Organismi - Enti - Aziende - Istituti - Societa'

    Componente Collegio Revisori dei Conti
    Durata: 5 anni dal decreto di costituzione (art. 2 della l.r. 27 marzo 2001, n. 8)
    Componente effettivo Consigliere di parità
    Durata: 4 anni dal decreto ministeriale di nomina (art. 14 della d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198)

    Incarichi cessati
    Per il combinato disposto del comma 2 dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 e del punto 5 della d.u.d.p. 1305/2014, la Regione pubblica i dati cui al comma 1 del citato art. 14 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio

      Componente Collegio Revisori dei Conti

      Componente effettivo Consigliere di parità

        Componente supplente Consigliere di parità