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Atto:LEGGE REGIONALE 30 settembre 2016, n. 22
Titolo:

Circuito storico, culturale, artistico, musicale e produttivo della fisarmonica

Pubblicazione:( B.U. 13 ottobre 2016, n. 114 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Materia:Disposizioni generali
Note:

Titolo così sostituito dall'art. 1, l.r. 16 settembre 2021, n. 25.


Il testo storico del titolo di questa legge è il seguente: "Interventi di sostegno e di valorizzazione della cultura musicale, della tradizione e della produzione della fisarmonica".


Sommario





1. La Regione riconosce la fisarmonica quale strumento musicale tipico e maggiormente rappresentativo della identità regionale, nonché simbolo riconosciuto, in Italia e all'estero, della tradizione musicale marchigiana, attuando interventi a tutela e a sostegno della sua promozione.
1 bis. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1 la Regione in particolare riconosce e valorizza:
a) il Comune di Castelfidardo quale "Città della fisarmonica";
b) i Comuni di Camerano, Loreto, Mondolfo, Numana, Osimo e Recanati quali luoghi particolarmente legati alla storia, alla cultura, alla tradizione e alla produzione della fisarmonica.

1 ter. Ai fini di questa legge per fisarmonica si intende qualunque tipo di fisarmonica, compresa quella diatonica.

Nota relativa all'articolo 1
Così modificato dall'art. 2, l.r. 16 settembre 2021, n. 25.


1. La Regione sostiene interventi volti principalmente alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio storico-documentario, materiale e immateriale.
2. In particolare possono essere ammessi a finanziamento gli interventi per:
a) la diffusione della cultura musicale della fisarmonica, in collaborazione con lo Stato e con il concorso degli enti locali, promuovendo lo studio e l’apprendimento dello strumento nei Conservatori, negli Istituti culturali specialistici musicali italiani ed esteri, oltre che in ambito scolastico e formativo locale;
b) la valorizzazione della fisarmonica quale bene culturale, delle relative collezioni museali e degli itinerari tematici, nonché delle attività di catalogazione e di documentazione con definizione dei relativi standard catalografici;
c) l’organizzazione di spettacoli dal vivo e di produzioni cinematografiche, discografiche e digitali dedicate alla fisarmonica e all’attività dei suoi artisti più virtuosi;
d) la formazione di figure professionali altamente specializzate che, immesse nei cicli di produzione, assicurino la tradizione dell’antico mestiere di fisarmonicista, mantenendo elevato, anche con ricorso alle nuove tecnologie, il livello di qualità dei prodotti finali;
e) la ricerca e l’innovazione dei processi produttivi, con particolare riguardo alle attività di natura artigianale e di sviluppo della filiera produttiva e delle reti delle piccole e medie imprese (PMI);
f) la promozione dei prodotti realizzati dalle aziende locali nei mercati esteri, in coerenza con gli obiettivi strategici e con i criteri di gestione dei programmi di sviluppo delle politiche regionali in materia di internazionalizzazione, di cui alla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 30 (Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale);
f bis) la creazione di una rete tematica dei luoghi legati alla storia, alla cultura, alla tradizione e alla produzione della fisarmonica, da valorizzare mediante un apposito itinerario turistico-culturale, al fine di valorizzare anche le peculiarità del territorio e che metta in rete, in maniera integrata, i suddetti luoghi;
f ter) la valorizzazione della cultura artigianale della produzione della fisarmonica;
f quater) la valorizzazione e la promozione della fisarmonica e della tradizione musicale e artigianale in Italia e all'estero, in collaborazione con i Comuni di cui all'articolo 1, anche attraverso le Associazioni dei marchigiani nel mondo, gli Istituti di cultura e gemellaggi con Enti territoriali;
f quinquies) la realizzazione di mostre e esposizioni, anche a carattere permanente, convegni e manifestazioni dedicati alla fisarmonica, nonché ai personaggi, artigiani e aziende che si sono distinti nel corso della storia a livello artigianale, imprenditoriale e culturale nella realizzazione o nello studio della fisarmonica;
f sexies) la sensibilizzazione e il coinvolgimento delle giovani generazioni, al fine di trasmettere e tramandare la tradizione musicale e produtti.va della fisarmonica, mediante laboratori, visite alle aziende e stage;
f septies) il potenziamento dell'uso di prodotti multimediali e interattivi, con sviluppo dell'offerta culturale e turistica marchigiana sui siti web e sui canali social.


Nota relativa all'articolo 2
Così modificato dall'art. 3, l.r. 16 settembre 2021, n. 25.


1. Per le finalità indicate all'articolo 1 è istituita la Giornata regionale della fisarmonica al fine di mantenere viva e promuovere la tradizione della fisarmonica, da celebrarsi ogni anno, in una data definita dalla Giunta regionale.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione promuove l'organizzazione di convegni, eventi, spettacoli e ogni altra iniziativa ritenuta idonea per il conseguimento delle finalità di questa legge da effettuarsi, a rotazione, in uno dei Comuni di cui al comma 1 bis dell'articolo 1.

Nota relativa all'articolo 2 bis
Aggiunto dall'art. 4, l.r. 16 settembre 2021, n. 25.


1. Per la finalità di cui all’articolo 1 può essere riconosciuto al Museo internazionale della fisarmonica, con sede a Castelfidardo, un contributo per il sostegno di attività svolte in modo continuativo e con un elevato indice di qualificazione, rivolte in particolare a:
a) conservare e accrescere la collezione storica museale esistente, anche mediante interventi di restauro conservativo dei singoli beni, di ricerca e di acquisizione di nuove fonti documentarie e di nuovi manufatti;
b) riordinare la banca dati catalografica e documentaria, con definizione delle modalità di fruizione esterna;
c) potenziare l’uso dei prodotti multimediali e interattivi, con sviluppo dell’offerta culturale e turistica, anche in forma integrata, sul web e sui social media;
d) sostenere ricerche storiche e documentarie sulle aziende produttrici e i relativi prodotti, finalizzate alla ricostruzione dei percorsi del lavoro e della dimensione culturale riguardanti la fisarmonica e la sua diffusione in Italia e nel mondo;
e) ricercare e valorizzare, anche tramite il riordino delle fonti documentarie, le figure e l’opera artistica dei compositori e dei maestri dello strumento che nel tempo hanno celebrato la fisarmonica e ne sono stati gli interpreti di maggior successo.



1. La Regione sostiene e riconosce come eccellenza regionale il Premio internazionale della fisarmonica, promosso e organizzato annualmente dal Comune di Castelfidardo, quale preminente ed efficace iniziativa di promozione della cultura artistica e musicale della fisarmonica, in Italia e all’estero.
2. Possono beneficiare del sostegno della Regione ulteriori iniziative promozionali, anche realizzate nel corso di tutto l'anno, legate al Premio di cui al comma 1, anche realizzate all’estero, con l’eventuale collaborazione di conservatori musicali, di istituti culturali, di rappresentanze diplomatiche o nell’ambito di iniziative di promozione integrata promosse dai soggetti pubblici e privati che operano nel settore dell’internazionalizzazione.


Nota relativa all'articolo 4
Così modificato dall'art. 5, l.r. 16 settembre 2021, n. 25.


1. 1. La Giunta regionale adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio, previo parere della competente Commissione assembleare, il Program.ma annuale degli interventi previsti da questa legge, sentiti:
a) il Comune di Castelfidardo quale soggetto che esercita un ruolo centrale nella raccolta, nella sintesi e nella rappresentanza delle istanze del territorio;
b) i Comuni indicati alla lettera b) del comma 1 bis dell'articolo 1.

1 bis. La Regione, attraverso il Programma annuale, concede incentivi ai Comuni di cui al comma 1 bis dell'articolo 1, per progetti singoli o associati relativi agli interventi e alle finalità di questa legge.
2. Il Programma contiene in particolare l’elenco degli interventi che si intendono realizzare ai sensi degli articoli 2, 2 bis, 3 e 4, l’indicazione dei criteri e delle modalità di attuazione, nonché la copertura della spesa da effettuare con l’eventuale concorso dei fondi comunitari e di altri soggetti.
3. Gli interventi sono attuati nel rispetto dei limiti e con le modalità previsti dalla normativa statale ed europea in materia.
3 bis. Gli interventi previsti da questa legge sono attuati nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Nota relativa all'articolo 5
Così modificato dall'art. 5, l.r. 16 settembre 2021, n. 25.


1. Al finanziamento di questa legge concorrono risorse statali, regionali e comunitarie.
2. Per l'anno 2016, agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione di questa legge, valutati in complessivi € 25.000,00, si fa fronte con le risorse regionali già iscritte a carico della Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali" - Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" del bilancio di previsione 2016/2018.
3. Per gli anni successivi, le spese sono autorizzate con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
4. Le ulteriori risorse statali e comunitarie eventualmente assegnate alla Regione sono iscritte a carico della medesima Missione e Programma indicati al comma 2.
5. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione nel documento tecnico di accompagnamento e nel bilancio finanziario gestionale.