acquaviva Picena, Campofilone, Cossignano, Cupra Marittima, Grottammare, Massignano, Monsampolo del Tronto, Monteprandone, Pedaso, Ripatransone, San Benedetto del Tronto, Spinetoli.
n. 11 Novafeltria comprendente i comuni di:
    Belforte all' Isauro, Carpegna, Casteldelci, Frontino, Lunano, Macerata Feltria, Maiolo, Mercatino Conca, Monte Cerignone, Montecopiolo, Montegrimano, Novafeltria, Pennabilli, Piandimeleto, Pietrarubbia, San Leo, Sant' Agata Feltria, Sassocorvaro, Sassofeltrio, Talamello.
n. 12 Fano comprendente i comuni di:
    Barchi, Cartoceto, Fano, Fossombrone, Fratte Rosa, Frontone, Isola del Piano, Mombaroccio, Mondavio, Montefelcino, Montemaggiore al Metauro, Monteporzio, Orciano di Pesaro, Pergola, Piagge, Saltara, San Costanzo, San Giorgio di Pesaro, San Lorenzo in Campo, Sant' Ippolito, Serra Sant' Abbondio, Serrungarina.
n. 13 Jesi comprendente i comuni di:
    Apiro, Camerata Picena, Castelbellino, Castelplanio, Chiaravalle, Cingoli, Cupramontana, Filottrano, Jesi, Maiolati Spontini, Mergo, Monsano, Montecarotto, Monte Roberto, Monte San Vito, Poggio San Marcello, Poggio San Vicino, Rosora, San Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Serra San Quirico, Staffolo.
n. 14 Civitanova Marche comprendente i comuni di:
    Civitanova Marche, Montecosaro, Montegranaro, Montelupone, Monte San Giusto, Morrovalle, Porto Recanati, Porto Sant' Elpidio, Potenza Picena, Recanati, Sant' Elpidio a Mare.


Allegati






(modificato dalla commissione) (articolo 9, comma 1)

Ripartizione del contingente di sviluppo nei vari bacini commerciali

















































































Pesaro 6.200 mq
Urbino 1.200 mq
Ancona 8.800 mq
Fabriano 2.200 mq
Senigallia 3.400 mq
Macerata 3.600 mq
Tolentino 1.200 mq
Ascoli Piceno 3.200 mq
Fermo 3.200 mq
S. Benedetto del Tronto      5.200 mq
Novafeltria 800 mq
Fano 3.300 mq
Jesi 2.500 mq
Civitanova Marche 5.400 mq

TOTALE 50.200 mq


Allegati






  (articolo 9, comma 4)

 


Modello della scheda informativa sulle caratteristiche tipologiche, ubicazionali e d' impresa da compilare a cura dell' impresa promotrice della struttura di vendita ai fini del nulla - osta regionale ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 426/ 1971


Allegato acquisito in formato pdf 1,25 Mb

Allegati






Superfici da destinare a parcheggi (articolo 11, comma 1)
























































































SM a Supermercato con superficie di vendita fra 400 e 800 mq: 0,4 mq
SM b Supermercato con superficie di vendita fra 800 e 1.500 mq: 1,0 mq
SM c Supermercato con superficie di vendita fra 1.501 e 2.550 mq: 1,5 mq
IP a Ipermercato con superficie di vendita fra 2.501 e 5000 mq: 1,8 mq
IP b Ipermercato con superficie di vendita superiore a 5.000 mq: 2,3 mq
GM a Grande magazzino con superficie di vendita fra 400 e 800 mq: 0,4 mq
GM b Grande magazzino con superficie di vendita fra 801 e 1.500 mq: 0,8 mq
GM c Grande magazzino con superficie di vendita fra 1.501 e 2.500 mq: 1,5 mq
CC a Centro commerciale con superficie di vendita fra 1.500 e 2.500 mq: 1,5 mq
CC b Centro commerciale con superficie di vendita fra 2.501 e 500 mq: 2,0 mq
CC c Centro commerciale con superficie di vendita oltre i 5.000 mq: 2,5 mq
CC d Centro commerciale con superficie di vendita oltre i 1.500 mq senza supermercato, ipermercato o grande magazzino: 1,5 mq
GNS Grande negozio specializzato

(per la superficie di largo e generale consumo):
0,2 mq
GNS (per la superficie non di largo e generale consumo): 0,1 mq